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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 04503/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 17505-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2228/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con unico motivo, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, pubblicata il 24 ottobre 2019, che ha confermato quella di primo grado di accoglimento della revocatoria fallimentare di un pagamento percepito dal medesimo nell'anno anteriore al fallimento della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]„ dichiarato con sentenza del Tribunale di Bari del 28 giugno 2010; ha dedotto la violazione dell'art. 67 legge fall. per omessa o errata valutazione dell'elemento soggettivo dell'azione, nonché per omessa o errata applicazione in proposito degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.; la curatela non ha svolto difese.

Considerato che: il ricorso è inammissibile; la corte d'appello ha rettamente desunto la scientia decoctionis da elementi di prova altamente sintomatici, rappresentati (i) dal previo rilascio di una cambiale da parte del fallito a parziale copertura del saldo dovuto per opere di termoidraulica - cambiale non onorata e seguita da un processo esecutivo instaurato dal medesimo creditore; (ii) dall'esistenza sin dall'anno 2009 di numerosi protesti a carico del fallito stesso; questa Corte ha più volte affermato che nella revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve sì essere effettiva (e non meramente potenziale), ma può in ogni caso esser provata dal Ric. 2020 n. 17505 sez.

M1 - ud. 11-01-2022 -2- curatore tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727 e 2729 cod. civ., desumibili anche dall'esistenza di protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa (v. per tutte Cass.n. 526-16); la relativa valutazione integra una questione di merito, insindacabile ove - come nella specie - congruamente motivata. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'Il gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cm.:»• CANCELLIERE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17505-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2228/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con unico motivo, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, pubblicata il 24 ottobre 2019, che ha confermato quella di primo grado di accoglimento della revocatoria fallimentare di un pagamento percepito dal medesimo nell'anno anteriore al fallimento della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]„ dichiarato con sentenza del Tribunale di Bari del 28 giugno 2010; ha dedotto la violazione dell'art. 67 legge fall. per omessa o errata valutazione dell'elemento soggettivo dell'azione, nonché per omessa o errata applicazione in proposito degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.; la curatela non ha svolto difese. Considerato che: il ricorso è inammissibile; la corte d'appello ha rettamente desunto la scientia decoctionis da elementi di prova altamente sintomatici, rappresentati (i) dal previo rilascio di una cambiale da parte del fallito a parziale copertura del saldo dovuto per opere di termoidraulica - cambiale non onorata e seguita da un processo esecutivo instaurato dal medesimo creditore; (ii) dall'esistenza sin dall'anno 2009 di numerosi protesti a carico del fallito stesso; questa Corte ha più volte affermato che nella revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve sì essere effettiva (e non meramente potenziale), ma può in ogni caso esser provata dal Ric. 2020 n. 17505 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -2- curatore tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727 e 2729 cod. civ., desumibili anche dall'esistenza di protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa (v. per tutte Cass.n. 526-16); la relativa valutazione integra una questione di merito, insindacabile ove - come nella specie - congruamente motivata. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'Il gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cm.:»• CANCELLIERE
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