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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 luglio 2021

Cassazione n. 47842/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 21 luglio 2021 la Corte di appello di Catania, dichiarata estinzione del reato di cui al capo a) dell'imputazione per intervenuta prescrizione, riformava la sentenza del giorno 25 febbraio 2015, con cui il Tribunale di Catania aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 5 di reclusione ed € 300 di ammenda, rideterminando la pena inflitta in complessivi mesi 4 di reclusione ed € 200 di multa, in relazione alla sola imputazione di cui al capo b); che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo a tre motivi di impugnazione; che con il primo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto destinati alla vendita i supporti digitali trovati in possesso dell'imputato e lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante speciale del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma II, cod. pen. che con il secondo motivo eccepiva la carente motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; che con il terzo motivo chiedeva la dichiarazione della estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la quantità di CD e DVD duplicati e privi del contrassegno SIAE trovati in possesso dell'imputato esposti su una bancarella presso la fiera di Catania risulta incompatibile con la duplicazione ad uso domestico né il ricorrente ha fornito alcuna prova circa la destinazione dei citati supporti a fini privati; che le censure relative alla mancata applicazione dell'art. 648, comma II, cod. pen. risultano manifestamente infondate atteso che, come evidenziato dalla Corte territoriale, detta norma è già stata applicata in primo grado seppur non espressamente citata nel dispositivo; che il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello catanese ha escluso la concessione della sospensione condizionale della pena, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, dando rilievo alla circostanza che il beneficio era già stato in precedenza concesso; che il terzo motivo risulta manifestamente infondato in quanto, come rilevato dalla Corte territoriale, per quanto attiene al reato di ricettazione, al termine prescrizionale decennale decorrente dal giorno 7 maggio 2021 devono essere aggiunti i 60 giorni di sospensione avvenuta in primo grado e l'ulteriore periodo di sospensione di 42 giorni compresi tra il 30 marzo 2021 ed il giorno 11 maggio 2021, e che pertanto per il reato in oggetto la prescrizione sarebbe maturata il 19 agosto 2021; essendo la sentenza di secondo grado stata pronunziata il giorno 11 maggio 2021 nessuna prescrizione era maturata al momento della pronunzia della sentenza ora impugnata per il reato di ricettazione mentre la inammissibilità del ricorso ore in esame rende irrilevante al fine di cui sopra il periodo di tempo successivo alla data indicata; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 21 luglio 2021 la Corte di appello di Catania, dichiarata estinzione del reato di cui al capo a) dell'imputazione per intervenuta prescrizione, riformava la sentenza del giorno 25 febbraio 2015, con cui il Tribunale di Catania aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 5 di reclusione ed € 300 di ammenda, rideterminando la pena inflitta in complessivi mesi 4 di reclusione ed € 200 di multa, in relazione alla sola imputazione di cui al capo b); che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo a tre motivi di impugnazione; che con il primo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto destinati alla vendita i supporti digitali trovati in possesso dell'imputato e lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante speciale del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma II, cod. pen. che con il secondo motivo eccepiva la carente motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; che con il terzo motivo chiedeva la dichiarazione della estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la quantità di CD e DVD duplicati e privi del contrassegno SIAE trovati in possesso dell'imputato esposti su una bancarella presso la fiera di Catania risulta incompatibile con la duplicazione ad uso domestico né il ricorrente ha fornito alcuna prova circa la destinazione dei citati supporti a fini privati; che le censure relative alla mancata applicazione dell'art. 648, comma II, cod. pen. risultano manifestamente infondate atteso che, come evidenziato dalla Corte territoriale, detta norma è già stata applicata in primo grado seppur non espressamente citata nel dispositivo; che il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello catanese ha escluso la concessione della sospensione condizionale della pena, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, dando rilievo alla circostanza che il beneficio era già stato in precedenza concesso; che il terzo motivo risulta manifestamente infondato in quanto, come rilevato dalla Corte territoriale, per quanto attiene al reato di ricettazione, al termine prescrizionale decennale decorrente dal giorno 7 maggio 2021 devono essere aggiunti i 60 giorni di sospensione avvenuta in primo grado e l'ulteriore periodo di sospensione di 42 giorni compresi tra il 30 marzo 2021 ed il giorno 11 maggio 2021, e che pertanto per il reato in oggetto la prescrizione sarebbe maturata il 19 agosto 2021; essendo la sentenza di secondo grado stata pronunziata il giorno 11 maggio 2021 nessuna prescrizione era maturata al momento della pronunzia della sentenza ora impugnata per il reato di ricettazione mentre la inammissibilità del ricorso ore in esame rende irrilevante al fine di cui sopra il periodo di tempo successivo alla data indicata; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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