CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 24039/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Reggio CalabriaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto accogliere il ricorso e, per l’effetto, annullare con rinvio l’ordinanzaimpugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], indiversa composizione.1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 12 marzo 2026 hadichiarato inammissibile per assoluta genericità dei motivi ai sensi dell’art. 591,comma 1, lett. c), in relazione all’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di ReggioCalabria, emessa in data 10 ottobre 2022, che lo aveva condannato alla pena diun anno di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di frode informatica dicui all’art. 640-ter cod. pen.Ha sostenuto la corte territoriale che l’unico motivo di appello contenevaaffermazioni apodittiche, svincolate dalle ragioni prospettate dal Tribunale e chele prove documentali sulle quali si basava la condanna non erano suscettibili didiversa valutazione.2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA],riportando i motivi dell’impugnazione avverso la pronuncia di primo grado edeccependo il vizio di motivazione dell’ordinanza di inammissibilità della Corteterritoriale, evidenziando che le censure avevano denunciato la mancanza di provaa base della condanna e la genericità della motivazione, con le conseguenza chela specificità dei motivi di appello doveva essere valutata con riferimento al casoconcreto e non secondo astratti principi di diritto.3. Il ricorso è fondato.Occorre premettere il principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite,secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difettodi specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati eargomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste afondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere dispecificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificitàcon cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01); principio chenon sfugge alla corte territoriale che, pur richiamandolo, non ne ha fatto tuttaviacorretta applicazione, per l’omesso confronto con il tenore della motivazione dellasentenza del Tribunale.Il principio affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite è statosuccessivamente recepito dal legislatore che, con il decreto legislativo 10 ottobre2022, n. 150, ha introdotto il comma 1-bis all’interno dell’articolo 581 del codicedi rito, prevedendo la inammissibilità dell’appello «per mancanza di specificità deimotivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicitai rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nelprovvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai qualisi riferisce l’impugnazione».4. È evidente, pertanto, che, ove la motivazione risulti del tutto priva omeramente apparente, non può esigersi dall’appellante un grado di specificitàestrinseca che la pronuncia stessa rende, in concreto, impossibile.In tali ipotesi, il rilievo critico della parte non può che essere quello, di per séspecifico, della carenza assoluta di motivazione e non occorre un confrontoanalitico con argomentazioni che, semplicemente, non esistono.5. Nel caso in esame, la sentenza di primo grado, oggetto dell’appellodichiarato inammissibile, non contiene una motivazione in senso proprio.Il giudice del Tribunale si è limitato, infatti, ad una sintetica enunciazioneastratta della fattispecie di truffa di cui all’art. 640 cod. pen., per di più diversa daquella concretamente contestata ossia la frode informatica di cui all’art. 640-tercod. pen.È mancata, di conseguenza, una disamina degli elementi costitutivi del reatoascritto, la ricostruzione del fatto storico e la valutazione delle risultanze istruttoriea conferma dell’ipotesi accusatoria.I motivi d'appello, trascritti nel ricorso per cassazione, non si traducono indoglianze generiche ma indicano il punto della sentenza di primo grado dariesaminare (l'attribuzione soggettiva del fatto al ricorrente), evidenziando ilmancato esame di specifici contenuti probatori.In definitiva, l’ordinanza di inammissibilità impugnata si risolve inun’applicazione meramente formale del principio espresso dalle Sezioni UniteGaltelli, non rispettandone la sostanza; va pertanto annullata senza rinvio, contrasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio. P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli attialla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio.Così deciso in Roma il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]