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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 1963

Cassazione n. 01975/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/05/1963 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva dichiarato Valter PRATO colpevole del reato di ricettazione.

2. Propone ricorso Valter PRATO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.

La Corte di appello, con una specifica e incensurabile motivazione (pagg. 5-6), ha evidenziato le ragioni per le quali correttamente il primo giudice ha ritenuto che la messa alla prova avesse avuto esito negativo, non avendo l'imputato adempiuto le prescrizioni e gli impegni contenuti nel programma di trattamento, la cui adeguatezza, ai fini della concessione del beneficio, implica un giudizio che va operato in relazione all'idoneità a favorire il reinserimento sociale dell'imputato e all'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Nassini, Rv. 277070; Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015 dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299).

Una volta che l'imputato sia stato ammesso al beneficio, avendo il giudice ritenuto adeguato il programma di trattamento, l'inottemperanza alle sole prescrizioni relative ai profili risarcitori giustifica un giudizio di esito negativo della messa alla prova, che addirittura potrebbe ancor prima legittimare la revoca dell'ordinanza di sospensione (Sez. 6, n. 7909 del 09/02/2018, D.G., Rv. 272236).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore Piera,[OSCURATO:PERSONA]A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/05/1963 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva dichiarato Valter PRATO colpevole del reato di ricettazione. 2. Propone ricorso Valter PRATO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. La Corte di appello, con una specifica e incensurabile motivazione (pagg. 5-6), ha evidenziato le ragioni per le quali correttamente il primo giudice ha ritenuto che la messa alla prova avesse avuto esito negativo, non avendo l'imputato adempiuto le prescrizioni e gli impegni contenuti nel programma di trattamento, la cui adeguatezza, ai fini della concessione del beneficio, implica un giudizio che va operato in relazione all'idoneità a favorire il reinserimento sociale dell'imputato e all'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Nassini, Rv. 277070; Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015 dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299). Una volta che l'imputato sia stato ammesso al beneficio, avendo il giudice ritenuto adeguato il programma di trattamento, l'inottemperanza alle sole prescrizioni relative ai profili risarcitori giustifica un giudizio di esito negativo della messa alla prova, che addirittura potrebbe ancor prima legittimare la revoca dell'ordinanza di sospensione (Sez. 6, n. 7909 del 09/02/2018, D.G., Rv. 272236). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Piera,[OSCURATO:PERSONA]A
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