CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2024
Cassazione n. 23963/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la nota pervenuta il 27 febbraio 2024, con cui il difensore del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è privo di specificità, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, con cui la medesima doglianza è stata adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello a pagina 2 della sentenza, ove è stata evidenziata l'intensità del dolo, avendo l'imputato commesso l'evasione nello stesso giorno dell'emissione dell'ordinanza cautelare, peraltro intrattenendosi con soggetti diversi dai conviventi in violazione delle prescrizioni. Si è rimarcato, inoltre, che il certificato penale dell'imputato annovera tre precedenti per reati della stessa indole (resistenza a pubblico ufficiale) rispetto a quello oggetto del presente giudizio, descrivendo così una personalità incline non occasionalmente alla violazione della legge; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così