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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23585/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/03/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, emessa il 22 febbraio 2021, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di ricettazione ed indebito utilizzo (portato a consumazione ed anche tentato) di due carte di credito di provenienza furtiva.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo: 1) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto assorbito il reato di ricettazione in quello di indebita acquisizione di carte di credito, oggi punito dall'art. 493-ter cod.pen.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della ricettazione, non avendo la Corte valutato le alternative difensive sottoposte al suo vaglio con l'atto di appello, quali quelle che il ricorrente potesse aver trovato per terra le carte di credito ovvero fosse l'autore del furto delle stesse, stante il modesto lasso temporale intercorso tra quest'ultimo reato e l'utilizzo delle carte di credito; 3) vizio della motivazione quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod.pen., dal momento che la Corte avrebbe reputato grave la condotta dell'imputato per il fatto di avere utilizzato le carte di credito, tuttavia riferibile non alla ricettazione ma agli altri reati contestati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Quanto al primo motivo, il ricorrente pone una questione giuridica eccentrica rispetto a quanto oggetto di contestazione ai capi B e C, posto che egli è stato ritenuto responsabile non del reato di indebita acquisizione delle carte di credito di provenienza illecita (di cui alla seconda parte dell'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007, oggi art. 493-ter cod.pen.), ma dell'illecito utilizzo di carte di credito, condotta indicata nella prima parte della medesima norma, la quale, come è noto, integra diverse ipotesi di reato (in questo senso, Sez.

U, n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi).

Orbene, risulta pacifico il concorso e non l'assorbimento tra il reato di ricettazione e quello di indebito utilizzo di carte di credito, separabili anche cronologicamente sotto il profilo esecutivo (Sez.2, n. 46652 del 18/09/2019, Orobosa, Rv. 277777).

2. Quanto al secondo motivo, il ricorrente, pur presente al processo, non ha fornito alcuna giustificazione in ordine al possesso a lui attribuito delle carte di credito oggetto di precedente furto, non affermando di averle ritrovate né di averle rubate.

Tanto si ricava dalle sentenze di primo e secondo grado, che devono essere lette congiuntamente attesa la conforme decisione di condanna dell'imputato.

Pertanto, le censure difensive sulla erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, rimangono meramente ipotetiche, come dimostra anche la loro proposizione in via alternativa. 2 w Si osserva, infatti, che, per un verso, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto (e non di appropriazione di cose smarrite) e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225; Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Zaiti, Rv. 257432).

Per altro verso, la circostanza che l'imputato fosse stato scoperto nel possesso del bene di provenienza illecita e non avesse fornito alcuna giustificazione in ordine a tale possesso, integra pacificamente il dolo del delitto di ricettazione, poiché consente di ritenere provata la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni (tra le tante, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643; Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285).

3. In ordine al terzo motivo, deve essere ricordato il pacifico principio di diritto secondo il quale l'espressione "fatto di particolare tenuità", di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., va riferita non esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma a tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell'esclusione della circostanza attenuante (Sez. 1, n. 33510 del 07/07/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248119; Sez. 1, n. 9774 del 20/09/1996, Badalamenti, Rv. 205963).

Nel caso in esame, la Corte, con giudizio di merito non rivedibile in questa sede, ha valutato complessivamente la condotta del ricorrente e la vicenda illecita, ritenendo che la ricettazione di due carte di credito, attese le gravi conseguenze in termini economici scaturenti da essa, non poteva ritenersi un fatto di lieve entità.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 3 k4 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 01.03.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] Sergi3 Beltrani otiL [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/03/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, emessa il 22 febbraio 2021, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di ricettazione ed indebito utilizzo (portato a consumazione ed anche tentato) di due carte di credito di provenienza furtiva. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo: 1) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto assorbito il reato di ricettazione in quello di indebita acquisizione di carte di credito, oggi punito dall'art. 493-ter cod.pen.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della ricettazione, non avendo la Corte valutato le alternative difensive sottoposte al suo vaglio con l'atto di appello, quali quelle che il ricorrente potesse aver trovato per terra le carte di credito ovvero fosse l'autore del furto delle stesse, stante il modesto lasso temporale intercorso tra quest'ultimo reato e l'utilizzo delle carte di credito; 3) vizio della motivazione quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod.pen., dal momento che la Corte avrebbe reputato grave la condotta dell'imputato per il fatto di avere utilizzato le carte di credito, tuttavia riferibile non alla ricettazione ma agli altri reati contestati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Quanto al primo motivo, il ricorrente pone una questione giuridica eccentrica rispetto a quanto oggetto di contestazione ai capi B e C, posto che egli è stato ritenuto responsabile non del reato di indebita acquisizione delle carte di credito di provenienza illecita (di cui alla seconda parte dell'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007, oggi art. 493-ter cod.pen.), ma dell'illecito utilizzo di carte di credito, condotta indicata nella prima parte della medesima norma, la quale, come è noto, integra diverse ipotesi di reato (in questo senso, Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi). Orbene, risulta pacifico il concorso e non l'assorbimento tra il reato di ricettazione e quello di indebito utilizzo di carte di credito, separabili anche cronologicamente sotto il profilo esecutivo (Sez.2, n. 46652 del 18/09/2019, Orobosa, Rv. 277777). 2. Quanto al secondo motivo, il ricorrente, pur presente al processo, non ha fornito alcuna giustificazione in ordine al possesso a lui attribuito delle carte di credito oggetto di precedente furto, non affermando di averle ritrovate né di averle rubate. Tanto si ricava dalle sentenze di primo e secondo grado, che devono essere lette congiuntamente attesa la conforme decisione di condanna dell'imputato. Pertanto, le censure difensive sulla erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, rimangono meramente ipotetiche, come dimostra anche la loro proposizione in via alternativa. 2 w Si osserva, infatti, che, per un verso, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto (e non di appropriazione di cose smarrite) e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225; Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Zaiti, Rv. 257432). Per altro verso, la circostanza che l'imputato fosse stato scoperto nel possesso del bene di provenienza illecita e non avesse fornito alcuna giustificazione in ordine a tale possesso, integra pacificamente il dolo del delitto di ricettazione, poiché consente di ritenere provata la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni (tra le tante, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643; Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285). 3. In ordine al terzo motivo, deve essere ricordato il pacifico principio di diritto secondo il quale l'espressione "fatto di particolare tenuità", di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., va riferita non esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma a tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell'esclusione della circostanza attenuante (Sez. 1, n. 33510 del 07/07/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248119; Sez. 1, n. 9774 del 20/09/1996, Badalamenti, Rv. 205963). Nel caso in esame, la Corte, con giudizio di merito non rivedibile in questa sede, ha valutato complessivamente la condotta del ricorrente e la vicenda illecita, ritenendo che la ricettazione di due carte di credito, attese le gravi conseguenze in termini economici scaturenti da essa, non poteva ritenersi un fatto di lieve entità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 3 k4 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 01.03.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] Sergi3 Beltrani otiL [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23585/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris