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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 08505/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/90.

Rilevato che il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato (motivo primo di ricorso); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla fattispecie di reato addebitata all'imputato (motivo secondo di ricorso); mancanza, contraddittorietà • e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (motivo terzo di ricorso).

Considerato, quanto ai primi due motivi, che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata.

Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum.

Ritenuto, quanto al trattamento sanzionatorio, che la Corte di merito ha inteso condividere le ragioni poste a fondamento della pena individuata dal giudice di primo grado, considerando congrua la sua determinazione.

Ritenuto che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta, basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale; considerato che nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato (motivo primo di ricorso); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla fattispecie di reato addebitata all'imputato (motivo secondo di ricorso); mancanza, contraddittorietà • e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (motivo terzo di ricorso). Considerato, quanto ai primi due motivi, che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum. Ritenuto, quanto al trattamento sanzionatorio, che la Corte di merito ha inteso condividere le ragioni poste a fondamento della pena individuata dal giudice di primo grado, considerando congrua la sua determinazione. Ritenuto che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta, basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale; considerato che nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 08505/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris