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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 30221/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto la sospensione della patente di guida; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 7 marzo 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, revocato il decreto penale di condanna emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché il reato a lui ascritto [violazione degli artt. 186, comma 2, lett. c), 186 bis, comma 1, lett. a) e comma 3 D.Igs. 30 aprile 1992 n. 285] era estinto per esito positivo della messa alla prova.

Con la medesima sentenza il G.i.p. ha applicato all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, determinandone la durata in anni tre.

2. Contro la sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato ha proposto tempestivo ricorso col quale ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen., violazione di legge per essere stata esercitata dal giudice una potestà riservata per legge all'autorità amministrativa.

Secondo il ricorrente, il G.i.p. avrebbe disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e ne avrebbe determinato la durata in anni tre senza averne il potere, atteso che l'istituto della messa alla prova, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato e che, in assenza del positivo accertamento della penale responsabilità dell'imputato, il potere di disporre la sanzione si radica in capo al Prefetto.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto la sospensione della patente di guida.

4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

5. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo che quando, in ragione dell'esito positivo della messa alla prova, dichiara l'estinzione dei reati di guida sotto l'effetto dell'alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, previsti dagli artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285/1992, il giudice non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida.

Come è stato condivisibilmente osservato, infatti, vi è sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova - che prescinde dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato - e le ipotesi, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, che legittimano l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (Cfr. Sez. 4, n.29639 del 23/06/2016, Conti, Rv. 267880; Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016, Rossini, Rv. 267608; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Pettorino, Rv. 264819).

Ed invero, ai sensi dell'art. 224, comma 3, del Codice della strada: «La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria.

Nel caso di estinzione del reato per altra causa„ il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili.

L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria».

Ne consegue che, ogniqualvolta il reato è estinto - ed anche quando l'estinzione consegue all'esito positivo della prova ai sensi dell'art. 464 septies cod. proc. pen. - l'accertamento delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione ammnistrativa compete al Prefetto.

6. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che va eliminata.

Di conseguenza, deve essere disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Milano per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che elimina.

Dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Milano per quanto di competenza.

Così deciso il 21 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto la sospensione della patente di guida; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 7 marzo 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, revocato il decreto penale di condanna emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché il reato a lui ascritto [violazione degli artt. 186, comma 2, lett. c), 186 bis, comma 1, lett. a) e comma 3 D.Igs. 30 aprile 1992 n. 285] era estinto per esito positivo della messa alla prova. Con la medesima sentenza il G.i.p. ha applicato all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, determinandone la durata in anni tre. 2. Contro la sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato ha proposto tempestivo ricorso col quale ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen., violazione di legge per essere stata esercitata dal giudice una potestà riservata per legge all'autorità amministrativa. Secondo il ricorrente, il G.i.p. avrebbe disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e ne avrebbe determinato la durata in anni tre senza averne il potere, atteso che l'istituto della messa alla prova, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato e che, in assenza del positivo accertamento della penale responsabilità dell'imputato, il potere di disporre la sanzione si radica in capo al Prefetto. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto la sospensione della patente di guida. 4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 5. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo che quando, in ragione dell'esito positivo della messa alla prova, dichiara l'estinzione dei reati di guida sotto l'effetto dell'alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, previsti dagli artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285/1992, il giudice non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida. Come è stato condivisibilmente osservato, infatti, vi è sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova - che prescinde dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato - e le ipotesi, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, che legittimano l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (Cfr. Sez. 4, n.29639 del 23/06/2016, Conti, Rv. 267880; Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016, Rossini, Rv. 267608; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Pettorino, Rv. 264819). Ed invero, ai sensi dell'art. 224, comma 3, del Codice della strada: «La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa„ il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria». Ne consegue che, ogniqualvolta il reato è estinto - ed anche quando l'estinzione consegue all'esito positivo della prova ai sensi dell'art. 464 septies cod. proc. pen. - l'accertamento delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione ammnistrativa compete al Prefetto. 6. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che va eliminata. Di conseguenza, deve essere disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Milano per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che elimina. Dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Milano per quanto di competenza. Così deciso il 21 giugno
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