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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28347/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8696/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , domiciliazione telematica come in atti -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Avversola SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 147/2022 depositata il 18 gennaio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5luglio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Fatti del processo Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 3 marzo 2016, rigettava la domanda di risarcimento di danni per responsabilità contrattuale (inadempimento) e precontrattuale presentata dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione all’acquisto di un immobile pignorato su cui un terzo, Gest-Line, era intervenuto, per cui gli attori, pur confidenti al momento del rogito che ogni trascrizione pregiudizievole sarebbe stata cancellata, dovettero pagare la relativa somma di euro 37.000 all’intervenuto.

Il Tribunale riteneva non provato che il Ribecco fosse stato specificamente incaricato in ordine alla situazione del cespite e che non conoscesse l’intervento, al pari di [OSCURATO:SOCIETA]; affermava pure che la verifica dello stato della procedura esecutiva prima del rogito spettava agli acquirenti. [OSCURATO:PERSONA] e la Salemme proponevano appello, cui resistevano le controparti.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 18 gennaio 2022, rigettava il gravame. [OSCURATO:PERSONA] e la Salemme hanno presentato ricorso, sulla base di quattro motivi, da cui si è difesa con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].Ragioni della decisione

1. Il primo motivo lamenta la mancata ammissione del giuramento decisorio richiesto nel verbale dell’udienza del 19 febbraio 2019 e rigettato “con motivazione assolutamente inesistente in relazione agli artt. 360 commi 1 4 e 5”; denuncia altresì nullità della sentenza “per carente ammissione del mezzo istruttorio” rilevante per la retta soluzione della controversia. 1.1 Il capitolato del giuramento - riportato nelle pagine 28 - 29 del ricorso - intendeva dimostrare che il “Rapuano aveva affidato completamente la gestione dell’affare al Ribecco” e “anche la verifica della libertà del cespite e gli aspetti legali”.

La Corte d’appello, pertanto, “ha errato … nel non ammettere il Giuramentocon erronea indicazione della non decisorietà della articolazione”, la quale sarebbe stata “ espressa soltanto in modo apodittico con motivazione totalmente inesistente laddove poi in sentenza viene (sic) chiaramente fondata la reiezione della domanda quale conseguenza della mancata prova della ampiezza dell’incarico”(ricorso, pagina 28). 1.2 Dal capitolato effettivamente emerge (si vedano soprattutto i punti 1, 2, 3, 7 e 8) che si intendeva dimostrare che il Ribeccoaveva assunto l’incarico di “ogni aspetto della pratica” e anche della cancellazione dei pignoramenti, riconoscendolo pure durante l’effettuazione del rogito davanti alla richiesta del notaio su chi se ne sarebbe occupato.

Sul punto, a pagina 3 della sentenza il giudice d’appello afferma: “all’udienza del 25 giugno 2019 ilRapuano (rectius: il Rapuano e la Salemme)deferiva al Ribecco giuramento decisorio che la Corte, con ordinanza del 9 luglio 2019, da intendersi integralmente richiamata, respingeva in quanto inammissibile, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni”.

Il motivo, però, èinammissibile in quanto privo di autosufficienza, dal momento che non viene offerta- come pure nella premessa del ricorso , dove è soltanto definita “laconica” (ricorso, pagina 25)– neppure una sintesi della motivazione sulla base della quale il giudice d'appello ha respinto la richiesta di giuramento decisorio, motivazione che è stata espressa nell'ordinanza dell'udienza del 9 luglio 2019 ed è stata totalmente ribadita, tramitel’espresso rinvio all'ordinanza suddetta,nella sentenza qui impugnata. 2.1Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 1, 4 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 183 c.p.c. per mancato esame delle prove documentali e mancata ammissione dei capitoli di prova. 2.2 Non sono però riportati nel ricorso i capitoli di prova cui si fa riferimento, offrendone solo generiche sintesi: il motivo è pertanto inammissibile, per difetto di autosufficienza. 3.1 Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 360, primo comma, nn.2, 4 e 5 c.p.c.per “omesso esame delle risultanze probatorie e della prova testimoniale”, nonché motivazione inesistente o apparente. 3.2 La motivazione ictu oculisussistenella misura costituzionalmente sufficiente.

Per il resto, il motivo manifesta in mo d o più che evidente una natura direttamente fattuale, che sarebbe propria di una censura veicolata in un gravame. 4.Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1704 e 1392 c.p.c., motivazione apparente, “contrasto con documenti in atti” e violazione e falsa applicazione dell’articolo 360, primo comma, nn.1, 4 e 5 c.p.c. 4.1 Sulla posizione di [OSCURATO:SOCIETA] che il giudice d’appello “ha omesso di rilevare che [OSCURATO:PERSONA] [ il soggetto che aveva avviato il pignoramento ] non è altro da [OSCURATO:SOCIETA]”, ma la sua procuratrice.

Al riguardo la motivazione del giudice d’appello sarebbe tralatizia e apparente, essendo [OSCURATO:PERSONA] semplicemente“mandataria con procura notarile” di [OSCURATO:SOCIETA]. 4.2 A parte l’illustrazione non del tutto nitida del motivo, questo comunque patisce una sostanza fattuale , e per di più non se ne percepisce neanche l'interesse che lo sorregga.Ne è pertanto evidente l'inammissibilità.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ; la peculiar ità d e lla vicenda , anche in relazione al non pienamenteidentificabile ruolo che in essa abbia svolto ilRibecco - sul punto, la sentenza d ’ appello non appare ben comprensibile - , giustifica la compensazione delle spesedel presente giudizio di legittimità.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso compensando le spese processuali del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte d e i ricorrenti , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8696/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , domiciliazione telematica come in atti -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Avversola SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 147/2022 depositata il 18 gennaio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5luglio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Fatti del processo Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 3 marzo 2016, rigettava la domanda di risarcimento di danni per responsabilità contrattuale (inadempimento) e precontrattuale presentata dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione all’acquisto di un immobile pignorato su cui un terzo, Gest-Line, era intervenuto, per cui gli attori, pur confidenti al momento del rogito che ogni trascrizione pregiudizievole sarebbe stata cancellata, dovettero pagare la relativa somma di euro 37.000 all’intervenuto. Il Tribunale riteneva non provato che il Ribecco fosse stato specificamente incaricato in ordine alla situazione del cespite e che non conoscesse l’intervento, al pari di [OSCURATO:SOCIETA]; affermava pure che la verifica dello stato della procedura esecutiva prima del rogito spettava agli acquirenti. [OSCURATO:PERSONA] e la Salemme proponevano appello, cui resistevano le controparti. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 18 gennaio 2022, rigettava il gravame. [OSCURATO:PERSONA] e la Salemme hanno presentato ricorso, sulla base di quattro motivi, da cui si è difesa con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].Ragioni della decisione 1. Il primo motivo lamenta la mancata ammissione del giuramento decisorio richiesto nel verbale dell’udienza del 19 febbraio 2019 e rigettato “con motivazione assolutamente inesistente in relazione agli artt. 360 commi 1 4 e 5”; denuncia altresì nullità della sentenza “per carente ammissione del mezzo istruttorio” rilevante per la retta soluzione della controversia. 1.1 Il capitolato del giuramento - riportato nelle pagine 28 - 29 del ricorso - intendeva dimostrare che il “Rapuano aveva affidato completamente la gestione dell’affare al Ribecco” e “anche la verifica della libertà del cespite e gli aspetti legali”. La Corte d’appello, pertanto, “ha errato … nel non ammettere il Giuramentocon erronea indicazione della non decisorietà della articolazione”, la quale sarebbe stata “ espressa soltanto in modo apodittico con motivazione totalmente inesistente laddove poi in sentenza viene (sic) chiaramente fondata la reiezione della domanda quale conseguenza della mancata prova della ampiezza dell’incarico”(ricorso, pagina 28). 1.2 Dal capitolato effettivamente emerge (si vedano soprattutto i punti 1, 2, 3, 7 e 8) che si intendeva dimostrare che il Ribeccoaveva assunto l’incarico di “ogni aspetto della pratica” e anche della cancellazione dei pignoramenti, riconoscendolo pure durante l’effettuazione del rogito davanti alla richiesta del notaio su chi se ne sarebbe occupato. Sul punto, a pagina 3 della sentenza il giudice d’appello afferma: “all’udienza del 25 giugno 2019 ilRapuano (rectius: il Rapuano e la Salemme)deferiva al Ribecco giuramento decisorio che la Corte, con ordinanza del 9 luglio 2019, da intendersi integralmente richiamata, respingeva in quanto inammissibile, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni”. Il motivo, però, èinammissibile in quanto privo di autosufficienza, dal momento che non viene offerta- come pure nella premessa del ricorso , dove è soltanto definita “laconica” (ricorso, pagina 25)– neppure una sintesi della motivazione sulla base della quale il giudice d'appello ha respinto la richiesta di giuramento decisorio, motivazione che è stata espressa nell'ordinanza dell'udienza del 9 luglio 2019 ed è stata totalmente ribadita, tramitel’espresso rinvio all'ordinanza suddetta,nella sentenza qui impugnata. 2.1Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 1, 4 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 183 c.p.c. per mancato esame delle prove documentali e mancata ammissione dei capitoli di prova. 2.2 Non sono però riportati nel ricorso i capitoli di prova cui si fa riferimento, offrendone solo generiche sintesi: il motivo è pertanto inammissibile, per difetto di autosufficienza. 3.1 Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 360, primo comma, nn.2, 4 e 5 c.p.c.per “omesso esame delle risultanze probatorie e della prova testimoniale”, nonché motivazione inesistente o apparente. 3.2 La motivazione ictu oculisussistenella misura costituzionalmente sufficiente. Per il resto, il motivo manifesta in mo d o più che evidente una natura direttamente fattuale, che sarebbe propria di una censura veicolata in un gravame. 4.Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1704 e 1392 c.p.c., motivazione apparente, “contrasto con documenti in atti” e violazione e falsa applicazione dell’articolo 360, primo comma, nn.1, 4 e 5 c.p.c. 4.1 Sulla posizione di [OSCURATO:SOCIETA] che il giudice d’appello “ha omesso di rilevare che [OSCURATO:PERSONA] [ il soggetto che aveva avviato il pignoramento ] non è altro da [OSCURATO:SOCIETA]”, ma la sua procuratrice. Al riguardo la motivazione del giudice d’appello sarebbe tralatizia e apparente, essendo [OSCURATO:PERSONA] semplicemente“mandataria con procura notarile” di [OSCURATO:SOCIETA]. 4.2 A parte l’illustrazione non del tutto nitida del motivo, questo comunque patisce una sostanza fattuale , e per di più non se ne percepisce neanche l'interesse che lo sorregga.Ne è pertanto evidente l'inammissibilità. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ; la peculiar ità d e lla vicenda , anche in relazione al non pienamenteidentificabile ruolo che in essa abbia svolto ilRibecco - sul punto, la sentenza d ’ appello non appare ben comprensibile - , giustifica la compensazione delle spesedel presente giudizio di legittimità. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso compensando le spese processuali del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte d e i ricorrenti , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto
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