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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 3 marzo 2021

Cassazione n. 09023/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI SALERNOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/06/2021 del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Richiesto della emissione di decreto di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato di guida senza patente ai sensi dell'art. 116, comma 15, del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, con la recidiva nel biennio (pena-base 30 giorni di arresto, ridotta della metà e convertita nella corrispondente pena pecuniaria), il G.i.p. del Tribunale di Salerno il 9 luglio 2021 ha respinto la richiesta con decreto ("visto, si rigetta, in difetto della concorrente pena pecuniaria").

2. Ricorre per la cassazione del provvedimento il Pubblico Ministero, denunziando violazione di legge (art. 116, comma 15, del d. 1gs. n. 285 del 1992), anche sotto il profilo della mancanza di motivazione, ed abnormità, poiché il Giudice con un provvedimento che si ritiene illegittimo costringerebbe l'Accusa a richiedere una nuova emissione di decreto di condanna comprensiva anche di sanzione pecuniaria, sanzione pecuniaria che, invece, nel vigente assetto normativo non sarebbe prevista e, dunque, sarebbe da ritenersi illegale. 3.11 P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 16 febbraio 2022 ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

2. Appare opportuno prendere le mosse dalla formulazione testuale dell'art. 116, comma 15, del d.lgs. n. 285 del 1992: «Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.

Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno.

Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica».

La contravvenzione, nelle ipotesi punite con la soia pena pecuniaria, è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, del d. 1gs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016.

Dalla abolitio criminis è stata esclusa l'ipotesi punita anche con la pena detentiva, giacché il comma 2 del d.lgs. n. 8 del 2016, ferma la depenalizzazione anche dei reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria, dispone che in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.

In conseguenza, come correttamente opina il P.G. di legittimità, l'ipotesi costituente illecito penale è punita congiuntamente con pena detentiva e pecuniaria: dunque, l'assunto del ricorrente è infondato.

In ogni caso, risulta tranciante la constatazione della non impugnabilità del provvedimento gravato e della non configurabilità di un caso di abnormità: infatti, come in più occasioni, anche di recente, puntualizzato dalla S.C., «Non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di decreto penale di condanna per ritenuto errore nel calcolo della pena, atteso che il pubblico ministero può immediatamente esercitare l'azione penale nelle forme ordinarie, così dando nuovo impulso al procedimento» (Sez. 2, n. 7582 del 21/02/2020, .[OSCURATO:PERSONA], Rv. 278235), «Il ricorso per cassazione avverso il rigetto della richiesta di decreto penale di condanna è ammissibile solo in caso di abnormità dell'atto, configurabile allorchè la decisione si fondi non su profili di legittimità del rito o di idoneità ed adeguatezza della pena con riferimento al caso concreto, ma su generiche ragioni di opportunità concernenti la natura dell'istituto e la sua efficacia» (Sez. 6, n. 23829 del 12/05/2016, P.M. in proc.

C., Rv. 267272) e «Non è abnorme l'ordinanza con la quale il G.i.p. rigetta la richiesta di emissione del decreto penale di condanna disponendo la restituzione degli atti al P.M., salvo che il provvedimento sia fondato esclusivamente su ragioni di opportunità» (Sez. 6, n. 6663 del 01/12/2015, dep. 2016, R., Rv. 266111). 3.Consegue la statuizione in dispositivo.

Nulla per le spese, attesa la natura di Parte pubblica del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 03/03/2021.

Il Consigliere estensore Presidente Da le e ci nia erra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI SALERNOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/06/2021 del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Richiesto della emissione di decreto di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato di guida senza patente ai sensi dell'art. 116, comma 15, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, con la recidiva nel biennio (pena-base 30 giorni di arresto, ridotta della metà e convertita nella corrispondente pena pecuniaria), il G.i.p. del Tribunale di Salerno il 9 luglio 2021 ha respinto la richiesta con decreto ("visto, si rigetta, in difetto della concorrente pena pecuniaria"). 2. Ricorre per la cassazione del provvedimento il Pubblico Ministero, denunziando violazione di legge (art. 116, comma 15, del d. 1gs. n. 285 del 1992), anche sotto il profilo della mancanza di motivazione, ed abnormità, poiché il Giudice con un provvedimento che si ritiene illegittimo costringerebbe l'Accusa a richiedere una nuova emissione di decreto di condanna comprensiva anche di sanzione pecuniaria, sanzione pecuniaria che, invece, nel vigente assetto normativo non sarebbe prevista e, dunque, sarebbe da ritenersi illegale. 3.11 P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 16 febbraio 2022 ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. Appare opportuno prendere le mosse dalla formulazione testuale dell'art. 116, comma 15, del d.lgs. n. 285 del 1992: «Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica». La contravvenzione, nelle ipotesi punite con la soia pena pecuniaria, è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, del d. 1gs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016. Dalla abolitio criminis è stata esclusa l'ipotesi punita anche con la pena detentiva, giacché il comma 2 del d.lgs. n. 8 del 2016, ferma la depenalizzazione anche dei reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria, dispone che in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato. In conseguenza, come correttamente opina il P.G. di legittimità, l'ipotesi costituente illecito penale è punita congiuntamente con pena detentiva e pecuniaria: dunque, l'assunto del ricorrente è infondato. In ogni caso, risulta tranciante la constatazione della non impugnabilità del provvedimento gravato e della non configurabilità di un caso di abnormità: infatti, come in più occasioni, anche di recente, puntualizzato dalla S.C., «Non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di decreto penale di condanna per ritenuto errore nel calcolo della pena, atteso che il pubblico ministero può immediatamente esercitare l'azione penale nelle forme ordinarie, così dando nuovo impulso al procedimento» (Sez. 2, n. 7582 del 21/02/2020, .[OSCURATO:PERSONA], Rv. 278235), «Il ricorso per cassazione avverso il rigetto della richiesta di decreto penale di condanna è ammissibile solo in caso di abnormità dell'atto, configurabile allorchè la decisione si fondi non su profili di legittimità del rito o di idoneità ed adeguatezza della pena con riferimento al caso concreto, ma su generiche ragioni di opportunità concernenti la natura dell'istituto e la sua efficacia» (Sez. 6, n. 23829 del 12/05/2016, P.M. in proc. C., Rv. 267272) e «Non è abnorme l'ordinanza con la quale il G.i.p. rigetta la richiesta di emissione del decreto penale di condanna disponendo la restituzione degli atti al P.M., salvo che il provvedimento sia fondato esclusivamente su ragioni di opportunità» (Sez. 6, n. 6663 del 01/12/2015, dep. 2016, R., Rv. 266111). 3.Consegue la statuizione in dispositivo. Nulla per le spese, attesa la natura di Parte pubblica del ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 03/03/2021. Il Consigliere estensore Presidente Da le e ci nia erra
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