CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 marzo 1958
Cassazione n. 45799/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado del 21 marzo 2006 con la quale il Tribunale di Parma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli art. 51, comma 3, legge n. 354 del 1975, e 385 cod. pen., perché il 31 luglio 2004, nella qualità 5t-1 di semilibero ammesso al lavoro esterno, non aveva fatto rientro nella casa di reclusione di Parma entro le ore 21.00. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione di intervenuta prescrizione del delitto contestato, erroneamente asserendo che si tratti di reato permanente e, comunque, omettendo di rilevare che, anche considerando la data di consumazione indicata nel capo d'imputazione, il delitto irral si era estinto, pur in presenza dei periodi di sospensione del decorso del relativo termine, prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente rigettato la richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, in considerazione della condotta occasionale e dell'assenza di precedenti penali specifici. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto che quello contestato al Bernardi sia un reato permanente e non anche un reato istantaneo ad effetti permanenti. La differenza del reato di evasione, che si consuma nel momento in cui un soggetto si allontana dal luogo di trova agli arresti o in detenzione, così sottraendosi alla sfera di vigilanza dell'autorità preposta, il reato di cui il prevenuto è stato considerato responsabile è quello disciplinato dall'art. 51, comma 3, ord. penit., che richiama solo quoad poenam il delitto di evasione, ma che è integrato dalla condotta di chi, ammesso al regime di semilibertà, "rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo" con una "assenza che si protrae per più di dodici ore"; se l'assenza è inferiore alle dodici ore è configurabile solo un illecito disciplinare e la misura alternativa alla detenzione può essere revocata. Si tratta, dunque, di illecito strutturato in termini tali da escludere che l'evento lesivo sia istantaneo, essendo la condotta volontaria e consapevole dell'agente caratterizzata da una durata nel tempo, ben potendo l'interessato modulare volontariamente la durata dell'assenza: condotta, dunque, qualificata da una permanenza dell'effetto lesivo del bene giuridico protetto. Va, perciò, ribadita la piena validità del principio di diritto secondo il quale il reato previsto dall'art. 51 della legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario, deve essere considerato assimilabile a quelli di carattere permanente non solo per il rinvio "quoad poenam" al delitto di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., ma anche e soprattutto perché il condannato ammesso al regime di semilibertà è in condizioni di ridurre o aumentare volontariamente la durata dell'assenza entro oppure oltre le 12 ore (così Sez. 6, n. 5498 del 09/05/1985, Vaglio, Rv. 169536). 2.2. Peraltro, la Corte di merito ha legittimamente rilevato come, anche a voler considerare 'vincolante', ai fini della decisione sul punto in esame, la data del 31 luglio 2004 di commissione del reato come indicata nel capo d'imputazione, il termine massimo di sette anni e mezzo per la prescrizione del delitto de quo non era scaduto alla data del 29 settembre 2020 di adozione della sentenza impugnata: e ciò perché, a fini del computo di quel termine, non si deve tenere conto, ai sensi dell'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., del periodo intercorso tra la data del 18 luglio 2008 di notificazione della sentenza contumaciale di primo grado e quella del 5 dicembre 2017 in cui il venne notificata all'imputato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di concessione della restituzione nel termine per impugnare quella sentenza; né del periodo dal 28 gennaio 2020 al 5 maggio, di sospensione per il rinvio della trattazione del processo disposto per l'adesione del difensore all'astensione delle udienze proclamata da un'associazione di categoria; e neppure del periodo dal 6 all'il maggio 2020, in conseguenza della sospensione ex lege dovuta alla emergenza sanitaria per la pandemia da covid-19 (di cui all'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, come modificato dal decreto-legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020). Il termine massimo di prescrizione, perciò, è scaduto il 1° ottobre 2020, dopo l'emissione della sentenza di secondo grado: il che finisce per essere circostanza irrilevante in presenza di un ricorso per cassazione inammissibile (così, tra le molte, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).3. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (così Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Di tale regula iuris la Corte di appello di Bologna ha fatto buon governo evidenziando, con motivazione congrua che resta esente da qualsivoglia censura di manifesta illogicità, come non potesse considerarsi di ridotta offensività la condotta tenuta dal ricorrente: il quale, già gravato da numerosi precedenti penali, in espiazione pena ed ammesso alla semilibertà per lo svolgimento di lavoro all'estero, aveva tenuto una condotta obiettivamente molto grave, dato che nel 2004 non aveva fatto ritorno nella casa di reclusione cui era assegnato e si era trasferito all'estero, in Spagna, dove sarebbe stato arrestato nel 2008 per altro titolo. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore