CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15191/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];35781/25 Ritenuto che con sentenza del 16 maggio 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 26 febbraio 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; commesso in Roma 11 19 dicembre 2020; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata lamentando, con unico motivo di impugnazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile; che le censure della ricorrente sono manifestamente infondate avendo la Corte territoriale negato la richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità di detenzione dello stupefacente (cocaina suddivisa in involucri), del numero di dosi ricavabili (106) e dell'inserimento dell'imputata nel mercato al minuto delle sostanze stupefacenti; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara in P.Q.M