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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25955/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; la difesa.

Avv.

S.G.

Slongo ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 26 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui agli artt. 216, comma 1 n. 2 e 223 legge fall., nonché del delitto di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n. 2 legge fall., alla pena di anni tre mesi sei di reclusione, con pene accessorie fallimentari, con conferma delle statuizioni civili e riduzione della durata delle pene accessorie fallimentari.

1.1. Si tratta della contestazione delle condotte di bancarotta fraudolenta documentale e impropria, attribuite alla ricorrente nella qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 7 aprile 2011, individuando le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento, nell'autofinanziamento procurato dal mancato pagamento di imposte, ritenute fiscali e contributi previdenziali per oltre 4 milioni di euro.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo nove vizi.

2.1. Con il primo e secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta documentale.

La motivazione della Corte territoriale fonderebbe soltanto sulla relazione ex art. 33 legge fall. del curatore fallimentare, ma contrasterebbe con le dichiarazioni rese dal medesimo curatore e dai testi indicati nel ricorso, con particolare rifermento alla deposizione di una dipendente della società (riportata per stralcio a pagg. 5 e sgg.) assunta all'udienza del 26 marzo 2019, dichiarazioni che sarebbero state travisate dalla Corte territoriale.

Si tratta di dichiarazioni che, secondo la ricostruzione offerta dalla ricorrente, farebbero, invece, concludere nel senso della regolare tenuta della contabilità da parte della società amministrata dalla fallita.

Si riporta, inoltre, stralcio della deposizione del teste Manzoni, commercialista che aveva seguito la società nella fase prefallimentare, evidenziando che da tale deposizione si evincerebbe la consegna di faldoni di documentazione contabile alla curatrice.

In definitiva, secondo la ricorrente, la contabilità era tenuta in modo regolare, tutti i documenti erano conservati in una serie di faldoni collocati nell'ufficio della ricorrente; il registro Iva, invece, sarebbe stato reperibile nel computer di una dipendente che, periodicamente, lo stampava, per conservarlo al ragioniere che si occupava della tenuta della contabilità deceduto due anni prima del fallimento.Si assume che, di tale ricostruzione era stata offerta prova documentale (elencata a pag. 11) e dichiarativa trascurata dalla Corte territoriale (cfr. pag. 10 del ricorso quanto alla deposizione della teste Gaibotti, legale rappresentante della Immobiliare proprietaria dell'immobile condotto in locazione della s.r.I., considerato teste attendibile dalla stessa Corte d'appello che, tuttavia, non avrebbe tratto da quella deposizione le necessarie conclusioni (nel senso dell'assoluzione della ricorrente).

2.2. Con il terzo e quarto motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, cui all'art. 216 comma 1, n. 2 legge fall.

Si trae la prova dei dolo del reato di cui al capo a) dall'esistenza della condotta materiale di cui al capo b) quanto alle persistenti operazioni di autofinanziamento attraverso l'omesso versamento di imposte, ritenute fiscali, contributi previdenziali. 2.3.Con il quinto e sesto motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui al capo b).

La curatrice fallimentare aveva spiegato, nel corso della sua audizione, avvenuta in due udienze, la diversa imputazione, anche quanto alle annualità, delle addebitate operazioni dolose comprese nel complessivo importo di oltre 4 milioni di euro, genericamente indicato nel capo di imputazione, affermando che la cifra riguardava anche interessi di mora e spese per il recupero.

Sicché, dette cifre non sarebbero, a parere della ricorrente, così consistenti rispetto al volume di affari della società.

La Corte territoriale invece, avrebbe trascurato tale dato di dettaglio per le singole operazioni dolose e per il tempo in cui si collocano.

Né il curatore sarebbe stato in grado di spiegare la precisa entità di ogni singolo omesso versamento, né quanti e quali versamenti omessi avessero determinato il complessivo importo contestato, anche sotto il profilo della frequenza delle condotte.

Ciononostante, la Corte territoriale trae dal dato della sistematica sottrazione ai versamenti la sussistenza del dolo.

