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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 40526/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MONGIOVI' RUBEN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla Tribunale di Piacenza; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Piacenza confermava iI sequestro probatorio, emesso a seguito di perquisizione, all'esito della quale venivano acquisiti indumenti e dispositivi informatici appartenenti agli indagati.

Tali beni venivano ritenuti pertinenti al reato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, violenza privata e invasione di terreni o edifici, commessi in occasione di una protesta sindacale, realizzata con modalità violente.

2. Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni sottoposti a sequestro ed i reati per i quali si procede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.

2. I ricorrenti sostengono che difetterebbe qualsivoglia nesso di pertinenzialità tra i beni in sequestro ed i reati per i quali si procede, identificando tale requisito essenzialmente nella strumentalità del bene rispetto alla commissione del reato.

Al contempo, si contesta anche la violazione del canone di proporzionalità che, nell'ottica difensiva, andrebbe valutato per stabilire un limite alla qualificazione di un bene quale pertinente alla commissione del reato.

2.1. Invero, l'argomentazione difensiva introduce una commistione tra concetti di per sé distinti, posto che nel caso di specie ciò che rileva è essenzialmente la sussistenza o meno della pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto al reato, requisito funzionale a stabilire se ed in che limiti quella determinata cosa è idonea ad assolvere alla funzione probatoria tipica del sequestro.

Nella motivazione resa dal tribunale del riesame, sia pur sinteticamente, si dà atto che il nesso pertinenziale è stato valutato e ritenuto sussistente, in quanto gli indumenti erano necessari per verificare l'effettiva identità dei soggetti che avevano partecipato alla manifestazione, mentre i dispositivi informatici sono stati acquisiti per l'individuazione di ulteriori correi.

Quanto detto consente di escludere che l'ordinanza impugnata sia incorsa nella lamentata violazione di legge, posto che il sequestro è stato confermato in considerazione della ritenuta sussistenza di un collegamento specifico tra res e fatto.

2.2. Il ricorso, pertanto, si risolve essenzialmente nella contestazione della motivazione che, tuttavia, non è sindacabile in questa sede.

In base all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324, cod. proc. pen., è consentito soltanto per violazione di legge, mentre non è consentito dedurre vizi della motivazione.

È pur vero che, per giurisprudenza unanime, le lacune motivazionali possono rientrare nella violazione di legge, ma solo nei casi in cui la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente e non anche allorquando essa sia affetta da illogicità, quand'anche manifesta (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

Si ritiene che la motivazione "assente" è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile, s'intende, invece, per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; più recentemente Sez.2, n.18951 del 14/03/2017, Napolim, Rv. 269656; Sez.6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione che, per quanto sintetica in ordine al requisito della pertinenzialità al reato dei beni in sequestro, è tuttavia adeguata e consente di comprendere il percorso logico seguito nel provvedimento impugnato.

Una volta esclusa l'assenza di motivazione, le doglianze sollevate dai ricorrenti non possono che tradursi in deduzioni di vizi della motivazione che, per ragioni anzidette, non sono ammissibili in questa sede.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 29 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MONGIOVI' RUBEN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla Tribunale di Piacenza; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Piacenza confermava iI sequestro probatorio, emesso a seguito di perquisizione, all'esito della quale venivano acquisiti indumenti e dispositivi informatici appartenenti agli indagati. Tali beni venivano ritenuti pertinenti al reato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, violenza privata e invasione di terreni o edifici, commessi in occasione di una protesta sindacale, realizzata con modalità violente. 2. Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni sottoposti a sequestro ed i reati per i quali si procede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. I ricorrenti sostengono che difetterebbe qualsivoglia nesso di pertinenzialità tra i beni in sequestro ed i reati per i quali si procede, identificando tale requisito essenzialmente nella strumentalità del bene rispetto alla commissione del reato. Al contempo, si contesta anche la violazione del canone di proporzionalità che, nell'ottica difensiva, andrebbe valutato per stabilire un limite alla qualificazione di un bene quale pertinente alla commissione del reato. 2.1. Invero, l'argomentazione difensiva introduce una commistione tra concetti di per sé distinti, posto che nel caso di specie ciò che rileva è essenzialmente la sussistenza o meno della pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto al reato, requisito funzionale a stabilire se ed in che limiti quella determinata cosa è idonea ad assolvere alla funzione probatoria tipica del sequestro. Nella motivazione resa dal tribunale del riesame, sia pur sinteticamente, si dà atto che il nesso pertinenziale è stato valutato e ritenuto sussistente, in quanto gli indumenti erano necessari per verificare l'effettiva identità dei soggetti che avevano partecipato alla manifestazione, mentre i dispositivi informatici sono stati acquisiti per l'individuazione di ulteriori correi. Quanto detto consente di escludere che l'ordinanza impugnata sia incorsa nella lamentata violazione di legge, posto che il sequestro è stato confermato in considerazione della ritenuta sussistenza di un collegamento specifico tra res e fatto. 2.2. Il ricorso, pertanto, si risolve essenzialmente nella contestazione della motivazione che, tuttavia, non è sindacabile in questa sede. In base all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324, cod. proc. pen., è consentito soltanto per violazione di legge, mentre non è consentito dedurre vizi della motivazione. È pur vero che, per giurisprudenza unanime, le lacune motivazionali possono rientrare nella violazione di legge, ma solo nei casi in cui la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente e non anche allorquando essa sia affetta da illogicità, quand'anche manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Si ritiene che la motivazione "assente" è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile, s'intende, invece, per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; più recentemente Sez.2, n.18951 del 14/03/2017, Napolim, Rv. 269656; Sez.6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione che, per quanto sintetica in ordine al requisito della pertinenzialità al reato dei beni in sequestro, è tuttavia adeguata e consente di comprendere il percorso logico seguito nel provvedimento impugnato. Una volta esclusa l'assenza di motivazione, le doglianze sollevate dai ricorrenti non possono che tradursi in deduzioni di vizi della motivazione che, per ragioni anzidette, non sono ammissibili in questa sede. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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