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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19228/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 13 aprile 2021 del Tribunale di Torino che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per un tentato furto aggravato e, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile, non avendo l'imputata impugnato con l'appello il punto relativo all'affermazione di penale responsabilità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 13 aprile 2021 del Tribunale di Torino che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per un tentato furto aggravato e, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile, non avendo l'imputata impugnato con l'appello il punto relativo all'affermazione di penale responsabilità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 19228/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris