CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17449/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoMaddalena Ferraiuolo unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Torino n.598/2019 depositata il 10/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Piemonte rigettaval’appello dell’Agenzia delle Entrate (ADE), confermando la sentenza diprimo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente e annullatol’avviso di accertamento catastale dell’Ufficio che, nell’ambito di unaprocedura DOCFA esperita dalla SMAT, aveva rettificato la categoriaproposta E/3 in D/7 in relazione a 5 vasche di depurazione con relativiNumero registro generale 37091/2019Numero sezionale 4616/2026Numero di raccolta generale 17449/2026Data pubblicazione 02/06/2026locali tecnici per sistemazione e potenziamento dell’impianto didepurazione esistente nel Comune di Pecetto.2. Ricorre per cassazione contro tale pronunciamento l’ADE che siaffida a tre motivi di censura.3. La SMAT resiste con controricorso.4. In prossimità dell’adunanza camerale la controricorrente hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Ragioni logico-giuridiche, attinenti alla questione della validitàformale dell’avviso di rettifica di accatastamento in ambito di proceduraDOCFA, sotto il profilo delle condizioni per ritenere assolto o menol’obbligo motivazionale dell’avviso, anche in riferimento alla naturaobbligatoria o meno del previo sopralluogo, impongono di trattarepreliminarmente e congiuntamente il secondo e il terzo motivo del ricorso.2. In particolare con il secondo motivo l’ADE censura l’impugnatasentenza, sotto il profilo dell’art.360 primo comma n.3 c.p.c., perviolazione e falsa applicazione di norme di diritto (l.n.212/2000 el.n.241/1990), assumendo l’erroneità della sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto la sussistenza del vizio di motivazione dell’avviso,perché, secondo la deducente, contraria al consolidato orientamento dellaSuprema Corte rispetto allo specifico tema della motivazione degli avvisidi accertamento catastale che costituiscono l’atto terminale di unaprocedura di tipo fortemente partecipativo quale quella cosiddetta DOCFA.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, sempre sotto il profilodell’art.360 primo comma n.3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione dinorme di diritto (d.l. n. 853/1984 conv. in l.17/1985 e del d.m.n.701/1994), sostenendo che i giudici di appello avessero errato nelritenere dovuto il sopralluogo in ragione della particolarità della struttura edella motivazione carente, perché, secondo la ricorrente, l’art.4 comma 21del d.l. cit. prevede che la scheda ivi contemplata debba contenere i dati eNumero registro generale 37091/2019Numero sezionale 4616/2026Numero di raccolta generale 17449/2026Data pubblicazione 02/06/2026le notizie tali da consentire l’accatastamento senza visita sopralluogo,come ribadito dall’art.1 comma 2 dell’art. D.M.701/1994 in tema didichiarazioni catastali DOCFA.3.1 I due motivi sono fondati.3.2 In tema di classamento di immobili, va richiamato il consolidatoorientamento di legittimità per cui, qualora l'attribuzione della renditaavvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione delrelativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuentenon siano disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenzatra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante Cass., Sez. 5°,31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5°, 16 giugno 2016, n. 12497;Cass., Sez. 6°-5, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 7 ottobre2019, n. 25006; Cass., Sez. 5°, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez.5°, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5°, 9 febbraio 2021, nn. 3104,3106 e 3107; Cass., Sez. 6°-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez.6°5,22dicembre 2021,n.41179; Cass.,sez.5°7aprile 2022,n.11281; Cass.,Sez. Trib., 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. Trib., 5aprile 2024, n. 9127; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5449; Cass.,Sez. Trib., 10 aprile 2025, n. 9410).3.3 L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento catastale èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo-censuari(categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), all'esito della verificafattane d'ufficio, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente nonsiano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasiaNumero registro generale 37091/2019Numero sezionale 4616/2026Numero di raccolta generale 17449/2026Data pubblicazione 02/06/2026tra dati proposti e dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degliimmobili. Per cui, i dati forniti dal contribuente non sono disattesi, masoltanto riesaminati e rivalutati dall'amministrazione finanziaria conriferimento all'attribuzione della categoria, della classe, della consistenza edella rendita del fabbricato. Dunque, è possibile (e, il più delle volte,accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dalcontribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziarianell'ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione,qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto(descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sullabase dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materiacatastale; il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'oneredi formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto diriclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esitodell'accertamento rispetto alla proposta del contribuente ( Cass., Sez. 5°,9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. 6°-5, 1 febbraio 2022, n. 3017;Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5449).3.4 La fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile alla primaipotesi, tenuto conto che dall’atto di rettifica impugnato -debitamenteallegato al ricorso ai fini dell’autosufficienza, la cui motivazione ècomunque stata riportata nella stessa sentenza impugnata- si evince che idati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltantorivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento allaall'attribuzione della categoria e della rendita, attraverso l’allegatarelazione di stima sintetica, fermo restando che nella stessa motivazionedell’atto si precisa che le risultanze dell’accertamento derivano dallevalutazioni effettuate sulla base di quanto dichiarato nel documentoDOCFA e sulla base degli elementi economici e quantitativi riportati in talestima e l’avviso riporta l’intestazione catastale dell’immobile,specificamente identificato con il foglio, particella e subalterno nonchè ilNumero registro generale 37091/2019Numero sezionale 4616/2026Numero di raccolta generale 17449/2026Data pubblicazione 02/06/2026prospetto con il precedente classamento e rendita e quelli nuovi accertati.3.5 Del resto, qualora, come nel caso di specie, l'attribuzione dellarendita abbia luogo a seguito di procedura DOCFA, in base ad una stimadiretta eseguita dall'amministrazione finanziaria (come accade, appunto,per gli immobili classificati nei gruppi catastali D ed E), tale stima, cheintegra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso diaccertamento catastale (esprimendo un giudizio sul valore economico deibeni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale lapresenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già dellalegittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sedecontenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa),costituisce un atto conosciuto e, comunque, prontamente e facilmenteconoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di unprocedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenzache la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di accertamentocatastale non si traduce in un difetto di motivazione (tra le tante Cass.,Sez. 5°, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5°, 10 novembre 2006, n.24064; Cass., Sez. 5°, 14 maggio 2010, n. 11804; Cass., Sez. 6°-5, 9luglio 2018, n. 17971; Cass., Sez. 5°, 16 aprile 2020, n. 7854; Cass., Sez.5°, 20 dicembre 2021, n. 40735; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2022, n.31554; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., Sez. Trib., 12giugno 2024, n. 16359).3.6 In particolare, come già affermato da questa Corte, il riferimento a "ivalori unitari applicarti alla consistenza dell’immobile tenendo conto dellaspecifica destinazione, sono stati desunti dai valori riferibili ad immobiliubicati nella stessa zona, aventi analoghe caratteristiche, anche attraversola consultazione dei consolidati prontuari di settore" o ad altre formulesimilari è sufficiente ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento(vedi Cass.n.11551/2026).3.7 Quanto, infine, all’affermazione contenuta nella sentenza impugnataNumero registro generale 37091/2019Numero sezionale 4616/2026Numero di raccolta generale 17449/2026Data pubblicazione 02/06/2026della necessita del previo sopralluogo in considerazione della particolaritàdella struttura e della motivazione non esauriente -quest’ultima daescludersi per quanto appena esposto- essa si pone in frontale contrastocon la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di estimocatastale, secondo cui, in assenza di variazioni edilizie, non è richiesta laprevia "visita sopralluogo" dell'ufficio, né il sopralluogo è necessarioquando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazionecatastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese alsopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamentod'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile (v. Cass., n.14630/2025) e che, con specifico riferimento al classamento dei fabbricatia destinazione speciale o particolare, da effettuarsi mediante "stimadiretta", a norma del D.P.R. primo dicembre 1949, n. 1142, essa nonpresuppone l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendol'Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purchémirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass. n.8529/19; Cass., n. 20508/22; Cass., n. 6272/2025; Cass., n.29354/2025; Cass., n. 14630/2025).3.8 Il che, quindi, giustifica l’accoglimento anche di tale doglianza.4. A questo punto occorre esaminare il primo motivo del ricorso, concui la ricorrente lamenta, sotto il profilo dell’art. 360 primo comma n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (r.d.l.n.652/1939 e ss. mm., d.P.R. 1142/1949, d.l. n.953/1082 conv. inl.n.53/1983), sostenendo che i giudici di appello, fondando la propriadecisione in ordine alla conferma della categoria “E” in base allavalutazione dell’assenza del fine di lucro e del soddisfacimento di esigenzepubbliche, anziché alla stregua delle caratteristiche oggettive del bene,abbiano erroneamente violato le norme che regolano il classamentocatastale di cui al r.d.l. n.652/1939 e ss. mm. e al d.P.R. n. 1142/1949,rilevando, altresì, quanto al richiamo da parte della sentenza impugnataNumero registro generale 37091/2019Numero sezionale 4616/2026Numero di raccolta generale 17449/2026Data pubblicazione 02/06/2026all’art.1 del d.l. 953/1982 sopra citato per affermare che la verifica dellafinalità di lucro fosse un requisito per l’attribuzione della categoria D, laviolazione di siffatta disposizione che, secondo la ricorrente, nulla indica,invece, in relazione al fine di lucro e comunque non identifica in esso unadiscriminante per distinguere le categorie del gruppo D da quelle delgruppo E.4.1. Il motivo è fondato.4.2. La questione relativa alla classificazione catastale degli impianti didepurazione e smaltimento di acque reflue è stata già affrontata e decisada questa Corte con soluzione uniforme - salvo un isolato e più risalenteprecedente di segno contrario (Cass., Sez. 6°-5, 19 febbraio 2015, n.3358) - a cui si ritiene di poter dare continuità in questa sede ( in sensoconforme: vedi Cass.n 9427/2019; Cass.n. 2247/2021; Cass. n.19393/2021; Cass.n.19873/2021; Cass.39594/2021), come ribadito daCass.21295/2025 che recentemente ha riaffermato che, in tema diclassificazione catastale, poiché l'attività di gestione del servizio idrico hanatura economica, i relativi impianti industriali di depurazione esmaltimento delle reflue non rientrano tra le unità immobiliaricatastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricaticon una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionaletale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logicacommerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico dellecostruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore,nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possaritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta dasocietà a rilevante partecipazione pubblica.4.3. Come si è già evidenziato ( Cass. 8/02/2022, n. 3921; Cass.13/12/2021, n. 39594), la qualificazione nel gruppo E è propria di quegliimmobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.), con unamarcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionaleNumero registro generale 37091/2019Numero sezionale 4616/2026Numero di raccolta generale 17449/2026Data pubblicazione 02/06/2026che li rende sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica dicommercio e di produzione industriale. Una conferma di tale impostazioneè data dalla L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, a tenore del quale:"Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4,E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni diimmobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privatoovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale ereddituale". Dal che si evince come la legge instauri una vera e propriaincompatibilità tra classificazione in categoria "E", da un lato, edestinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale.4.4. Tale assunto trova convalida giurisprudenziale nel consolidatoindirizzo di questa Corte secondo il quale " In tema di classamento, aisensi dell' art. 2, comma 4, del D.L. n. 262 del 2006, convertito, conmodificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censitenelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possonoessere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad usocommerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualoragli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla lucedel combinato disposto degli artt. 5 del r.D.L. n. 652 del 1939 e 40 delD.P.R. n. 1142 del 1949 , immobili per se stessi utili o atti a produrre unreddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'entetitolare" ( Cass. n. 20026/15, 7868/2016, 4223/2019 e 9427/2019).4.5. Sulla scorta di tali principi questa Corte ha puntualizzato, proprio inmateria di impianti di depurazione delle acque, che " dal che si evincecome la citata norma instauri una vera e propria incompatibilità traclassificazione in categoria "E", da un lato, e destinazione dell' immobilead uso commerciale o industriale, dall'altro lato, sicché diventa dirimente,ai fini della valutazione del corretto censimento del immobile, accertare sela gestione dell' impianto di depurazione presentasse gli obiettivi caratteridella economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto lucroNumero registro generale 37091/2019Numero sezionale 4616/2026Numero di raccolta generale 17449/2026Data pubblicazione 02/06/2026oggettivo ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavinel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattoriproduttivi (in termini: Cass., Sez. 5, 4 aprile 2019, n. 9427).Diversamente da quanto affermato dalla controricorrente, è irrilevante ladestinazione dell'impianto di depurazione ad una attività di pubblicointeresse. Difatti, l' interesse generale allo svolgimento dell'attività nonesclude che quest'ultima sia esercitata secondo parametri essenzialmenteimprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitaleinvestito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe (così:Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12741, in tema di classamentocatastale di impianto di discarica per la gestione di rifiuti solidi urbani e lacaptazione di biogas; Cass., Sez. 5, 23 gennaio 2020, n. 17022, in temadi classamento catastale di impianto di compostaggio di rifiuti).4.6. La normativa di settore ( L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1:" I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cuiall'art. 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazionedell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, comedefinito dall'art. 4, comma 1, lett. f ), al fine di garantirne la gestionesecondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità"; D.Lgs. 3 aprile2006, n. 152, art. 141:"Il servizio idrico integrato è costituito dall' insiemedei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usicivili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve esseregestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispettodelle norme nazionali e comunitarie"; del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.154, comma 1, nel testo modificato, all'esito del referendum abrogativodisposto col D.P.R. 23 marzo 2011 , dal D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116 ,art. 1, comma 1: "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idricointegrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idricae del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari,dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delleNumero registro generale 37091/2019Numero sezionale 4616/2026Numero di raccolta generale 17449/2026Data pubblicazione 02/06/2026aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi difunzionamento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costidi investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi esecondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa delservizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo"), con riferimentoalla gestione del servizio idrico integrato, richiama i principi di efficienza,efficacia ed economicità. Posto che sono classificabili come "servizi arilevanza economica" ( D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, nel testonovellato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35) tutti quei servizipubblici locali assunti dall'ente competente laddove la tariffa richiedibileall'utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi digestione e di creare un utile d' impresa che non deve essere di modestaentità, l' inquadramento de servizio idrico integrato in tale schema è statoconfermato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 325 del 3novembre 2010 e n. 187 dell'8 giugno 2011, affermandosene lariconducibilità alle materie della "tutela della concorrenza" e della "tuteladell'ambiente", che pertengono alla esclusiva competenza legislativa delloStato ( art. 117 Cost., comma 2, lett. e e lett. s). Del pari, lagiurisprudenza di legittimità ha messo in risalto che la tariffa del servizioidrico integrato configura ormai il corrispettivo di una prestazionecommerciale complessa, che trova fonte, non in un atto autoritativodirettamente incidente nel patrimonio dell'utente, bensì nel contratto diutenza ( Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass., Sez. 5, 6 giugno2014, n 12769), confermando l' ispirazione della relativa gestione a criteridi efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisitoteleologico minimo per l'assunzione della qualifica imprenditoriale ( art.2050 c.c.). In linea con tale impostazione, la circolare emanatadall'Agenzia delle Entrate il 16 maggio 2006 n. 4 del 2006 ha chiarito (par.3.1.3, lett. c), che le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali miratial trattamento delle acque reflue sono tipiche di processi industriali o,Numero registro generale 37091/2019Numero sezionale 4616/2026Numero di raccolta generale 17449/2026Data pubblicazione 02/06/2026comunque, produttivi e, pertanto, la categoria da attribuire agli immobiliche le ospitano è da individuare nel gruppo "D". Né la natura economicadell'attività viene meno per la circostanza che a gestire il servizio pubblicosia direttamente l'ente territoriale piuttosto una azienda municipalizzata ouna società partecipata dal Comune in quanto ciò che rileva ai fini delclassamento catastale sono le caratteristiche dell'immobile e la suadestinazione funzionale "(cfr. Cass. 2247/2021).4.7. Orbene, in considerazione di quanto sin qui esposto, sono destituitidi fondamento i rilievi di cui alla gravata sentenza, che fanno leva, oltreche sull'attività di pubblico interesse esercitata dalla [OSCURATO:SOCIETA], sullanatura della contribuente di società gestita senza alcun fine di lucro.4.8. Si ribadisce, infatti, l'irrilevanza, ai fini dell'inquadramento catastaledell'immobile destinato ad un servizio di interesse generale offerto conmodalità imprenditoriali in un determinato mercato, dell'affidamento delservizio ad una società partecipata.4.9. [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, errato nelconfermare la categoria “E” all’unità immobiliare in questione, sulla basedella valutazione della funzione pubblica rivestiva dalla stessa, anziché allastregua delle caratteristiche oggettive del bene, e dell’assenza del fine dilucro in capo alla SMAT proprietaria, sull'erroneo presupposto che ladestinazione a servizio pubblico fosse incompatibile con la naturaimprenditoriale dell'attività svolta da una società a rilevantepartecipazione pubblica.4.10. Invero, la finalità pubblica a cui allude la gravata sentenza nonesclude né l'autonomia funzionale e reddituale di unità immobiliari ad usocommerciale - secondo lo specifico ordinamento catastale - né la lorostessa rilevanza nell'ordinamento eurounitario -in tema di aiuti di Stato edi concorrenza - sotto il profilo dell' identificazione di un' impresa la cuinozione si correla, a prescindere dal suo status giuridico, allo svolgimentodi un'attività economica (v., tra le tante, CGUE, 6 novembre 2018, causeNumero registro generale 37091/2019Numero sezionale 4616/2026Numero di raccolta generale 17449/2026Data pubblicazione 02/06/2026riunite da C-622/16P a C-624/16P, [OSCURATO:PERSONA] MontessoriSrl, punti 103 ss.; CGUE, 27 giugno 2017, causa C-74/16, [OSCURATO:PERSONA], punto 50; CGUE, 1 luglio 2008,procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 11 settembre 2007,Schwarz e Gootjes-Schwarz, procedimento C-76/05, punto 39; CGUE, 10gennaio 2006, procedimento C-222/04, Ministero dell'Economia e delleprocedimenti riuniti da-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, punti 74 e 75).4.11. Infine, con riferimento alla fattispecie in analisi, deve rilevarsi ancheche il requisito dell'autonomia funzionale e reddituale è acclarato dal fattoche la stessa SMAT abbia costituito catastalmente l'immobile, che dunquedeve essere considerato come un'unità immobiliare dotata di autonomia.5. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata.6. Non necessitando ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisanel merito con rigetto dell’originario ricorso, in considerazione della pienalegittimità dell’avviso impugnato.7. In considerazione del consolidamento della giurisprudenza dilegittimità sulla questione affrontata con il primo motivo in datasuccessiva alla proposizione del ricorso, le spese di entrambi i gradi dimerito e di legittimità vanno integralmente compensate. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.Compensa interamente tra le parti le spese dei gradi di merito e delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 28/5/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]