CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 46512/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione al semestre decorso tra 1'11 agosto 2016 ed il 10 febbraio 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale ascrive al Tribunale di sorveglianza, sub specie di violazione della legge processuale, di avere adottato il provvedimento impugnato — in relazione ad uno dei quattordici semestri per i quali egli aveva richiesto la liberazione anticipata — in ragione di un singolo episodio, che gli è valso l'irrogazione di una sanzione disciplinare mai notificatagli, relativa a condotta di scarsa rilevanza e che egli, per di più, ha sempre negato di aver commesso. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. L'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento. La partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/20012, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355). La suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti. Ne consegue che ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati. Per quanto concerne, poi, la rilevanza, ai fini della concessione della liberazione anticipata, degli esiti dei procedimenti disciplinari promosso nei confronti del detenuto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto» (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 - 01; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311 - 01). Sotto altro, connesso aspetto, ha rilevato che al giudice di merito è consentito di tener conto, ai fini della valutazione della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione, di una condotta descritta in un rapporto disciplinare, anche se viziato per omessa contestazione dell'infrazione o non seguito dall'irrogazione di alcuna sanzione, dovendosi considerare che le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, Piccininni, n.m.; Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293; Sez. 1, n. 13013 del 16/12/2008, dep. 2009, Bellocco, Rv. 243541). Ne discende che, in ossequio ad un indirizzo consolidato, «la omessa comunicazione al detenuto dell'invio di un rapporto disciplinare che lo riguarda e delle sanzioni disciplinari inflitte dall'autorità penitenziaria è lesiva del suo diritto a proporre reclamo avanti al magistrato di sorveglianza..., ma non preclude al Tribunale di sorveglianza la possibilità di tenere conto di quanto riferito nei rapporti nel rigettare l'istanza di liberazione anticipata» (Sez. 1, n. 6615 del 15/12/1995, dep. 1996, Sorrentino, Rv. 204343), in quanto ciò che rileva e che deve costituire oggetto di apprezzamento è la eventuale valenza vanificatrice della condotta posta in essere dell'opera rieducativa e di risocializzazione, cui la pena deve tendere. 3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento dal contegno tenuto da Simonetta, al quale è contestato di avere, il 15 novembre 2016, utilizzato in modo improprio la biancheria fornita dall'amministrazione penitenziaria, che è stata rinvenuta strappata e destinata all'appoggio delle scarpe. Il Tribunale reggino ha tenuto conto delle obiezioni illo tempore sollevate da Simonetta, la cui protesta di innocenza ha, nondimeno, stimato inattendibile sul rilievo che la recente ristrutturazione della camera, nella quale egli, al pari dei compagni di cella, aveva fatto ingresso da pochi giorni, induce a ritenere che egli abbia fattivamente concorso all'adozione di tale iniziativa, per come, del resto, apprezzabile ictu ocu/i, anziché restarne estraneo. Nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli in vista del vaglio della richiesta di liberazione anticipata, ha ritenuto che detto comportamento, quantunque isolato, attesti che, in quel semestre, Simonetta non ha adeguatamente partecipato all'opera rieducazione, da intendersi alla stregua di progressiva evoluzione verso consoni modelli comportamentali che necessariamente presuppongono l'accettazione delle regole imposte, cui egli risulta avere coritravvenuto. Il percorso argomentativo che sorregge il provvedimento impugnato appare, dunque, esente dai denunziati vizi perché frutto dell'apprezzamento, in termini di piena linearità e coerenza, di circostanze di fatto idonee, nel descritto quadro normativo, a determinare il rigetto, limitatamente al semestre nel quale la condotta de qua agitur si inserisce, della domanda di liberazione anticipata.4. Il ricorrente formula, per contro, obiezioni che non si emancipano da un approccio ispirato alla mera confutazione, che non riesce ad enucleare, nel percorso argomentativo sotteso al provvedimento impugnato, fratture razionali o momenti di contraddittorietà. Nel segnalare, da un lato, che la vicenda che ha indotto il parziale rigetto della richiesta costituisce un unicum nell'arco di sette anni di detenzione, scandita dalla positiva adesione al trattamento, trascura che il Tribunale di sorveglianza ha debitamente considerato tale circostanza, esitando positivamente l'istanza in relazione ai residui tredici semestri. L'evocazione dell'omessa comunicazione dell'esito del procedimento disciplinare scaturito dal controllo eseguito nella cella il 15 novembre 2016 e della sua estraneità alla violazione accertata non tiene conto, dall'altro, della necessità, sopra enunciata, di avere riguardo, piuttosto che all'esito del procedimento, al fatto oggetto di addebito, che il Tribunale di sorveglianza ha esaminato anche alla luce della versione offerta dall'odierno ricorrente, il quale, pertanto, non ha patito alcuna menomazione delle proprie prerogative difensive. Di tanto è plastica dimostrazione, del resto, il fatto che Simonetta, con il ricorso, ha articolato e sviluppato, con specifico riferimento alla vicenda di interesse, difese che, tuttavia, sono rimaste prive di riscontri di sorta, specie nella parte in cui egli ha dedotto che, all'atto della contestazione dell'addebito, aveva spiegato di essere del tutto ignaro della trasgressione, come, a suo dire, attestato dall'omesso utilizzo, da parte sua, della biancheria fornita dall'amministrazione e dall'assenza, nell'improvvisato ricovero per le scarpe, di calzature di sua pertinenza. Il ricorso, per questa parte, pecca di evidente genericità, perché incentrato -su doglianze che, non giovandosi di idoneo conforto in termini probatori, non intaccano la coerenza della motivazione sottesa alla decisione impugnata, della cui legittimità non può, in definitiva, dubitarsi. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga