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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18058/2022

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la seguente ORDINANZA ( )-7-C2R-333(1.5 sul ricorso 6530-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - controricorrente - avverso la sentenza n. 3025/15/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 06530 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- Premesso che: 1.1a [OSCURATO:SOCIETA], denunciando violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c, 39 del d.P.R. 600/73, 19,21 e 54 d.P.R. 633/72, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia, in causa su avviso di accertamento notificato ad essa ricorrente dal'Agenzia delle Entrate, ai fini Ires, Irap ed Iva dell'anno 2010, in relazione a costi recuperati a tassazione in quanto relativi ad operazioni ritenute inesistenti, fatturate dalla [OSCURATO:SOCIETA] srl per servizi pubblicitari in favore di clienti di essa ricorrente, ha avallato l'operato dell'ufficio sul rilievo che quest'ultimo aveva offerto elementi indiziari "forti a riprova dell'inesistenza delle operazioni fatturate dalla [OSCURATO:SOCIETA]" e che, di contro, "la contribuente aveva cercato di dimostrare le prestazione asseritamente ricevute trincerandosi dietro la tracciabilità dei pagamenti che in verità rientra nello schema delle frodi carosello e in un book fotografico stereotipato, identico in tutto e per tutto a quello rinvenuto presso altri clienti della stessa società cartiera";

2. l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

3. la ricorrente ha depositato memoria; considerato che:

1. in relazione ai fatti sottesi alla questione controversa sono state emesse distinte ordinanze (n. 31012/2021 e n.6882/2022);

2. non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.;

3. occorre pertanto trasmettere il fascicolo alla Sezione quinta; pqm dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 aprile 2022,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA ( )-7-C2R-333(1.5 sul ricorso 6530-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - controricorrente - avverso la sentenza n. 3025/15/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 06530 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Premesso che: 1.1a [OSCURATO:SOCIETA], denunciando violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c, 39 del d.P.R. 600/73, 19,21 e 54 d.P.R. 633/72, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia, in causa su avviso di accertamento notificato ad essa ricorrente dal'Agenzia delle Entrate, ai fini Ires, Irap ed Iva dell'anno 2010, in relazione a costi recuperati a tassazione in quanto relativi ad operazioni ritenute inesistenti, fatturate dalla [OSCURATO:SOCIETA] srl per servizi pubblicitari in favore di clienti di essa ricorrente, ha avallato l'operato dell'ufficio sul rilievo che quest'ultimo aveva offerto elementi indiziari "forti a riprova dell'inesistenza delle operazioni fatturate dalla [OSCURATO:SOCIETA]" e che, di contro, "la contribuente aveva cercato di dimostrare le prestazione asseritamente ricevute trincerandosi dietro la tracciabilità dei pagamenti che in verità rientra nello schema delle frodi carosello e in un book fotografico stereotipato, identico in tutto e per tutto a quello rinvenuto presso altri clienti della stessa società cartiera"; 2. l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso; 3. la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1. in relazione ai fatti sottesi alla questione controversa sono state emesse distinte ordinanze (n. 31012/2021 e n.6882/2022); 2. non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.; 3. occorre pertanto trasmettere il fascicolo alla Sezione quinta; pqm dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 aprile 2022,
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