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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 ottobre 2024

Cassazione n. 31437/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2572/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -RISCOSSIONE -intimate - avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 16332del 7/ 11 /2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/10/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma l’Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER) e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’annullamento delle cartelle di pagamento nn. 0972012008193006, 09720130279283059, 09720140084583805, 09720140234597956 e 0972011026081069, contenute nell’estratto di ruolo dell’8/7/2017; a fondamento della domanda l’attrice deduceva la mancata ricezione nel termine di legge dei verbali di accertamento per infrazione al C.d.S. sottesi alle cartelle impugnate e la prescrizione del diritto a riscuotere le somme indicate nell’estratto di ruolo con riferimento ad alcune cartelle per il decorso del termine quinquennale di prescrizione, in difetto di atti interruttivi da parte dell’agente della riscossione; - in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia di AdER, il giudice di primo grado, con la sentenza n. 9234 del 3/4/2019, dichiarava l’opposizione improcedibile, reputandola tardiva rispetto alla data dell’estratto di ruolo; - su appello della Trimarchi, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 16332 del 7/11/2022, riformava la sentenza impugnata e dichiarava non dovute le somme oggetto delle cartelle esattoriali impugnate, essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione dai presupposti verbali di accertamento e difettando la prova della rituale notifica delle cartelle; - avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi; - non svolgevano difese nel giudizio di legittimità le intimate [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate -Riscossione. - all’esito della camera di consiglio del 9/10/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] - è superfluo illustrare i motivi dell’impugnazione, perché la pronuncia impugnata dev’essere cassata senza rinvio a norma dell’art. 382 c.p.c.; - infatti, la controversia prende le mosse dalla conoscenza delle cartelle di pagamento impugnate attraverso l’autonoma acquisizione di un estratto di ruolo da parte di [OSCURATO:PERSONA]; - sull’ammissibilità di una siffatta iniziativa processuale avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificati (o non validamente notificati) è intervenuto l’art. 3-bis del D.L. 21/10/2021 n. 146 (introdotto dalla Legge di conversione n. 215 del 17/12/2021), che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602; - la corretta interpretazione della citata disposizione –anche in ordine alla sua applicabilità nei giudizi pendenti e alle entrate extratributarie –è stata data da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, che ha individuato nell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 la selezione, da parte del legislatore, di alcuni specifici interessi idonei a giustificare la tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; la carenza dello specifico interesse indicato dalla norma determina l’inammissibilità dell’impugnazione “ diretta ” o “anticipata”, senza con ciò comprimere o impedire la tutela “successiva”, che può esplicarsi (anche) nelle forme delle opposizioni esecutive (necessariamente, dopo che un’esecuzione forzata sia stata quantomeno minacciata); - l’inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata (contro il contenuto dell’estratto di ruolo) al di fuori dei casi previsti dallo ius superveniensè rilevabile anche nel giudizio di legittimità, col solo limite del giudicato formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l’azione oppure, come già statuito da questa Corte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3812 del 08/02/2023), nelcaso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese; nella fattispecie qui in esame, non si ravvisa, nelle statuizioni dei giudici di merito, res iudicatasulla sussistenza dell’interesse della Trimarchi; - resta, dunque, irrilevante la disamina delle censure svolte dall’ente ricorrente col ricorso per cassazione, perché, quand’anche fondate, a norma dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (come interpretato da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022), l’azione della Trimarchi non poteva essere iniziata e proseguita in difetto di allegazione e dimostrazione di un interesse “qualificato”alla contestazione delle cartelle di pagamento, non notificate o invalidamente notificate (come affermato anche dal giudice d’appello); - nella specie, non risulta che l’intimata, destinataria delle cartelle, abbia dimostrato (e, invero, nemmeno allegato),nel corso del giudizio di merito, la sussistenza di un interesse “qualificato”, né un siffatto interesse ad agire può scorgersi nella formulazione di un’eccezione di prescrizione del credito portato dalle cartelle: come questa Corte ha già reiteratamente precisato, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione (in tal senso, da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21612 del 31/07/2024); - consegue a quanto esposto la cassazione senza rinvio delle decisioni di merito; - ad avviso del Collegio le spese di lite possono essere interamente compensate in ragione dello ius superveniens e della sopravvenuta interpretazione nomofilattica dell’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973; p. q. m. la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio le decisioni di merito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2572/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -RISCOSSIONE -intimate - avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 16332del 7/ 11 /2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/10/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma l’Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER) e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’annullamento delle cartelle di pagamento nn. 0972012008193006, 09720130279283059, 09720140084583805, 09720140234597956 e 0972011026081069, contenute nell’estratto di ruolo dell’8/7/2017; a fondamento della domanda l’attrice deduceva la mancata ricezione nel termine di legge dei verbali di accertamento per infrazione al C.d.S. sottesi alle cartelle impugnate e la prescrizione del diritto a riscuotere le somme indicate nell’estratto di ruolo con riferimento ad alcune cartelle per il decorso del termine quinquennale di prescrizione, in difetto di atti interruttivi da parte dell’agente della riscossione; - in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia di AdER, il giudice di primo grado, con la sentenza n. 9234 del 3/4/2019, dichiarava l’opposizione improcedibile, reputandola tardiva rispetto alla data dell’estratto di ruolo; - su appello della Trimarchi, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 16332 del 7/11/2022, riformava la sentenza impugnata e dichiarava non dovute le somme oggetto delle cartelle esattoriali impugnate, essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione dai presupposti verbali di accertamento e difettando la prova della rituale notifica delle cartelle; - avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi; - non svolgevano difese nel giudizio di legittimità le intimate [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate -Riscossione. - all’esito della camera di consiglio del 9/10/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] - è superfluo illustrare i motivi dell’impugnazione, perché la pronuncia impugnata dev’essere cassata senza rinvio a norma dell’art. 382 c.p.c.; - infatti, la controversia prende le mosse dalla conoscenza delle cartelle di pagamento impugnate attraverso l’autonoma acquisizione di un estratto di ruolo da parte di [OSCURATO:PERSONA]; - sull’ammissibilità di una siffatta iniziativa processuale avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificati (o non validamente notificati) è intervenuto l’art. 3-bis del D.L. 21/10/2021 n. 146 (introdotto dalla Legge di conversione n. 215 del 17/12/2021), che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602; - la corretta interpretazione della citata disposizione –anche in ordine alla sua applicabilità nei giudizi pendenti e alle entrate extratributarie –è stata data da Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, che ha individuato nell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 la selezione, da parte del legislatore, di alcuni specifici interessi idonei a giustificare la tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; la carenza dello specifico interesse indicato dalla norma determina l’inammissibilità dell’impugnazione “ diretta ” o “anticipata”, senza con ciò comprimere o impedire la tutela “successiva”, che può esplicarsi (anche) nelle forme delle opposizioni esecutive (necessariamente, dopo che un’esecuzione forzata sia stata quantomeno minacciata); - l’inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata (contro il contenuto dell’estratto di ruolo) al di fuori dei casi previsti dallo ius superveniensè rilevabile anche nel giudizio di legittimità, col solo limite del giudicato formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l’azione oppure, come già statuito da questa Corte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3812 del 08/02/2023), nelcaso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese; nella fattispecie qui in esame, non si ravvisa, nelle statuizioni dei giudici di merito, res iudicatasulla sussistenza dell’interesse della Trimarchi; - resta, dunque, irrilevante la disamina delle censure svolte dall’ente ricorrente col ricorso per cassazione, perché, quand’anche fondate, a norma dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (come interpretato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022), l’azione della Trimarchi non poteva essere iniziata e proseguita in difetto di allegazione e dimostrazione di un interesse “qualificato”alla contestazione delle cartelle di pagamento, non notificate o invalidamente notificate (come affermato anche dal giudice d’appello); - nella specie, non risulta che l’intimata, destinataria delle cartelle, abbia dimostrato (e, invero, nemmeno allegato),nel corso del giudizio di merito, la sussistenza di un interesse “qualificato”, né un siffatto interesse ad agire può scorgersi nella formulazione di un’eccezione di prescrizione del credito portato dalle cartelle: come questa Corte ha già reiteratamente precisato, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione (in tal senso, da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21612 del 31/07/2024); - consegue a quanto esposto la cassazione senza rinvio delle decisioni di merito; - ad avviso del Collegio le spese di lite possono essere interamente compensate in ragione dello ius superveniens e della sopravvenuta interpretazione nomofilattica dell’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973; p. q. m. la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio le decisioni di merito
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