CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18169/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eventivo, inpersona dei liquidatori giudiziali, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al ricorso-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtùdi procura speciale a margine del controricorso-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro n. 5/22, depositato il5.1.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.4.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in concordato preventivo,proponeva domanda di ammissione al passivo ex art. 93 l.fall., in viaNumero registro generale 3467/2022Numero sezionale 1936/2026Numero di raccolta generale 18169/2026chirografaria, per un credito, pari ad € 1.210.891,41, derivante dalData pubblicazione 05/06/2026mancato pagamento del corrispettivo previsto nell’atto di cessione delcontratto di affitto di azienda del 5.3.2024. [OSCURATO:PERSONA] delegato,accogliendo il parere negativo del [OSCURATO:PERSONA], respingeva detta domandadi ammissione con provvedimento del 16.6.2021.2. Il Tribunale di Catanzaro, investito della opposizione ex art. 98 l.fall.,la rigettava.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in concordato preventivo,proponeva ricorso in cassazione avverso detta ultima pronuncia,proponendo due motivi di impugnazione.4. Resisteva, depositando controricorso, il [OSCURATO:SOCIETA]5. La ricorrente depositava memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente denunzia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1362, 1366 e 2558c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere ilTribunale di Catanzaro erroneamente interpretato la clausolacontrattuale contenuta nell’art. 4 del contratto di cessione di affittodel ramo di azienda del 5.3.2014, concernente il pagamento delprezzo. In particolare, secondo la prospettazione difensiva dellaricorrente, il Tribunale, procedendo ad una “operazione ermeneuticainconferente” ha omesso di considerare che la successione dellaGrande [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei contratti stipulati perl’esercizio della azienda era un effetto automatico del trasferimento diazienda. La stessa ricorrente conclude deducendo che è evidente laviolazione di legge commessa dal Tribunale di Catanzaro “avendoquest’ultimo erroneamente ricollegato il subentro dei contratti dileasing ad un requisito di carattere formale e non sostanziale, che nonpoteva certo introdurre limiti alla cessione dei contratti di leasing incapo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.2 di 5Numero registro generale 3467/2022Numero sezionale 1936/2026Numero di raccolta generale 18169/20262. Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente denunzia, ex art.Data pubblicazione 05/06/2026360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dellenorme di cui agli artt. 95, 98, 99 l.fall., per avere il Tribunale decisoin maniera illogica ed irragionevole sulla base di poteri decisori nonconsentiti sia in relazione alle domande di ammissione tardiva dellesocietà di leasing, senza specificarne l’esito, sia in relazione allamancata contestazione della odierna ricorrente in sede di opposizioneallo stato passivo.3. Il primo motivo di impugnazione è inammissibile.La ricorrente in prima battuta lamenta che la pronuncia impugnata“non si è fatta adeguatamente carico delle obiezioni emerse nell’attodi opposizione allo stato passivo”, ma senza precisarle in alcun modo.Per questa parte la censura è palesemente generica e neppuresoddisfa il fine di autosufficienza.E’ del pari inammissibile il motivo di impugnazione per la parte relativaalla portata ed agli effetti della clausola contrattuale, di cui all’art. 4del contratto di cessione di affitto di azienda del 5.3.2014, rispettoalla quale la ricorrente ha censurato l’interpretazione offerta dalTribunale nella misura in cui ha dato rilevanza al mancato ottenimentodell’autorizzazione da parte degli organi della procedura alla cessionedei contratti di leasing, preclusiva del subentro nella titolarità in capoalla Società cessionaria. La stessa ricorrente lamenta la mancataapplicazione dell’art. 2558 c.c., il quale avrebbe dovuto prevalererispetto alla pattuizione contrattuale contenuta in detto articolo 4.Omette, tuttavia, non solo di confrontarsi con gli argomenti deldecreto impugnato posti a sostegno della applicabilità della clausolacontrattuale, ma soprattutto trascura l’insegnamento secondo il quale“l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto diun negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata algiudice di merito”; sicché “il ricorrente per cassazione, al fine di farvalere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale dicui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento3 di 5Numero registro generale 3467/2022Numero sezionale 1936/2026alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazioneNumero di raccolta generale 18169/2026delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse conteDnatua ptui,b bmlicaazio ne 05/06/2026è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioniil giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti comeviolati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioniillogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversinella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente equella accolta nella sentenza impugnata” (Cass. Sez. 1, n. 9461 del9.4.2021). Nulla specifica in tal senso la ricorrente, la quale, peraltro,contesta “una operazione di ermeneutica inconferente” senzaprecisare quali ne siano le ragioni a fronte delle regole interpretativee senza confrontarsi con la pronuncia impugnata, la cui motivazione,invece, si fonda su inadempimenti delle parti al contratto inargomento, che hanno indotto le società di leasing ad insinuarsi neldestinate a queste ultime in base al citato art. 4 del contratto. Laricorrente, in definitiva, formula una mera asserzione in ordine ad unadiversa interpretazione rispetto a quella del Tribunale.4. Anche il secondo motivo di impugnazione è inammissibile. Non vieneprecisata in alcun modo la contestata falsa applicazione degli artt. 95,98 e 99 della l.fall., ponendosi la ricorrente fuori dal contesto rispettoa quanto affermato nella pronuncia impugnata. Non è datocomprendere, infatti, quale rilevanza la ricorrente colleghi all’esitodelle domande di insinuazione delle società di leasing laddove lestesse sono state richiamate dalla sentenza impugnata solo ai fini diuna plausibile eccezione di inadempimento rispetto ai contratti. Ciòdetermina la divaricazione della censura rispetto alla ratio decidendi.5. Alla luce di quanto sopra, pertanto, il ricorso è inammissibile.6. Le spese sono poste a carico della ricorrente in virtù dellasoccombenza, per come liquidate in dispositivo. P.Q.M4 di 5Numero registro generale 3467/2022Numero sezionale 1936/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alNumero di raccolta generale 18169/2026pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.000Da,t0a 0pu bbpliceazrio ne 05/06/2026compensi, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge nella misuramassima.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile, il 28.4.2026.Il Presidente5 di 5