CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13106/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale di Venezia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 9 novembre 2022, il tribunale del riesame di Venezia, adito avverso l'ordinanza del 4 ottobre 2022 del Gip del medesimo tribunale, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai capi 1) e 42) (inerenti un associazione finalizzata alla realizzazione di reati fiscali e il riciclaggio di denaro, aggravati dalla finalità di agevolare una cosca della ndrangheta), rigettava l'istanza di riesame. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione. ( 3. Rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione siccome illogica e contraddittoria. Il tribunale avrebbe individuato gravi indizi in ordine alle ipotesi di incolpazione di cui ai capi 1) e 42), travisando le risultanze investigative. Quali le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare di [OSCURATO:PERSONA], che nell'indicare la [OSCURATO:SOCIETA]. e la famiglia [OSCURATO:SOCIETA] come referenti per l'attività di sovrafatturazione, non avrebbe mai fatto specifico riferimento a [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante del contesto societario di riferimento nel cui ambito, secondo lo stesso tribunale, operava anche il fratello Pasquale, uti dominus. Si aggiunge che il Giglio in una sola occasione - riportata per stralcio in ricorso - avrebbe fatto riferimento al ricorrente, venendo tuttavia smentito, quanto alla ritenuta amicizia e in particolare alla rilevanza della stessa per l'attività criminale contestata, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprio da quest'ultimo, che avrebbe escluso di avere mai interloquito per l'attività illecita con [OSCURATO:PERSONA]. Si aggiungono altri stralci per sostenere il contrasto tra le dichiarazioni dei due collaboratori quanto al ruolo del ricorrente, e quindi l'illogicità della motivazione oltre che la contraddittorietà della stessa tra le conclusioni a carico dell'indagato odierno e le premesse. In altri termini, il tribunale avrebbe travisato dichiarazioni nel senso di attribuire alle stesse riferimenti al ricorrente invece insussistenti. Analoghe osservazioni sono formulate riportando stralci di dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbero oggetto di travisamento anche dichiarazioni del Giglio e di Mercurio - riportate in ricorso per stralcio - su rapporti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto un esponente della 'ndrangheta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. Il tribunale ha espressamente evidenziato il ruolo dell'attuale ricorrente quale rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA], coinvolta nel sistema illecito ipotizzato; ruolo parallelo a quello egualmente di "dominus", svolto dal fratello Pasquale, rispetto alla predetta società. Ed ha quindi osservato, in sostanza, anche alla luce di plurime dichiarazioni citate, invero talvolta non prive di espliciti riferimenti allo stesso [OSCURATO:PERSONA] (es. dichiarazioni di Giglio, pag. 3 e 4, o di [OSCURATO:PERSONA], pag. 13 della ordinanza), come la strumentalità del predetto ente rispetto alle condotte illecite ipotizzate e anche finalizzate a favorire una cosca della ndrangheta, venisse logicamente ad includere lo stesso [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto per il ruolo evidenziato in premessa (cfr. pag. 3 della ordinanza impugnata), che gli consentiva, di procedere alla "messa a disposizione della società di cui era legale rappresentante e nell'ambito della quale consentiva al fratello di operare sostanzialmente quasi esclusivamente attraverso meccanismi frodatori". Tale argomentare si corrobora, quanto al ricorrente e al suo coinvolgimento, anche della valorizzazione di significative, oggettive circostanze inerenti la società [OSCURATO:SOCIETA], quali gli imponenti importi movimentati dalla società medesima, certamente non ignorabili da parte del rappresentante legale (pag. 14). Coerenti appaiono anche le considerazioni circa i rapporti con ambienti di criminalità organizzata, che si articolano su plurime citazioni coinvolgenti espressamente [OSCURATO:PERSONA] a tale motivazione, il ricorso innanzitutto trascura la valorizzazione del ruolo di rappresentante legale in grado di gestire e "mettere a disposizione" la società nell'ambito del contesto criminale, correlato ad ambienti mafiosi, delineato in fase di indagine. E quindi trascura innanzitutto la solida valutazione logica che, tenendo conto del ruolo del ricorrente e della strumentalità, incontestata, della sua società, rispetto ai fatti illeciti ricostruiti, ben delinea, ancor prima della considerazione, ulteriore, della sussistenza di riferimenti dichiarativi espliciti allo stesso [OSCURATO:PERSONA], il coinvolgimento criminale di quest'ultimo. Sotto tale aspetto il ricorso è carente di specificità estrinseca, e già per questo inammissibile, posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425). Va aggiunto che a fronte di una tale motivazione organica, la quale alla considerazione del ruolo di rappresentante legale del ricorrente aggiunge talora, come già sopra accennato, anche la citazione esplicita da parte di dichiaranti del coinvolgimento del medesimo ( da ultimo vedasi anche le dichiarazioni riportate a pagg. 15 e 16 in ordine al ruolo dei due fratelli [OSCURATO:SOCIETA] nei rapporti con esponenti di ndrangheta), il ricorso propone, da una parte, un'analisi frammentata dei dati disponibili, come tale di per sé inammissibile, dall'altra, tende ad una rilettura parziale degli stessi piuttosto che a proporre censure di travisamento, atteso che il tribunale ha mostrato di saper leggere i dati dichiarativi non solo nella loro portata esplicita, comunque talvolta sussistente, quanto ai riferimenti al ricorrente (che la difesa ha cercato invano di negare aprioristicamente o di trascurare) ma anche nella loro correlazione - necessaria - con il ruolo di rappresentante legale del [OSCURATO:SOCIETA] stesso, siccome assunto all'interno di una società indubbiamente strumentale alle attività illecite appurate e all'agevolazione mafiosa contestata. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q . M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di c