CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 05426/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha parzialmente respinto la richiesta di liberazione anticipata avanzata dall'odierno ricorrente in ragione della irregolare condotta da lui serbata nel corso dei relativi semestri ed a causa della quale erano stati elevati, nei suoi confronti, due rapporti disciplinari in data 24 gennaio 2020 e 5 maggio 2021; Rilevato che il provvedimento impugnato ha evidenziato che in entrambi i casi il detenuto si era rifiutato di firmare il verbale di contestazione e che, pertanto, egli era a conoscenza dei procedimenti disciplinari stessi; Rilevato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, non si confrontano con il compiuto ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza per respingere il suo reclamo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.