CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 settembre 2022
Cassazione n. 49319/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 15/09/2022 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 settembre 2022 il Tribunale di Messina, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali ed in parziale accoglimento della relativa richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza del 3 settembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina limitatamente all'incolpazione di cessione di sostanza del tipo crack, aggravata a norma dell'art. 80, comma 1, lett. g d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, altresì confermando in proposito anche l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha censurato il mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità, di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. In particolare, tenuto conto della motivazione addotta dal provvedimento impugnato, relativamente alla natura "pesante" della sostanza ceduta e all'affermata sistematicità dell'attività illecita, detta sistematicità non risultava invece dalle circostanze del fatto, dove spiccavano il numero ridottissimo degli episodi di cessione (tra l'altro in favore di un solo assuntore), l'assenza di organizzazione e di profitto unitamente all'irrilevanza in sé anche dello spaccio continuativo di lieve entità, vista poi l'estrema modestia della quantità ceduta. Tant'è che il narcotest aveva dato esito negativo relativamente alla sostanza, ormai semi combusta, trovata nel possesso del cessionario del crack. In ragione di ciò, non poteva ipotizzarsi il coinvolgimento del ricorrente in un più ampio circuito di commercializzazione illecita, anche in considerazione delle precarie condizioni di salute. Né erano stati rinvenuti tipici strumenti indicativi di una detenzione finalizzata allo spaccio, né sussistevano precedenti specifici. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha contestato l'esistenza di esigenze cautelari, ed in ogni caso non vi era stata risposta alle richieste difensive di ottenere la modifica della misura custodiale tramite l'applicazione degli arresti domiciliari anche in luoghi assai distanti dal luogo di commissione del reato, quali la residenza dei genitori in [OSCURATO:PERSONA] di Catania. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al primo motivo di censura, del tutto correttamente il Procuratore generale ha segnalato che, quanto all'invocata applicazione della fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309 cit., "il Tribunale del riesame ha apprezzato negativamente numerosi indici ostativi, come la natura pesante della sostanza stupefacente, la sistematicità delle forniture, l'elevata dimestichezza e professionalità acquisita nel settore e, soprattutto, la consumazione del reato in prossimità di una comunità di recupero e a favore di un ospite della struttura, che erano complessivamente dimostrativi di una elevata propensione allo spaccio e del radicamento del proposito criminoso". Al riguardo, infatti, è stato più volte affermato - in fattispecie all'evidenza analoga, trattandosi di ipotesi contenuta nello stesso articolo di legge e sanzionata nei medesimi termini - che la circostanza aggravante della cessione di Ar sostanze stupefacenti a soggetto minore di età rappresenta una modalità della condotta indicativa di maggiore offensività, di tal che è necessario, affinché sia compatibile con l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5 cit., che i parametri di giudizio contemplati da quest'ultima norma abbiano una maggiore forza compensativa, denotando mera occasionalità del fatto ovvero assenza di particolari accorgimenti, quali la predisposizione di mezzi o metodologie di spaccio insidiose e di più difficile accertamento (Sez. 6, n. 14592 del 16/02/2021, Livorti, Rv. 281157; cfr. altresì Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247912). Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha dato pieno conto della gravità indiziaria anche in relazione alla contestata aggravante, circa la consegna ripetuta di crack ad un ospite di una comunità terapeutica assistita. A fronte di ciò, e quindi della maggiore offensività della condotta, il Giudice del riesame ha altresì sottolineato la non occasionalità del comportamento - tra l'altro avente ad oggetto droga cd. pesante - e, in definitiva, il ricorrente non è stato in grado di evidenziare possibili ulteriori elementi in grado di utilmente bilanciare l'oggettiva gravità del fatto. Vero è, infatti, che il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5 cit. richiede una adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (sì che la configurabilità dell'ipotesi lieve non può essere esclusa sulla base di singoli parametri, quali la diversa tipologia delle sostanze cedute o lo svolgimento non occasionale dell'attività di spaccio, astraendo tali elementi dalla ricostruzione fattuale nella sua interezza, fondata su una razionale analisi riguardante la combinazione di tutte le specifiche circostanze) (ad es. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959). In specie, proprio in esito alla valutazione complessiva del fatto l'oggettiva ricorrenza dell'aggravante speciale non può che, correttamente e in difetto di particolari e specifici elementi da valutare in prevalente senso opposto, precludere il riconoscimento della fattispecie di minore gravità, ferma e non discussa la gravità indiziaria del comportamento. 4.2. Del pari, quanto alle esigenze cautelari, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 4.2.1. Al riguardo l'ordinanza impugnata ha non illogicamente ricordato, in relazione all'inadeguatezza di misure non carcerarie, la contestata esistenza di analoghe condotte già riconducibili all'odierno ricorrente, tra l'altro in ogni caso sfuggito casualmente qualche giorno prima - e per medesimi comportamenti - ad un controllo delle Forze dell'ordine e, nonostante ciò, nuovamente colto a breve distanza di tempo nella ricaduta nell'illecito nelle stesse aggravate modalità. Ciò posto, con motivazione in sé non censurabile il Giudice del riesame ha così ricordato che, in relazione alle esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione del reato deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita; tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). Ed al riguardo il provvedimento impugnato è del tutto coerente, non palesando l'esistenza di vizi denunciabili in sede di legittimità e dando conto, con rilievi parimenti non censurabili, della probabilità dell'indagato di ricadere nel medesimo delitto, alla stregua dei comportamenti tenuti fino all'esecuzione della misura. 4.2.2. Né, infine, il ricorso è condivisibile laddove si duole del mancato riscontro ai rilievi del ricorrente, quanto alla possibilità di applicazione dei richiesti arresti domiciliari, altresì con controllo elettronico, nell'abitazione dei genitori, in località distante oltre cento chilometri rispetto al luogo di consumazione del reato. In proposito, infatti, il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463). 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione complessivamente intesa non può che condurre all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 5.1. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'