CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 31708/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19760-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I PLATANI; -intimato - avverso la sentenza n. 1497/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: « letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Carmela per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1497 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; rilevato che tra gli atti depositati con modalità telematica dal ricorrente non è presente la copia autentica della sentenza impugnata né l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio della fase di merito; che tali omissioni determinano l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2 n. 2 e comma 3,c.p.c.»; Considerato che: –il Collegio condivide la proposta del Relatore; –nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; –ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se