Inoltre, non si terrebbe conto del dato, evidenziato con il gravame, dell'attribuzione dell'incarico a soggetto esterno alla società per gestire la esposizione debitoria dell'ente.

2.4. Il settimo motivo di ricorso denuncia inosservanza dell'art. 429 cod. proc. pen. e 417 lett. b) codice di rito, in relazione al reato cui al capo b).

La difesa aveva eccepito, già all'udienza preliminare, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio perché il fatto contestato non era sufficientemente determinato.

Si tratta di eccezione respinta dal Giudice dell'udienza preliminare, riproposta dinanzi al Tribunale perché, secondo la difesa, le singole operazioni dovevano essere specificamente individuate mentre l'imputazione si limita ad indicare la somma complessiva delle stesse, senza imputare a capitale o interessi e spese i relativi importi.

Si reitera dunque, l'eccezione, con conseguente richiesta di regressione del procedimento, dinanzi al Giudice per le indagini preliminari riguardando la nullità già la richiesta di rinvio a giudizio. 2.5.Con l'ottavo e nono motivo si denuncia mancanza di motivazione in ordine al quinto motivo di appello, con il quale era stata reiterata l'eccezione di nullità per indeterminatezza della contestazione, dinanzi alla Corte territoriale, impugnando espressamente il provvedimento del 12 dicembre 2017 con il quale il Tribunale di Milano aveva respinto l'eccezione.

Si denuncia, altresì, violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Sul punto la Corte territoriale ometterebbe del tutto la motivazione, non risultando nemmeno il rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3.1. La difesa, Avv.

S. G. Slongo, ha fatto pervenire richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato o, comunque, devolve censure non consentite in sede di legittimità.

2. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili.

Pur devolvendo censure, in astratto, consentite in sede di legittimità, in sostanza si richiede la rivalutazione delle dichiarazioni del curatore fallimentare e dei testi indicati nel ricorso, con particolare rifermento alla deposizione di una dipendente della società, del professionista incaricato in epoca prefallimentare e del titolare della società immobiliare proprietaria dell'immobile condotto in locazione dalla fallita, peraltro riportate nell'atto di impugnazione per estratto, indicando una ricostruzione alternativa da trarre da dette dichiarazioni, rispetto a quella che deriva dalla lettura completa e non manifestamente illogica che si ricava dai provvedimenti di merito.

In definitiva, secondo la ricostruzione da trarsi a parere della ricorrente, la contabilità era tenuta in modo regolare, conclusione cui la Corte territoriale sarebbe potuta addivenire se avesse valutato la prova documentale (elencata a pag. 11) e quella dichiarativa trascurata dai giudici di secondo grado.

Si osserva che l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226).

Del resto, il denunciato travisamento della prova per omissione non è compatibile con la qualità della decisione assunta nella specie, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità in relazione alla quale il dedotto travisamento è ammissibile soltanto ove si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado e si specificano le ragioni per le quali la prova che si assume trascurata è da reputarsi decisiva rispetto a una conclusione più favorevole all'imputato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438).

2.1. Il terzo e quarto motivo sono manifestamente infondati.

In tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico (tra le altre, Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017 , Rossi, Rv. 271611).

Peraltro, in tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, a differenza del reato di bancarotta semplice in cui l'illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, l'elemento oggettivo del delitto riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori; in quest'ultima ipotesi, si richiede, inoltre, il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell'art.217, comma 2, legge fall.

Diverso è, infine, l'elemento soggettivo, costituito nell'ipotesi di bancarotta semplice indifferentemente dal dolo o dalla colpa, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, prima parte,

I. fall. dal dolo generico (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867).

Tanto premesso in relazione a principi affermati da questa Corte cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che, nel caso al vaglio, alcun vizio di motivazione si rinviene nel provvedimento censurato ove (cfr. pag. 14 e sgg) in relazione all'elemento soggettivo del dolo generico, si valorizzano molteplici indicatori, quali la mancata consegna dei libri obbligatori o di altro documento contabile utile alla ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari, nonché il reperimento di documenti frammentari, insufficienti ai fini di individuare eventuale attivo recuperabile, alcuni dei quali non accessibili agli organi della procedura perché contenuti in un personal computer del quale l'addetta non era in grado di fornire la password.

Risulta, dunque, non specifica la censura che si concentra sul richiamo delle sentenze di merito, alla condotta di cui al capo B, senza confrontarsi puntualmente, con il contenuto puntuale della motivazione.

2.2. Il quinto e sesto motivo sono inammissibili perché manifestamente infondati e comunque, inammissibili per genericità.

La sentenza di appello spiega con ragionamento privo di illogicità manifesta, l'iter attraverso il quale si era accertato il complessivo importo contestato al capo b (cfr. pagg. 17 e sgg.), richiamando una ricostruzione avvenuta attraverso la relazione fallimentare, nonché l'ammontare dei crediti ammessi al passivo, in privilegio, facendo risalire alcune annualità, anche in base alla prova testimoniale assunta, al 2005, dunque ad epoca di gran lunga precedente rispetto all'intervento nella società del professionista incaricato di prendere in esame la situazione prefallimentare dell'ente.

Pertanto, logica e corretta appare la soluzione dei giudici di secondo grado, di cui rendono conto nella motivazione, nella parte in cui individuano un'operazione dolosa nel ripetuto omesso versamento degli oneri fiscali e previdenziali, idonea ad aggravare il dissesto per la consistenza dell'entità dei tributi di cui è stato omesso il versamento.

Priva di illogicità manifesta, poi, è la motivazione nella parte in cui individua l'elemento soggettivo del reato.

2.3. Il settimo motivo è manifestamente infondato oltre che reiterativo di identica censura, prospettata con il gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento corretto in diritto e privo di illogicità manifesta quanto alla ricostruzione in fatto.

Quanto al requisito della determinatezza del capo di imputazione, si osserva in generale, che questo implica una specificità sufficiente a consentire un'adeguata difesa, tra cui la descrizione dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per le persone offese dal reato (in tal senso, tra le altre, Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, P., Rv. 271206) in tema di delitto di atti persecutori).

Tutti i detti elementi sono contenuti nella contestazione, attribuita alla ricorrente nella sua veste di amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con indicazione del luogo e della data del fatto (coincidente con la sentenza dichiarativa di fallimento), nonché del complessivo importo che il contestato autofinanziamento procurato mediante il mancato pagamento di imposte, ritenute fiscali e contributi previdenziali ha raggiunto.

Risulta, dunque, in linea con tale, condivisibile, indirizzo interpretativo la motivazione della Corte territoriale (cfr. pag. 20, § 4.5) che, nel ribadire la correttezza delle ordinanze reiettive adottate, sul punto, dai giudici di merito nelle diverse fasi e gradi, ha affermato che il tenore della contestazione, nella specie, ha consentito un'adeguata difesa, contenendo l'imputazione le necessarie componenti descrittive del fatto, nonché gli elementi quali tempo, luogo, oggetto materiale e proiezione soggettiva della condotta.

Peraltro, si osserva che proprio il punto della contestazione inerente le singole porzioni di condotta contestate al capo b, in relazione alle singole voci del debito tributario, è stato oggetto di impugnazione da parte della ricorrente, sia in sede di gravame che nel presente giudizio di legittimità.

Infine, risulta l' espletamento ampio del diritto di difesa nel corso del dibattimento, attraverso l'esame del curatore fallimentare e di altri testi esaminati, giungendo a ricostruire la condotta nei contorni necessari a incasellare il fatto nell'addebito descritto nell'imputazione sub b. 2.5.L'ottavo e nono motivo sono inammissibili tenuto conto che a pag. 20 e sgg., al §

4.5. della sentenza di appello si affronta, espressamente, il tema dell'eccezione di nullità per indeteminatezza della contestazione, sul quale la Corte territoriale mostra di confrontarsi, con ragionamento sufficiente e immune da censure, anche con le critiche contenute nell'atto di appello cui la difesa fa riferimento a pag. 32 del ricorso.

Né risulta specificamente indicato il contenuto della critica proposta, operando il ricorso un sostanziale richiamo alle richieste avanzate al giudice di primo grado, nonché al quinto motivo di appello riportato per estratto. 3.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa in relazione alle cause dell'inammissibilità, della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; la difesa. Avv. S.G. Slongo ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 26 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui agli artt. 216, comma 1 n. 2 e 223 legge fall., nonché del delitto di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n. 2 legge fall., alla pena di anni tre mesi sei di reclusione, con pene accessorie fallimentari, con conferma delle statuizioni civili e riduzione della durata delle pene accessorie fallimentari. 1.1. Si tratta della contestazione delle condotte di bancarotta fraudolenta documentale e impropria, attribuite alla ricorrente nella qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 7 aprile 2011, individuando le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento, nell'autofinanziamento procurato dal mancato pagamento di imposte, ritenute fiscali e contributi previdenziali per oltre 4 milioni di euro. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo nove vizi. 2.1. Con il primo e secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta documentale. La motivazione della Corte territoriale fonderebbe soltanto sulla relazione ex art. 33 legge fall. del curatore fallimentare, ma contrasterebbe con le dichiarazioni rese dal medesimo curatore e dai testi indicati nel ricorso, con particolare rifermento alla deposizione di una dipendente della società (riportata per stralcio a pagg. 5 e sgg.) assunta all'udienza del 26 marzo 2019, dichiarazioni che sarebbero state travisate dalla Corte territoriale. Si tratta di dichiarazioni che, secondo la ricostruzione offerta dalla ricorrente, farebbero, invece, concludere nel senso della regolare tenuta della contabilità da parte della società amministrata dalla fallita. Si riporta, inoltre, stralcio della deposizione del teste Manzoni, commercialista che aveva seguito la società nella fase prefallimentare, evidenziando che da tale deposizione si evincerebbe la consegna di faldoni di documentazione contabile alla curatrice. In definitiva, secondo la ricorrente, la contabilità era tenuta in modo regolare, tutti i documenti erano conservati in una serie di faldoni collocati nell'ufficio della ricorrente; il registro Iva, invece, sarebbe stato reperibile nel computer di una dipendente che, periodicamente, lo stampava, per conservarlo al ragioniere che si occupava della tenuta della contabilità deceduto due anni prima del fallimento.Si assume che, di tale ricostruzione era stata offerta prova documentale (elencata a pag. 11) e dichiarativa trascurata dalla Corte territoriale (cfr. pag. 10 del ricorso quanto alla deposizione della teste Gaibotti, legale rappresentante della Immobiliare proprietaria dell'immobile condotto in locazione della s.r.I., considerato teste attendibile dalla stessa Corte d'appello che, tuttavia, non avrebbe tratto da quella deposizione le necessarie conclusioni (nel senso dell'assoluzione della ricorrente). 2.2. Con il terzo e quarto motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, cui all'art. 216 comma 1, n. 2 legge fall. Si trae la prova dei dolo del reato di cui al capo a) dall'esistenza della condotta materiale di cui al capo b) quanto alle persistenti operazioni di autofinanziamento attraverso l'omesso versamento di imposte, ritenute fiscali, contributi previdenziali. 2.3.Con il quinto e sesto motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui al capo b). La curatrice fallimentare aveva spiegato, nel corso della sua audizione, avvenuta in due udienze, la diversa imputazione, anche quanto alle annualità, delle addebitate operazioni dolose comprese nel complessivo importo di oltre 4 milioni di euro, genericamente indicato nel capo di imputazione, affermando che la cifra riguardava anche interessi di mora e spese per il recupero. Sicché, dette cifre non sarebbero, a parere della ricorrente, così consistenti rispetto al volume di affari della società. La Corte territoriale invece, avrebbe trascurato tale dato di dettaglio per le singole operazioni dolose e per il tempo in cui si collocano. Né il curatore sarebbe stato in grado di spiegare la precisa entità di ogni singolo omesso versamento, né quanti e quali versamenti omessi avessero determinato il complessivo importo contestato, anche sotto il profilo della frequenza delle condotte. Ciononostante, la Corte territoriale trae dal dato della sistematica sottrazione ai versamenti la sussistenza del dolo. Inoltre, non si terrebbe conto del dato, evidenziato con il gravame, dell'attribuzione dell'incarico a soggetto esterno alla società per gestire la esposizione debitoria dell'ente. 2.4. Il settimo motivo di ricorso denuncia inosservanza dell'art. 429 cod. proc. pen. e 417 lett. b) codice di rito, in relazione al reato cui al capo b). La difesa aveva eccepito, già all'udienza preliminare, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio perché il fatto contestato non era sufficientemente determinato. Si tratta di eccezione respinta dal Giudice dell'udienza preliminare, riproposta dinanzi al Tribunale perché, secondo la difesa, le singole operazioni dovevano essere specificamente individuate mentre l'imputazione si limita ad indicare la somma complessiva delle stesse, senza imputare a capitale o interessi e spese i relativi importi. Si reitera dunque, l'eccezione, con conseguente richiesta di regressione del procedimento, dinanzi al Giudice per le indagini preliminari riguardando la nullità già la richiesta di rinvio a giudizio. 2.5.Con l'ottavo e nono motivo si denuncia mancanza di motivazione in ordine al quinto motivo di appello, con il quale era stata reiterata l'eccezione di nullità per indeterminatezza della contestazione, dinanzi alla Corte territoriale, impugnando espressamente il provvedimento del 12 dicembre 2017 con il quale il Tribunale di Milano aveva respinto l'eccezione. Si denuncia, altresì, violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Sul punto la Corte territoriale ometterebbe del tutto la motivazione, non risultando nemmeno il rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1. La difesa, Avv. S. G. Slongo, ha fatto pervenire richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato o, comunque, devolve censure non consentite in sede di legittimità. 2. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili. Pur devolvendo censure, in astratto, consentite in sede di legittimità, in sostanza si richiede la rivalutazione delle dichiarazioni del curatore fallimentare e dei testi indicati nel ricorso, con particolare rifermento alla deposizione di una dipendente della società, del professionista incaricato in epoca prefallimentare e del titolare della società immobiliare proprietaria dell'immobile condotto in locazione dalla fallita, peraltro riportate nell'atto di impugnazione per estratto, indicando una ricostruzione alternativa da trarre da dette dichiarazioni, rispetto a quella che deriva dalla lettura completa e non manifestamente illogica che si ricava dai provvedimenti di merito. In definitiva, secondo la ricostruzione da trarsi a parere della ricorrente, la contabilità era tenuta in modo regolare, conclusione cui la Corte territoriale sarebbe potuta addivenire se avesse valutato la prova documentale (elencata a pag. 11) e quella dichiarativa trascurata dai giudici di secondo grado. Si osserva che l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226). Del resto, il denunciato travisamento della prova per omissione non è compatibile con la qualità della decisione assunta nella specie, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità in relazione alla quale il dedotto travisamento è ammissibile soltanto ove si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado e si specificano le ragioni per le quali la prova che si assume trascurata è da reputarsi decisiva rispetto a una conclusione più favorevole all'imputato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). 2.1. Il terzo e quarto motivo sono manifestamente infondati. In tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico (tra le altre, Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017 , Rossi, Rv. 271611). Peraltro, in tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, a differenza del reato di bancarotta semplice in cui l'illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, l'elemento oggettivo del delitto riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori; in quest'ultima ipotesi, si richiede, inoltre, il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell'art.217, comma 2, legge fall. Diverso è, infine, l'elemento soggettivo, costituito nell'ipotesi di bancarotta semplice indifferentemente dal dolo o dalla colpa, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, I. fall. dal dolo generico (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867). Tanto premesso in relazione a principi affermati da questa Corte cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che, nel caso al vaglio, alcun vizio di motivazione si rinviene nel provvedimento censurato ove (cfr. pag. 14 e sgg) in relazione all'elemento soggettivo del dolo generico, si valorizzano molteplici indicatori, quali la mancata consegna dei libri obbligatori o di altro documento contabile utile alla ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari, nonché il reperimento di documenti frammentari, insufficienti ai fini di individuare eventuale attivo recuperabile, alcuni dei quali non accessibili agli organi della procedura perché contenuti in un personal computer del quale l'addetta non era in grado di fornire la password. Risulta, dunque, non specifica la censura che si concentra sul richiamo delle sentenze di merito, alla condotta di cui al capo B, senza confrontarsi puntualmente, con il contenuto puntuale della motivazione. 