CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 gennaio 2021
Cassazione n. 20720/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 aprile 2021, il Tribunale di Brescia ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse dell'indagato avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza della somma di euro 6.874.582,00, emesso dal Gip del medesimo Tribunale in data 7 gennaio 2021 - nell'ambito di un'articolata operazione anche relativa a delitti di associazione a delinquere, indebite compensazioni, riciclaggio e autoriciclaggio - in relazione al reato di cui all'art. 10 -quater del d.lgs. n. 74 del 2000, essendo il ricorrente indagato per avere contribuito alle indebite compensazioni, attestando l'esistenza di crediti di imposta per "ricerca e sviluppo" successivamente utilizzati dalle società acquirenti per compensare la relativa posizione debitoria. 2. Avverso tale ordinanza l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione degli artt.416 cod. pen., in relazione alla insussistenza del fumus commissi delicti, e 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame omesso di motivare in ordine al novero dei reati per i quali sono stati effettivamente ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in sede di riesame della misura cautelare personale, essendo stata esclusa la sussistenza di gravi indizi del reato associativo. Invero, alla luce del ruolo marginale concretamente rivestito dall'indagato nella complessa vicenda criminosa in cui si inserisce il provvedimento cautelare impugnato, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto rimodulare il vincolo cautelare sui beni oggetto di sequestro preventivo, avendo, al contrario, del tutto ignorato la doglianza difensiva. 2.2. Con un secondo e un terzo motivo di ricorso, si deducono la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 10 -quater, comma 2, in relazione all'art. 12-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché 125, comma 3, e 321 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame omesso di motivare in ordine alla insussistenza del fumus commissi delicti in relazione al concorso nel reato contestato, quale presupposto del disposto sequestro finalizzato alla confisca. L'indagato, contattato attraverso il proprio Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e Revisori, si sarebbe limitato ad effettuare le certificazioni dei crediti dei progetti di ricerca e sviluppo per alcune società, risultate poi essere di comodo, senza prendere contatti con gli altri indagati, se non tramite email ed esclusivamente per l'inoltro delle fatture inerenti ai suddetti progetti. Il ricorrente avrebbe svolto il proprio incarico professionale avvalendosi dei documenti - visura della società, elenco dei dipendenti e spese da questi sostenute, atto costitutivo e statuto - fornitigli dalle società medesime e limitandosi a svolgere, come richiesto dal proprio ruolo, un mero controllo formale e ad emettere la relativa certificazione; a differenza del compito che avrebbe dovuto svolgere un revisore, il quale avrebbe potuto disporre di un potere di controllo materiale sull'attività della società, di cui sarebbe invece sfornito il certificatore, il quale sarebbe, anzi, tenuto a rilasciare l'asseverazione in assenza di incongruenze o anomalie documentali, come nel caso di specie. Pertanto, difetterebbero in capo all'indagato 2 k sia la conoscenza della falsità delle spese sostenute dalle società attraverso la fattura relativa al progetto di ricerca e sviluppo - non essendo, invece, falso il progetto stesso - sia il dolo della indebita compensazione operata da altri soggetti, non avendo lo stesso preso parte alla predisposizione dei successivi accolli o atti di cessione d'azienda. Inoltre, mancherebbe in atti la prova della certificazione per la società Fidelium s.r.I., in relazione alla quale gli stessi organi inquirenti non avrebbero rilevato indebite compensazioni, non potendosi, dunque, affermare il fumus del contestato reato per difetto di un elemento costitutivo dello stesso. Infine, l'indagato non avrebbe minimamente preso parte all'attività di inoltro dei modelli F24, condotta ritenuta necessaria per la consumazione del reato di indebita compensazione. 2.3. In quarto luogo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, relativamente alla insussistenza dei presupposti della confisca per equivalente, oltre alla violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per omessa motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nell'applicare direttamente la confisca per equivalente, al posto di quella diretta, disposta esclusivamente nei confronti delle società. Inoltre, sarebbe stata obliterata la valutazione di pertinenzialità, anche dal punto di vista temporale, tra il reato e la res sequestrata. L'indagato non avrebbe tratto alcun profitto diretto o indiretto dal reato di indebita compensazione a titolo di imposta evasa, risultando così inapplicabili tanto la confisca diretta quanto quella per equivalente, disposta nei suoi confronti, con conseguente illegittimità del provvedimento di sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di doglianza - con cui si lamenta la violazione dell'art.416 cod. pen., in relazione alla insussistenza del fumus commissi delicti ai fini del mantenimento della misura cautelare - è inammissibile. Va ricordato che, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta (ex multis, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). Tanto premesso sui limiti del sindacato di legittimità, ritiene il Collegio che la censura proposta sulla omessa motivazione del provvedimento di riesame rispetto alle censure sollevate dall'interessato sia estranea ai limiti del sindacato di legittimità consentito in materia cautelare reale. Deve rilevarsi, infatti, che l'ordinanza impugnata ha fornito sufficiente motivazione a fronte di un motivo di riesame che evidenzia la già ritenuta esclusione di gravi indizi a carico dell'indagato in relazione al reato associativo - nell'ambito del giudizio di riesame della misura cautelare personale - soltanto ai fini di dedurre la carenza di elementi indiziari in ordine al concorso nelle indebite compensazioni. Pertanto, ai fini del mantenimento e dell'estensione della misura cautelare reale, è irrilevante che fosse stata esclusa l'astratta configurabilità del delitto di cui all'art. 416 cod. pen., il quale non è stato considerato a carico dell'indagato dal Gip che ha emesso il decreto di sequestro preventivo, come si desume anche dal testo del provvedimento impugnato. 1.2. Il secondo e il terzo motivo - che possono essere trattati congiuntamente perché attengono alla valutazione del quadro indiziario indicativo della partecipazione al reato di cui all'art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000, in ordine alla insussistenza del fumus commissi delicti quale presupposto del disposto sequestro finalizzato alla confisca - sono anch'essi inammissibili, perché si risolvono in una contestazione nel merito della valutazione effettuata dal Tribunale. La difesa avrebbe potuto al più contestare la mancanza di motivazione; vizio, peraltro, manifestamente insussistente, per l'ampio e analitico richiamo dell'ordinanza ai gravi indizi di colpevolezza (pagg. 3-5), da cui emergono il ruolo attivo dell'imputato e la sua piena consapevolezza dell'illiceità dell'attività svolta dalle società. 1.3. Infine, la quarta censura - in ordine alla violazione dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, relativamente alla insussistenza dei presupposti della confisca per equivalente - è inammissibile, perché generica, dal momento che omette di confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza, nonché contradditoria, in quanto lo stesso ricorrente (pag. 9) riconosce che il Gip aveva disposto il sequestro finalizzato alla confisca diretta nei confronti delle società coinvolte e in subordine la confisca per equivalente nei confronti dell'indagato. Va ricordato che, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentante di una società solo nel caso in cui, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sulla situazione patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, pur non essendo necessaria, ai fini dell'accertamento di tale impossibilità, l'inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell'inesistenza di beni in capo all'ente (Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018 - dep. 2019, Rv. 275687; Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018, Rv. 274074). Inoltre, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell'imputato, sul presupposto dell'impossibilità di reperire il profitto del reato nei confronti dell'ente, nel caso in cui, successivamente alla imposizione del vincolo cautelare, dallo stesso soggetto non siano indicati i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta (Sez. 3, n. 40363 del 06/07/2016, Rv. 268587). Infine, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, spetta al giudice il solo compito di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, essendo, invece, irrilevante sia la valutazione del "periculum" in mora - che attiene ai requisiti del sequestro preventivo impeditivo di cui all'art. 321, comma primo, cod. proc. pen. - sia quella inerente alla pertinenzialità dei beni (Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Rv. 263408). L'ordinanza impugnata, confermando il decreto di sequestro preventivo, ha fatto corretta applicazione dei menzionati principi di diritto attestando - ciò che pure il ricorrente riconosce - come il sequestro dei beni dell'indagato, in funzione della confisca per equivalente del profitto di reato, sia stato disposto soltanto in via subordinata al sequestro contestualmente disposto in via diretta nei confronti delle società, rilevando come le eventuali questioni attinenti il concreto ordine di escussione dei patrimoni ovvero la sufficiente capienza delle casse societarie attengano alla fase esecutiva. 2. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Ca