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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08842/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05DZIG2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Parma, che ne aveva affermato la penale responsabilità per i delitti di cui agli artt. 582 e 583-quinquies, entrambi aggravati ex art. 585 cod. pen. (capo A), nonché per la contravvenzione di cui agli artt. 4

I. 110/1975 e 61, comma 1, n. 2, cod. pen. (capo B), riducendo la pena a lui irrogata e confermando le residue statuizioni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 583-quinquies cod. pen. - è manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata ha dato conto in maniera non manifestamente illogica (alla luce, anzitutto, di quanto riscontrato dal perito nominato dallo stesso Collegio di appello) del fatto che la condotta dell'imputato abbia prodotto sul volto della persona offesa una cicatrice che ne turba l'armonia (cicatrice descritta compiutamente in sentenza, dando conto pure della sua collocazione sul viso della persona offesa) e il ricorso non ha neppure addotto il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05DZIG2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Parma, che ne aveva affermato la penale responsabilità per i delitti di cui agli artt. 582 e 583-quinquies, entrambi aggravati ex art. 585 cod. pen. (capo A), nonché per la contravvenzione di cui agli artt. 4 I. 110/1975 e 61, comma 1, n. 2, cod. pen. (capo B), riducendo la pena a lui irrogata e confermando le residue statuizioni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 583-quinquies cod. pen. - è manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata ha dato conto in maniera non manifestamente illogica (alla luce, anzitutto, di quanto riscontrato dal perito nominato dallo stesso Collegio di appello) del fatto che la condotta dell'imputato abbia prodotto sul volto della persona offesa una cicatrice che ne turba l'armonia (cicatrice descritta compiutamente in sentenza, dando conto pure della sua collocazione sul viso della persona offesa) e il ricorso non ha neppure addotto il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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