2.2. Il quinto e sesto motivo sono inammissibili perché manifestamente infondati e comunque, inammissibili per genericità. La sentenza di appello spiega con ragionamento privo di illogicità manifesta, l'iter attraverso il quale si era accertato il complessivo importo contestato al capo b (cfr. pagg. 17 e sgg.), richiamando una ricostruzione avvenuta attraverso la relazione fallimentare, nonché l'ammontare dei crediti ammessi al passivo, in privilegio, facendo risalire alcune annualità, anche in base alla prova testimoniale assunta, al 2005, dunque ad epoca di gran lunga precedente rispetto all'intervento nella società del professionista incaricato di prendere in esame la situazione prefallimentare dell'ente. Pertanto, logica e corretta appare la soluzione dei giudici di secondo grado, di cui rendono conto nella motivazione, nella parte in cui individuano un'operazione dolosa nel ripetuto omesso versamento degli oneri fiscali e previdenziali, idonea ad aggravare il dissesto per la consistenza dell'entità dei tributi di cui è stato omesso il versamento. Priva di illogicità manifesta, poi, è la motivazione nella parte in cui individua l'elemento soggettivo del reato. 2.3. Il settimo motivo è manifestamente infondato oltre che reiterativo di identica censura, prospettata con il gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento corretto in diritto e privo di illogicità manifesta quanto alla ricostruzione in fatto. Quanto al requisito della determinatezza del capo di imputazione, si osserva in generale, che questo implica una specificità sufficiente a consentire un'adeguata difesa, tra cui la descrizione dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per le persone offese dal reato (in tal senso, tra le altre, Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, P., Rv. 271206) in tema di delitto di atti persecutori). Tutti i detti elementi sono contenuti nella contestazione, attribuita alla ricorrente nella sua veste di amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con indicazione del luogo e della data del fatto (coincidente con la sentenza dichiarativa di fallimento), nonché del complessivo importo che il contestato autofinanziamento procurato mediante il mancato pagamento di imposte, ritenute fiscali e contributi previdenziali ha raggiunto. Risulta, dunque, in linea con tale, condivisibile, indirizzo interpretativo la motivazione della Corte territoriale (cfr. pag. 20, § 4.5) che, nel ribadire la correttezza delle ordinanze reiettive adottate, sul punto, dai giudici di merito nelle diverse fasi e gradi, ha affermato che il tenore della contestazione, nella specie, ha consentito un'adeguata difesa, contenendo l'imputazione le necessarie componenti descrittive del fatto, nonché gli elementi quali tempo, luogo, oggetto materiale e proiezione soggettiva della condotta. Peraltro, si osserva che proprio il punto della contestazione inerente le singole porzioni di condotta contestate al capo b, in relazione alle singole voci del debito tributario, è stato oggetto di impugnazione da parte della ricorrente, sia in sede di gravame che nel presente giudizio di legittimità. Infine, risulta l' espletamento ampio del diritto di difesa nel corso del dibattimento, attraverso l'esame del curatore fallimentare e di altri testi esaminati, giungendo a ricostruire la condotta nei contorni necessari a incasellare il fatto nell'addebito descritto nell'imputazione sub b. 2.5.L'ottavo e nono motivo sono inammissibili tenuto conto che a pag. 20 e sgg., al § 4.5. della sentenza di appello si affronta, espressamente, il tema dell'eccezione di nullità per indeteminatezza della contestazione, sul quale la Corte territoriale mostra di confrontarsi, con ragionamento sufficiente e immune da censure, anche con le critiche contenute nell'atto di appello cui la difesa fa riferimento a pag. 32 del ricorso. Né risulta specificamente indicato il contenuto della critica proposta, operando il ricorso un sostanziale richiamo alle richieste avanzate al giudice di primo grado, nonché al quinto motivo di appello riportato per estratto. 3.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa in relazione alle cause dell'inammissibilità, della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 25955/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris