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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 43983/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03683HZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04U2EQY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata il 29.3.2023, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Torino che li aveva condannati per il reato di furto aggravato di cui all'imputazione (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dei suddetti imputati, lamentando violazione di legge.

Deduce che nell'atto di appello si era specificamente censurato il trattamento sanzionatorio e invocata l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di furto di beni destinati allo smaltimento.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

4. I ricorsi proposti devono essere rigettati.

5. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la motivazione dell'ordinanza impugnata è congrua e non manifestamente illogica, avendo adeguatamente argomentato in ordine alla ravvisata genericità, sul piano estrinseco, dell'atto di appello proposto dalla difesa degli imputati.

In particolare, i giudici territoriali hanno plausibilmente rappresentato che con l'unico motivo dedotto, gli appellanti si erano doluti della eccessività della pena irrogata e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocando, altresì, la particolare tenuità del fatto, senza addurre alcunché di specifico - al di là delle caratteristiche concrete della condotta accertata - in ordine alle ragioni in fatto e in diritto per cui il giudice di appello avrebbe dovuto accedere alle doglianze difensive.

Né i ricorsi in disamina aggiungono elementi specifici rispetto a quanto già prospettato in sede di appello, con la conseguenza che nessuna violazione di legge appare rilevabile nella presente sede di legittimità.

6. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 20 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03683HZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04U2EQY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata il 29.3.2023, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Torino che li aveva condannati per il reato di furto aggravato di cui all'imputazione (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Propone ricorso per cassazione il difensore dei suddetti imputati, lamentando violazione di legge. Deduce che nell'atto di appello si era specificamente censurato il trattamento sanzionatorio e invocata l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di furto di beni destinati allo smaltimento. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. I ricorsi proposti devono essere rigettati. 5. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la motivazione dell'ordinanza impugnata è congrua e non manifestamente illogica, avendo adeguatamente argomentato in ordine alla ravvisata genericità, sul piano estrinseco, dell'atto di appello proposto dalla difesa degli imputati. In particolare, i giudici territoriali hanno plausibilmente rappresentato che con l'unico motivo dedotto, gli appellanti si erano doluti della eccessività della pena irrogata e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocando, altresì, la particolare tenuità del fatto, senza addurre alcunché di specifico - al di là delle caratteristiche concrete della condotta accertata - in ordine alle ragioni in fatto e in diritto per cui il giudice di appello avrebbe dovuto accedere alle doglianze difensive. Né i ricorsi in disamina aggiungono elementi specifici rispetto a quanto già prospettato in sede di appello, con la conseguenza che nessuna violazione di legge appare rilevabile nella presente sede di legittimità. 6. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore
Sentenza Cassazione n. 43983/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris