CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2026
Cassazione n. 11783/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE MILITARE APPELLOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d'appello, in parziale riforma dellasentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare delTribunale militare di Roma in data 19 giugno 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] NANNISottotenente dell’Arma dei Carabinieri, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alreato di falso continuato in certificazione di viaggio ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 220 cod. pen.mil. pace, qualificato alla stregua degli artt. 81 cpv. e 480 cod. pen., e ha rideterminato iltrattamento sanzionatorio in sei mesi di reclusione militare per il reato di truffa militarecontinuata e aggravata ai sensi degli articoli 81 cpv. cod. pen., 234, primo e secondocomma, 47 n. 2 cod. pen. mil. pace.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiedel’annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio dellamotivazione con riguardo alla responsabilità.2.1. Con atto depositato in data 19 gennaio 2026 è pervenuta dichiarazione di rinunciaal ricorso sottoscritta dal difensore munito di procura speciale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile a seguito della rinuncia regolarmente effettuata daldifensore munito di procura speciale.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementisentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 500,00.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11783/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 222/2026STEFANO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38831/2025RAFFAELLO MAGIGIOVANNI GALLOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE MILITARE APPELLOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d'appello, in parziale riforma dellasentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare delTribunale militare di Roma in data 19 giugno 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] NANNISottotenente dell’Arma dei Carabinieri, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alreato di falso continuato in certificazione di viaggio ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 220 cod. pen.mil. pace, qualificato alla stregua degli artt. 81 cpv. e 480 cod. pen., e ha rideterminato iltrattamento sanzionatorio in sei mesi di reclusione militare per il reato di truffa militarecontinuata e aggravata ai sensi degli articoli 81 cpv. cod. pen., 234, primo e secondocomma, 47 n. 2 cod. pen. mil. pace.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiedel’annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio dellamotivazione con riguardo alla responsabilità.2.1. Con atto depositato in data 19 gennaio 2026 è pervenuta dichiarazione di rinunciaal ricorso sottoscritta dal difensore munito di procura speciale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile a seguito della rinuncia regolarmente effettuata daldifensore munito di procura speciale.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementisentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 500,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]