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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22834/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Anzio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Anzio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Anzio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di dichiarare inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. 73, primo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 contestato nel capo A) per non aver commesso il fatto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute per quest'ultimo in regime di equivalenza alla contestata recidiva, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 2 e 7

I. 2 ottobre 1967, n. 895 (capo K), 110 e 648 cod. pen. (capo L), 110 cod. pen., 73, primo e quarto comma, d.P.R. 309 del 1990 (capo M) in anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] brino per i reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 73, primo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo A), 110 cod. pen., 2 e 7

I. 2 ottobre 1967, n. 895, 648 cod. pen. 73, primo comma, d.P.R. 309 del 1990 (secondo capo B) e 56 - 629 cod. pen. (capo E) in anni cinque, mesi otto di reclusione ed euro 30.000,00 di multa.

2. Con il capo A) dell'imputazione era stato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con più azioni esecutive del medesimo criminoso, detenuto e ceduto, in Anzio, Nettuno e Pescara, da gennaio 2023 ad aprile 2023, sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack, hashish e altre sostanze stupefacenti sintetiche. [OSCURATO:PERSONA] era stato, inoltre, contestato con il secondo dei capi distinti con la lettera "B" di avere illegalmente detenuto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 25 marzo 2023, in un terreno ubicato in Anzio, un fucile da caccia risultato provento di furto e dieci cartucce "a pallettoni" nonché di avere detenuto e occultato, nel medesimo luogo, un chilogrammo di cocaina, sette chilogrammi circa di hashish e trentaquattro grammi di chetamina e metamfetamina.

Con l'ulteriore imputazione di cui capo E) era stato contestato allo [OSCURATO:PERSONA] di avere compiuto atti idonei e non equivoci a costringere [OSCURATO:PERSONA] a mettere a disposizione la propria abitazione per adibirla a luogo di detenzione e spaccio.

Agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di avere detenuto illegalmente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in data 28 settembre 2023, nella propria abitazione sita in Nettuno, una pistola Beretta avente caricatore con tre proiettili (capo K), di avere ricevuto e occultato, in Eboli e Anzio, in epoca successiva e prossima al 9 aprile 2018, la suindicata 2pistola provento di furto (capo L) e, infine, di avere illecitamente detenuto, in data 28 settembre 2023, nella suindicata abitazione, gr. 359,5 di hashish e gr. 38,8 di cocaina (capo M).

3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

4. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione e travisamento in merito al mancato raggiungimento della prova richiesta per il capo A) nonché carenza di motivazione e contraddittorietà della sentenza "per violazione del divieto del bis in idem".

Deduce, per quanto attiene alla violazione di tale divieto, che la Corte di appello non assolveva al dovere di motivazione sugli aspetti evidenziati dalla difesa nell'atto di appello; che la difesa chiedeva come fosse possibile che venisse negata la sovrapponibilità tra l'attività di cessione di stupefacente e i singoli fatti contestati per, poi, fondare le ragioni dell'esistenza di questa attività proprio in riferimento alle singole cessioni e ai sequestri; che la Corte basava la differenza degli episodi contestati sul solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse imputata del solo secondo capo; che la Corte territoriale non motivava come l'episodio del 25 marzo 2023 non configurasse un bis in idem rispetto al capo A) di imputazione e che i giudici di secondo grado si limitano a rispondere quanto già affermato nella sentenza di primo grado.

Deduce, inoltre, che la Corte di appello cadeva in errore travisando le intercettazioni e confermando quanto riportato nella sentenza di primo grado senza che effettuasse un'analisi critica e oggettiva delle intercettazioni; che i giudici di secondo grado dimenticavano di motivare come dalle intercettazioni emergesse in modo inequivocabile il suo coinvolgimento; che la Corte di appello riteneva che nell'intercettazione il "[OSCURATO:PERSONA]" al quale doveva essere portato il quantitativo di stupefacente fosse proprio lui; che tale ricostruzione risultava in contrasto con il dato probatorio poiché non vi era riscontro che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse recato a casa sua; che, analogamente, anche in riferimento all'intercettazione in cui veniva utilizzato il nome "caca cazzi" la Corte riteneva che fosse inequivocabilmente a lui riferita; che appare illogico che il [OSCURATO:PERSONA] non potesse incontrare il [OSCURATO:PERSONA] alle 21,30 per dover andare di corsa dallo [OSCURATO:PERSONA] soltanto quattro ore e mezza dopo; che la carenza di motivazione si riscontrata anche nell'episodio dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA]; che la Corte territoriale si limitava a narrare che il [OSCURATO:PERSONA] veniva trovato vicino all'abitazione dello [OSCURATO:PERSONA] ma non considerava la possibilità che lo [OSCURATO:PERSONA] fosse un semplice 3acquirente; che era illogico sostenere il coinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA] sulla sola base del fatto che l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] avveniva non molto distante dall'abitazione dell'imputato; che è illogico ritenere che un soggetto fosse coinvolto in rete di spaccio solo perché vicino alla propria abitazione veniva arrestato un soggetto che si trovava in possesso di stupefacente; che i giudici di secondo grado, confermando quanto sostenuto anche dal giudice di primo grado, si contraddicevano poiché il 6 marzo 2023 allo [OSCURATO:PERSONA] veniva applicato l'aggravamento della misura cautelare e veniva eseguita una perquisizione presso l'abitazione che dava esito negativo per quanto attiene al ritrovamento del telefono; che, pertanto, non poteva sostenersi che egli fosse l'utilizzatore dell'utenza; che anche in riferimento alle conversazioni tra lui e il fratello la Corte territoriale travisava le conversazioni ritenendo che i due fratelli quando indicavano il "vecchio" si riferissero a lui; che appare illogico ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] avesse segnato il numero del ricorrente con il nome di "Bestia di Satana" per, poi, chiamarlo il "vecchio"; che i giudici di secondo grado travisavano il dato probatorio relativo alla conversazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che non vi sono elementi probatori o ulteriori intercettazioni che dimostrino che il pagamento che lo [OSCURATO:PERSONA] doveva allo Scalambrino fosse proveniente dal narcotraffico; che i giudici di merito ricostruivano la dinamica dei fatti in modo differente da come risultava dal materiale probatorio e che tali giudici si persuadevano di evidenza probatoria che non aveva una corrispondenza nella realtà risultante dalle conversazioni intercettate che nella sentenza venivano descritte. 4.2 Con il secondo motivo lamenta mancanza di motivazione e travisamento della prova per quanto attiene alla responsabilità penale relativa al secondo capo B) da cui discendeva un'errata applicazione della legge penale per la mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990.

Deduce che appare illogico ritenere che lo [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dell'esistenza di ulteriori sostanze stupefacenti nel luogo indicato e che non ne facesse mai riferimento; che la Corte travisava la prova ritenendo che con il termine "cani" si facesse riferimento alle armi; che si travisava la prova perché le armi non venivano trovate insieme al quantitativo di stupefacente ma successivamente sul fondo del [OSCURATO:PERSONA]; che appare illogico che se costui fosse stato indicato per recuperare le armi si trovasse in luogo differente; che il travisamento della prova faceva discendere anche errata applicazione della legge penale sulla mancata riqualificazione della condotta dello [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990; che il quantitativo di 50 gr. rientrava nell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990; che la sentenza di questa Corte n. 45061 del 25 novembre 2022 fissa il limite 4per la cocaina in 150 gr. e che anche la modalità del fatto, essendo egli unicamente un acquirente, non rendevano ostativa la riqualificazione della fattispecie delittuosa della lieve entità. 4.3 Con il terzo motivo lamenta errata applicazione della legge penale in riferimento al capo C) ritenendo configurabile il reato di tentata estorsione e non la fattispecie di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen.

Deduce, dopo aver riportato passi della sentenza impugnata, che la Corte territoriale riteneva che la costrizione di mettere a disposizione la propria abitazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] configurasse il danno richiesto per integrare la fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. in quanto riguardava un contenuto patrimoniale ma dimenticava in tale analisi che per mettere a disposizione il proprio appartamento il [OSCURATO:PERSONA] riceveva un corrispettivo economico; che, pertanto, si applicava in modo errato la legge penale poiché si riteneva danno una situazione che non incideva negativamente sull'assetto economico; che appare contraddittorio e illogico "ritenere che il pagamento di un canone per mettere a disposizione la propria abitazione, nonostante la messa a disposizione dell'immobile avvenisse sotto coartazione, possa comportare un danno sotto il profilo economico incidendo negativamente sul patrimonio della vittima".

5. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. 5.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 110 cod. pen., vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso di persone nei reati di cui ai capi K), L) e M) ed erronea applicazione della legge penale in tema di distinzione tra concorso e connivenza non punibile.

Deduce che è stato ritenuto sussistente un suo contributo concorsuale basato su motivazione illogica e in violazione dei principi che regolano l'istituto del concorso; che la sentenza della Corte territoriale non individua alcun contributo attivo, materiale o morale da parte sua; che la motivazione si appiattisce su una presunzione di colpevolezza derivante dalla mera convivenza, trasformando un rapporto familiare in un indice di reità e violando il principio della personalità della responsabilità penale; che l'affermazione secondo cui la detenzione sarebbe stata "impossibile senza il consenso" è una mera congettura non supportata da alcun dato probatorio e, comunque, inidonea a fondare un'affermazione di responsabilità concorsuale richiedente un "quid pluris" rispetto alla mera tolleranza passiva; che la Corte territoriale interpreta in modo illogico la condotta collaborativa del [OSCURATO:PERSONA] al momento della perquisizione; che la consegna spontanea dello stupefacente e dell'arma non dimostra un suo dominio sui beni o un suo contributo alla detenzione; che tale gesto, unitamente alla circostanza che altro stupefacente 5sia stato rinvenuto in un luogo a lui ignoto, corrobora la tesi difensiva di una conoscenza solo parziale e di un mancato coinvolgimento attivo; che se fosse stato un concorrente attivo avrebbe verosimilmente conosciuto l'ubicazione di tutta la sostanza e che la motivazione della sentenza è meramente apparente poiché non indica gli elementi di fatto specifici dai quali desumere il suo contributo concorsuale limitandosi a desumerlo in via presuntiva dalla convivenza e dalla consegna di significato equivoco. 5.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990 e vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità con riferimento alla detenzione della cocaina.

Deduce che la sentenza impugnata appare viziata atteso che la stessa ha rigettato la richiesta di riqualificazione del reato contestato nel reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990 non facendo buon governo dei principi statuiti da questa Corte con la sentenza Sez. 3, n. 32374 del 05/03/2021; che non sono stati presi in considerazione i parametri dettati dalla più recente giurisprudenza (sent. n. 45061/22); che la sentenza reca vizio di motivazione; che la sentenza ha escluso l'applicabilità della suindicata fattispecie in maniera uniforme per entrambi i fratelli senza valutare la differente posizione di [OSCURATO:PERSONA] che non risulta inserito in alcun contesto professionale; che tuttavia la sentenza in motivazione nega la derubricazione per le allarmanti modalità della condotta evidenzianti connotati di professionalità e deponenti per una rilevante offensività e che tale motivazione è manifestamente illogica e contraddittoria con riferimento alla sua posizione essendo egli incensurato e mai individuato nel contesto di cui al capo A).

6. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. 6.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990.

Deduce che la sentenza impugnata appare viziata atteso che la stessa ha rigettato la richiesta di riqualificazione del reato contestato nel reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990 non facendo buon governo dei principi statuiti da questa Corte con sentenza Sez., n. 32374 del 05/03/2021, Rv. 281776-01, che ricorre l'ipotesi di lieve entità e che non sono stati presi in considerazione i parametri dettati dalla più recente giurisprudenza di legittimità (sent. n. 45061/229). 6.2 Con secondo motivo lamenta vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità con riferimento alla detenzione di cocaina.

Deduce che la sentenza reca vizio di motivazione; che la sentenza, pur assolvendo il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo A), ha confermato la condanna per i reati di cui ai capi 6K), L) e M) e ha rigettato la richiesta di riqualificazione del fatto di cui al capo M) nell'ipotesi lieve entità; che la sentenza in motivazione si limita a statuire che le allarmanti modalità della condotta, evidenzianti connotati di professionalità, depongono per una rilevante offensività; che tale motivazione è manifestamente illogica e contraddittoria alla luce dell'esito assolutorio dal capo A); che tale assoluzione per non aver commesso il fatto ridimensiona radicalmente il suo ruolo e la sua pericolosità confinando la sua responsabilità alla mera detenzione di beni rinvenuti nell'abitazione familiare e che la sentenza omette completamente di considerare tale decisivo elemento nel valutare la sussistenza dell'ipotesi lieve. [OSCURATO:PERSONA]

1. Per la migliore comprensione delle considerazioni che seguiranno devono rammentarsi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in attività di "spaccio" di stupefacenti emergeva da una conversazione telefonica del 9 febbraio 2023 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale veniva fatto riferimento a "[OSCURATO:PERSONA]" e da una seconda conversazione, avvenuta tra gli stessi soggetti, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] spiegava all'interlocutore di doversi recare presso "il caca cazzi", soggetto che veniva individuato nello [OSCURATO:PERSONA] poiché, successivamente alla conversazione, tramite telecamera, veniva notato il [OSCURATO:PERSONA] raggiungere l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ove si trovava lo [OSCURATO:PERSONA].

In data 28 febbraio 2023, alle ore 11,49, [OSCURATO:PERSONA] veniva ripreso mentre accedeva presso l'abitazione dello [OSCURATO:PERSONA].

Nel pomeriggio il [OSCURATO:PERSONA] veniva controllato e trovato in possesso di dieci dosi di crack.

Dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] veniva captata ulteriore conversazione telefonica con la quale lo [OSCURATO:PERSONA], utilizzando l'utenza telefonica di [OSCURATO:PERSONA], chiamava [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], intimandogli di prendere contatti con un avvocato e lo avvisa che avrebbe mandato tale "GI" a recuperare i soldi e il telefono con la lista dei clienti memorizzata.

Venivano, inoltre, captate conversazioni di interesse sul telefono di cui al RIT 34, deputato allo spaccio, e sul telefono di cui al RIT 36 relativo all'utenza di [OSCURATO:PERSONA].

Le conversazioni intercettate sono state riportate nella sentenza impugnata e, tra queste vi è, in particolare, quella del 6 marzo 2023, con la quale lo [OSCURATO:PERSONA] invitava l'interlocutore a recarsi in [OSCURATO:PERSONA] n. 8, poiché non poteva muoversi in quanto si trovava agli arresti domiciliari.

In tale contesto, emergeva il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], il quale, in data 4 marzo 2023, veniva visto giungere presso l'abitazione ove lo [OSCURATO:PERSONA] si trovava agli arresti domiciliari.

All'uscita dell'abitazione il [OSCURATO:PERSONA] veniva 7fermato è trovato in possesso, tra l'altro, di cocaina, hashish e crack.

Ulteriore perquisizione presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] consentiva di rinvenire kg. 1.184,69 di hashish.

Sempre dall'attività di intercettazione emergeva che in data 3 marzo 2023 lo [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava agli arresti domiciliari, tramite il telefono di [OSCURATO:PERSONA], chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] di mettere a disposizione la sua abitazione farne un centro logistico per attività criminale.

Al rifiuto del [OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA] minacciava l'interlocutore per ottenere quanto da lui preteso.

I fatti successivi relativi allo [OSCURATO:PERSONA] sono stati dettagliatamente ricostruiti nella sentenza di primo grado e sono stati richiamati nella sentenza impugnata nella parte relativa all'esame della posizione della coimputata [OSCURATO:PERSONA].

In sintesi, il monitoraggio di alcune conversazioni consentiva di accertare che lo [OSCURATO:PERSONA], con la partecipazione della coniuge [OSCURATO:PERSONA], incaricava [OSCURATO:PERSONA], con linguaggio convenzionale, di provvedere alla cura "della moto e dei cani".

In data 25 marzo 2023 venivano rinvenuti sostanze stupefacenti del tipo cocaina, ketamina e hashish, un fucile marca Franchi semiautomatico e munizioni custoditi presso un terreno in Anzio di [OSCURATO:PERSONA] che, sulla base del tenore dei colloqui intercettati, venivano attribuiti allo [OSCURATO:PERSONA].

I fatti relativi ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] sono i seguenti.

Il 28 settembre 2023 la polizia giudiziaria dava corso alla perquisizione dell'abitazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della madre degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] consegnava spontaneamente sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina nonché una pistola Beretta con munizioni, risultata provento di furto denunciato il 9 agosto 2014 ad Arezzo.

Inoltre, come specificato nella sentenza di primo grado, veniva rinvenuta in un frigorifero ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish nonché un bilancino di precisione.

2. Il ricorso dello [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

3. Il primo motivo di ricorso è generico quanto alla dedotta violazione del principio del ne bis in idem e manifestamente infondato nel resto.

La Corte territoriale nel vagliare il motivo di gravame con cui si lamentava la violazione del suindicato principio ha ritenuto non fondata la doglianza «posto che le condotte contestate al capo c) integrano fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelle oggetto del capo a), peraltro posti in essere da soggetti parzialmente diversi ed ulteriori rispetto a quelle oggetto del capo a), peraltro posti in essere da soggetti parzialmente diversi ([OSCURATO:PERSONA] è imputata solo del capo c). [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, in ogni caso, ha riconosciuto il vincolo della 8continuazione tra i reati di cui ai predetti capo (sic) di talché, anche sotto il profilo sanzionatorio, l'eccezione è priva di fondamento».

Sebbene sia evidentemente erronea l'argomentazione della Corte di appello con la quale si sostiene che il riconoscimento della continuazione farebbe venir meno l'interesse a dolersi del principio stabilito dall'art. 649 cod. proc. pen., il motivo di ricorso è generico poiché non espone, con le necessarie articolate argomentazioni, i motivi per i quali le condotte in argomento sarebbero diverse.

Né appare illogica la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto che la condotta di detenzione di sostanze stupefacenti cui al secondo capo B) (indicato dalla Corte come capo C), fosse diversa da quella di cui al capo A) in ragione della parziale diversità dei compartecipi e, segnatamente, per la presenza in questi di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alle ulteriori doglianze occorre rammentare che «In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto» (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 - 01) e che "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate» (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164 - 01).

Ciò posto, le argomentazioni della difesa sulle intercettazioni si fondano su una lettura parcellizzata del contenuto delle conversazioni captate che non considera il complesso degli elementi emersi, dettagliatamente indicati dai giudici del merito, e in particolare, la condotta dello [OSCURATO:PERSONA] che dopo l'arresto [OSCURATO:PERSONA], soggetto con il quale si trovava in costante contatto, come dimostrano i messaggi vocali tra i due, mentre si trovava agli arresti domiciliari, in data 6 marzo 2023, rispondendo, alle ore 00,59, a interlocutore "gli dice di non essere Mario e se vuole può andare a via [OSCURATO:PERSONA] cv 8, se vuole può andare da lui.

Gli fornisce indicazioni stradali per raggiungerlo, perché non si può muovere visto che sta agli arresti domiciliari" (prog. 3615, RIT 36 del 6 marzo 2023).

La riferibilità della conversazione a [OSCURATO:PERSONA] emerge evidente dalla circostanza che lo stesso si trovava agli arresti domiciliari in [OSCURATO:PERSONA] n. 8 ove poco dopo veniva constatato l'arrivo di [OSCURATO:PERSONA].

Trattasi di circostanza che, opportunamente valutata nel contesto complessivo, consente di escludere, ragionevolmente, che vi sia 9stata erronea attribuzione allo [OSCURATO:PERSONA] del contenuto delle telefonate in cui si faceva riferimento a tale "[OSCURATO:PERSONA]", a "caca cazzi" e al "vecchio" e dell'ulteriore conversazione avvenuta il 6 marzo 2023 alle ore 00:24 con la quale il soggetto indicato nel ricorrente, dopo aver chiesto all'interlocutore quanti amici fossero e avere avuto la riposta "tre piccoli singoli" , dice all'altro soggetto "che lo sta facendo venire a prendere per fargli vedere dove dovrà andare da oggi in poi per comperare...alnneno per questa settimana".

Inoltre, la valutazione delle conversazioni non può essere disgiunta dagli eventi successivi al 6 marzo 2023, data in cui veniva eseguito nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] l'aggravamento della misura cautelare, da ritenersi logicamente successivo alle conversazioni avvenute in ora notturna, con la conduzione in carcere da dove lo [OSCURATO:PERSONA] dava istruzioni alla [OSCURATO:PERSONA] per la riscossione del denaro relativo a "documenti" e, soprattutto, utilizzando ulteriori termini convenzionali quali "moto" e "cani", ordinava il recupero della sostanza stupefacente e del fucile indicato nel secondo capo B dell'imputazione e minacciava anche che, in difetto della loro consegna, non avrebbe più pagato gli avvocati ("se oggi non me date i cani con la moto io non pago più gli avvocati ve lo dico").

Ulteriori doglianze, talune evidentemente su aspetti di dettaglio, sono prive di rilevanza nella complessiva tenuta logica della motivazione.

4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Ribadito che il significato da attribuire alle conversazioni intercettate è di competenza dei giudici di merito, deve rilevarsi che non vi sono elementi per ritenere che la Corte territoriale abbia compiuto un'illogica lettura delle intercettazioni su cui si fonda la conferma dell'affermazione della responsabilità del ricorrente per i reati di cui al secondo capo B).

Del tutto evidente la riferibilità dei termini "cani e moto" alle sostanze stupefacenti e alle armi rinvenute alla luce dell'intervento della polizia giudiziaria che, proprio sulla base di tali conversazioni, provvedeva al sequestro del fucile e delle sostanze stupefacenti.

Né appare illogico il riferimento alle armi stante l'utilizzo di due distinti termini evocanti cose differenti.

Né rileva che nel bigliettino con cui si richiedeva che fosse portata in carcere sostanza stupefacente vi fosse il riferimento a soli 50 grammi rispetto al maggior quantitativo sequestrato posto che il bigliettino si riferiva solo al quantitativo da portare in carcere.

Infondate anche le doglianze relativa alla definizione giuridica del fatto relativo agli stupefacenti.

Occorre rammentare che l'accertamento della lieve entità del fatto comporta la necessità di procedere a una valutazione complessiva degli indici di lieve entità elencati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, di vagliare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione e che il 10percorso valutativo deve riflettersi nella motivazione della decisione dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi della suindicata disposizione, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi (così in. motivazione Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 — 01) né tale criterio di valutazione è venuto meno con la sentenza di questa Corte n. 45061 2022 richiamata dal ricorrente.

La Corte territoriale, richiamando le allarmanti modalità della condotta e la diversa natura delle sostanze stupefacenti, ha ritenuto che l'attività accertata costituisse manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente.

Pertanto, trattasi di motivazione immune da vizi logico-giuridici non adeguatamente confutata dalla difesa.

5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente in relazione al delitto di tentata estorsione deduce che "Non ben si comprende ed appare contraddittorio e illogico ritenere che il pagamento di un canone per mettere a disposizione la propria abitazione, nonostante la messa a disposizione dell'immobile avvenisse sotto coartazione, possa comportare un danno sotto il profilo economico non incidendo negativamente sul patrimonio della vittima".

Tuttavia, la doglianza si fonda sulla circostanza del pagamento di un canone che non risulta nella sentenza impugnata sicché il ricorrente, introducendo una circostanza estranea alla sentenza impugnata, non si confronta puntualmente con le argomentazioni contenute nella stessa, con ciò esponendosi al giudizio di inammissibilità.

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza.

Richiamate le considerazioni sopra espresse sull'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 deve rilevarsi che con la motivazione ancorché sintetica adottata dalla Corte territoriale in riferimento al capo M) è stato considerato, come elemento rilevante, che la condotta accertata, nonostante l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo A), costituisse in ogni caso manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente.

Pertanto, trattasi di motivazione immune da vizi logico-giuridici non adeguatamente confutata dalla difesa.7.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

La Corte territoriale, nel rigettare il gravame con cui si sosteneva che ricorresse un'ipotesi di connivenza non punibile, ha evidenziato come il ricorrente avesse consegnato lo stupefacente di cui al capo M) e la pistola di cui ai capi K) e L) spontaneamente, ha ritenuto che costituisse prova del concorso nei reati la stabile convivenza con il fratello [OSCURATO:PERSONA] e che si dovesse considerare «la circostanza che l'arma e gli stupefacenti non erano stati celati in un unico luogo riconducibile esclusivamente al fratello [OSCURATO:PERSONA] - come la detenzione riferibile ad uno solo dei soggetti presenti in casa avrebbe fondatamente fatto pensare - ma si (sic) erano stati occultati in parti comuni dell'immobile (in cucina e in salone) dove era presente anche un bilancino di precisione, notoriamente utilizzato per pesare la droga e confezionare dosi».

Trattasi di motivazione che, a fronte del fatto che i due fratelli erano conviventi e che la collocazione dello stupefacente e dell'arma in parti comuni non è incompatibile con un comportamento meramente passivo, non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte in merito ai tratti distintivi tra concorso di persone e mera connivenza («In tema di stupefacenti, la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione e connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo casuale alla realizzazione del fatto», Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403 - 01; analogamente, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167 - 01; in tema di armi, Sez. 1, n. 2351 del 10/10/1985, Badolati, Rv. 172209 - 01).

Deve, inoltre, rilevarsi che la Corte non è in grado di valutare il contenuto delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato menzionate nella sentenza di primo grado (pag. 35) stante il sintetico riferimento alle stesse.

Pertanto, si impone l'annullamento della sentenza per nuovo giudizio.

8. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

La sentenza 12impugnata va invece annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidyfìteMassimo [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria °go, 22 G I U. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ss lisabett Arrabito 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Anzio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Anzio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Anzio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di dichiarare inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. 73, primo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 contestato nel capo A) per non aver commesso il fatto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute per quest'ultimo in regime di equivalenza alla contestata recidiva, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 (capo K), 110 e 648 cod. pen. (capo L), 110 cod. pen., 73, primo e quarto comma, d.P.R. 309 del 1990 (capo M) in anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] brino per i reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 73, primo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo A), 110 cod. pen., 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895, 648 cod. pen. 73, primo comma, d.P.R. 309 del 1990 (secondo capo B) e 56 - 629 cod. pen. (capo E) in anni cinque, mesi otto di reclusione ed euro 30.000,00 di multa. 2. Con il capo A) dell'imputazione era stato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con più azioni esecutive del medesimo criminoso, detenuto e ceduto, in Anzio, Nettuno e Pescara, da gennaio 2023 ad aprile 2023, sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack, hashish e altre sostanze stupefacenti sintetiche. [OSCURATO:PERSONA] era stato, inoltre, contestato con il secondo dei capi distinti con la lettera "B" di avere illegalmente detenuto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 25 marzo 2023, in un terreno ubicato in Anzio, un fucile da caccia risultato provento di furto e dieci cartucce "a pallettoni" nonché di avere detenuto e occultato, nel medesimo luogo, un chilogrammo di cocaina, sette chilogrammi circa di hashish e trentaquattro grammi di chetamina e metamfetamina. Con l'ulteriore imputazione di cui capo E) era stato contestato allo [OSCURATO:PERSONA] di avere compiuto atti idonei e non equivoci a costringere [OSCURATO:PERSONA] a mettere a disposizione la propria abitazione per adibirla a luogo di detenzione e spaccio. Agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di avere detenuto illegalmente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in data 28 settembre 2023, nella propria abitazione sita in Nettuno, una pistola Beretta avente caricatore con tre proiettili (capo K), di avere ricevuto e occultato, in Eboli e Anzio, in epoca successiva e prossima al 9 aprile 2018, la suindicata 2pistola provento di furto (capo L) e, infine, di avere illecitamente detenuto, in data 28 settembre 2023, nella suindicata abitazione, gr. 359,5 di hashish e gr. 38,8 di cocaina (capo M). 3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 4. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione e travisamento in merito al mancato raggiungimento della prova richiesta per il capo A) nonché carenza di motivazione e contraddittorietà della sentenza "per violazione del divieto del bis in idem". Deduce, per quanto attiene alla violazione di tale divieto, che la Corte di appello non assolveva al dovere di motivazione sugli aspetti evidenziati dalla difesa nell'atto di appello; che la difesa chiedeva come fosse possibile che venisse negata la sovrapponibilità tra l'attività di cessione di stupefacente e i singoli fatti contestati per, poi, fondare le ragioni dell'esistenza di questa attività proprio in riferimento alle singole cessioni e ai sequestri; che la Corte basava la differenza degli episodi contestati sul solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse imputata del solo secondo capo; che la Corte territoriale non motivava come l'episodio del 25 marzo 2023 non configurasse un bis in idem rispetto al capo A) di imputazione e che i giudici di secondo grado si limitano a rispondere quanto già affermato nella sentenza di primo grado. Deduce, inoltre, che la Corte di appello cadeva in errore travisando le intercettazioni e confermando quanto riportato nella sentenza di primo grado senza che effettuasse un'analisi critica e oggettiva delle intercettazioni; che i giudici di secondo grado dimenticavano di motivare come dalle intercettazioni emergesse in modo inequivocabile il suo coinvolgimento; che la Corte di appello riteneva che nell'intercettazione il "[OSCURATO:PERSONA]" al quale doveva essere portato il quantitativo di stupefacente fosse proprio lui; che tale ricostruzione risultava in contrasto con il dato probatorio poiché non vi era riscontro che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse recato a casa sua; che, analogamente, anche in riferimento all'intercettazione in cui veniva utilizzato il nome "caca cazzi" la Corte riteneva che fosse inequivocabilmente a lui riferita; che appare illogico che il [OSCURATO:PERSONA] non potesse incontrare il [OSCURATO:PERSONA] alle 21,30 per dover andare di corsa dallo [OSCURATO:PERSONA] soltanto quattro ore e mezza dopo; che la carenza di motivazione si riscontrata anche nell'episodio dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA]; che la Corte territoriale si limitava a narrare che il [OSCURATO:PERSONA] veniva trovato vicino all'abitazione dello [OSCURATO:PERSONA] ma non considerava la possibilità che lo [OSCURATO:PERSONA] fosse un semplice 3acquirente; che era illogico sostenere il coinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA] sulla sola base del fatto che l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] avveniva non molto distante dall'abitazione dell'imputato; che è illogico ritenere che un soggetto fosse coinvolto in rete di spaccio solo perché vicino alla propria abitazione veniva arrestato un soggetto che si trovava in possesso di stupefacente; che i giudici di secondo grado, confermando quanto sostenuto anche dal giudice di primo grado, si contraddicevano poiché il 6 marzo 2023 allo [OSCURATO:PERSONA] veniva applicato l'aggravamento della misura cautelare e veniva eseguita una perquisizione presso l'abitazione che dava esito negativo per quanto attiene al ritrovamento del telefono; che, pertanto, non poteva sostenersi che egli fosse l'utilizzatore dell'utenza; che anche in riferimento alle conversazioni tra lui e il fratello la Corte territoriale travisava le conversazioni ritenendo che i due fratelli quando indicavano il "vecchio" si riferissero a lui; che appare illogico ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] avesse segnato il numero del ricorrente con il nome di "Bestia di Satana" per, poi, chiamarlo il "vecchio"; che i giudici di secondo grado travisavano il dato probatorio relativo alla conversazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che non vi sono elementi probatori o ulteriori intercettazioni che dimostrino che il pagamento che lo [OSCURATO:PERSONA] doveva allo Scalambrino fosse proveniente dal narcotraffico; che i giudici di merito ricostruivano la dinamica dei fatti in modo differente da come risultava dal materiale probatorio e che tali giudici si persuadevano di evidenza probatoria che non aveva una corrispondenza nella realtà risultante dalle conversazioni intercettate che nella sentenza venivano descritte. 4.2 Con il secondo motivo lamenta mancanza di motivazione e travisamento della prova per quanto attiene alla responsabilità penale relativa al secondo capo B) da cui discendeva un'errata applicazione della legge penale per la mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990. Deduce che appare illogico ritenere che lo [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dell'esistenza di ulteriori sostanze stupefacenti nel luogo indicato e che non ne facesse mai riferimento; che la Corte travisava la prova ritenendo che con il termine "cani" si facesse riferimento alle armi; che si travisava la prova perché le armi non venivano trovate insieme al quantitativo di stupefacente ma successivamente sul fondo del [OSCURATO:PERSONA]; che appare illogico che se costui fosse stato indicato per recuperare le armi si trovasse in luogo differente; che il travisamento della prova faceva discendere anche errata applicazione della legge penale sulla mancata riqualificazione della condotta dello [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990; che il quantitativo di 50 gr. rientrava nell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990; che la sentenza di questa Corte n. 45061 del 25 novembre 2022 fissa il limite 4per la cocaina in 150 gr. e che anche la modalità del fatto, essendo egli unicamente un acquirente, non rendevano ostativa la riqualificazione della fattispecie delittuosa della lieve entità. 4.3 Con il terzo motivo lamenta errata applicazione della legge penale in riferimento al capo C) ritenendo configurabile il reato di tentata estorsione e non la fattispecie di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen. Deduce, dopo aver riportato passi della sentenza impugnata, che la Corte territoriale riteneva che la costrizione di mettere a disposizione la propria abitazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] configurasse il danno richiesto per integrare la fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. in quanto riguardava un contenuto patrimoniale ma dimenticava in tale analisi che per mettere a disposizione il proprio appartamento il [OSCURATO:PERSONA] riceveva un corrispettivo economico; che, pertanto, si applicava in modo errato la legge penale poiché si riteneva danno una situazione che non incideva negativamente sull'assetto economico; che appare contraddittorio e illogico "ritenere che il pagamento di un canone per mettere a disposizione la propria abitazione, nonostante la messa a disposizione dell'immobile avvenisse sotto coartazione, possa comportare un danno sotto il profilo economico incidendo negativamente sul patrimonio della vittima". 5. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. 5.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 110 cod. pen., vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso di persone nei reati di cui ai capi K), L) e M) ed erronea applicazione della legge penale in tema di distinzione tra concorso e connivenza non punibile. Deduce che è stato ritenuto sussistente un suo contributo concorsuale basato su motivazione illogica e in violazione dei principi che regolano l'istituto del concorso; che la sentenza della Corte territoriale non individua alcun contributo attivo, materiale o morale da parte sua; che la motivazione si appiattisce su una presunzione di colpevolezza derivante dalla mera convivenza, trasformando un rapporto familiare in un indice di reità e violando il principio della personalità della responsabilità penale; che l'affermazione secondo cui la detenzione sarebbe stata "impossibile senza il consenso" è una mera congettura non supportata da alcun dato probatorio e, comunque, inidonea a fondare un'affermazione di responsabilità concorsuale richiedente un "quid pluris" rispetto alla mera tolleranza passiva; che la Corte territoriale interpreta in modo illogico la condotta collaborativa del [OSCURATO:PERSONA] al momento della perquisizione; che la consegna spontanea dello stupefacente e dell'arma non dimostra un suo dominio sui beni o un suo contributo alla detenzione; che tale gesto, unitamente alla circostanza che altro stupefacente 5sia stato rinvenuto in un luogo a lui ignoto, corrobora la tesi difensiva di una conoscenza solo parziale e di un mancato coinvolgimento attivo; che se fosse stato un concorrente attivo avrebbe verosimilmente conosciuto l'ubicazione di tutta la sostanza e che la motivazione della sentenza è meramente apparente poiché non indica gli elementi di fatto specifici dai quali desumere il suo contributo concorsuale limitandosi a desumerlo in via presuntiva dalla convivenza e dalla consegna di significato equivoco. 5.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990 e vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità con riferimento alla detenzione della cocaina. Deduce che la sentenza impugnata appare viziata atteso che la stessa ha rigettato la richiesta di riqualificazione del reato contestato nel reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990 non facendo buon governo dei principi statuiti da questa Corte con la sentenza Sez. 3, n. 32374 del 05/03/2021; che non sono stati presi in considerazione i parametri dettati dalla più recente giurisprudenza (sent. n. 45061/22); che la sentenza reca vizio di motivazione; che la sentenza ha escluso l'applicabilità della suindicata fattispecie in maniera uniforme per entrambi i fratelli senza valutare la differente posizione di [OSCURATO:PERSONA] che non risulta inserito in alcun contesto professionale; che tuttavia la sentenza in motivazione nega la derubricazione per le allarmanti modalità della condotta evidenzianti connotati di professionalità e deponenti per una rilevante offensività e che tale motivazione è manifestamente illogica e contraddittoria con riferimento alla sua posizione essendo egli incensurato e mai individuato nel contesto di cui al capo A). 6. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. 6.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990. Deduce che la sentenza impugnata appare viziata atteso che la stessa ha rigettato la richiesta di riqualificazione del reato contestato nel reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990 non facendo buon governo dei principi statuiti da questa Corte con sentenza Sez., n. 32374 del 05/03/2021, Rv. 281776-01, che ricorre l'ipotesi di lieve entità e che non sono stati presi in considerazione i parametri dettati dalla più recente giurisprudenza di legittimità (sent. n. 45061/229). 6.2 Con secondo motivo lamenta vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità con riferimento alla detenzione di cocaina. Deduce che la sentenza reca vizio di motivazione; che la sentenza, pur assolvendo il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo A), ha confermato la condanna per i reati di cui ai capi 6K), L) e M) e ha rigettato la richiesta di riqualificazione del fatto di cui al capo M) nell'ipotesi lieve entità; che la sentenza in motivazione si limita a statuire che le allarmanti modalità della condotta, evidenzianti connotati di professionalità, depongono per una rilevante offensività; che tale motivazione è manifestamente illogica e contraddittoria alla luce dell'esito assolutorio dal capo A); che tale assoluzione per non aver commesso il fatto ridimensiona radicalmente il suo ruolo e la sua pericolosità confinando la sua responsabilità alla mera detenzione di beni rinvenuti nell'abitazione familiare e che la sentenza omette completamente di considerare tale decisivo elemento nel valutare la sussistenza dell'ipotesi lieve. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per la migliore comprensione delle considerazioni che seguiranno devono rammentarsi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in attività di "spaccio" di stupefacenti emergeva da una conversazione telefonica del 9 febbraio 2023 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale veniva fatto riferimento a "[OSCURATO:PERSONA]" e da una seconda conversazione, avvenuta tra gli stessi soggetti, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] spiegava all'interlocutore di doversi recare presso "il caca cazzi", soggetto che veniva individuato nello [OSCURATO:PERSONA] poiché, successivamente alla conversazione, tramite telecamera, veniva notato il [OSCURATO:PERSONA] raggiungere l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ove si trovava lo [OSCURATO:PERSONA]. In data 28 febbraio 2023, alle ore 11,49, [OSCURATO:PERSONA] veniva ripreso mentre accedeva presso l'abitazione dello [OSCURATO:PERSONA]. Nel pomeriggio il [OSCURATO:PERSONA] veniva controllato e trovato in possesso di dieci dosi di crack. Dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] veniva captata ulteriore conversazione telefonica con la quale lo [OSCURATO:PERSONA], utilizzando l'utenza telefonica di [OSCURATO:PERSONA], chiamava [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], intimandogli di prendere contatti con un avvocato e lo avvisa che avrebbe mandato tale "GI" a recuperare i soldi e il telefono con la lista dei clienti memorizzata. Venivano, inoltre, captate conversazioni di interesse sul telefono di cui al RIT 34, deputato allo spaccio, e sul telefono di cui al RIT 36 relativo all'utenza di [OSCURATO:PERSONA]. Le conversazioni intercettate sono state riportate nella sentenza impugnata e, tra queste vi è, in particolare, quella del 6 marzo 2023, con la quale lo [OSCURATO:PERSONA] invitava l'interlocutore a recarsi in [OSCURATO:PERSONA] n. 8, poiché non poteva muoversi in quanto si trovava agli arresti domiciliari. In tale contesto, emergeva il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], il quale, in data 4 marzo 2023, veniva visto giungere presso l'abitazione ove lo [OSCURATO:PERSONA] si trovava agli arresti domiciliari. All'uscita dell'abitazione il [OSCURATO:PERSONA] veniva 7fermato è trovato in possesso, tra l'altro, di cocaina, hashish e crack. Ulteriore perquisizione presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] consentiva di rinvenire kg. 1.184,69 di hashish. Sempre dall'attività di intercettazione emergeva che in data 3 marzo 2023 lo [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava agli arresti domiciliari, tramite il telefono di [OSCURATO:PERSONA], chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] di mettere a disposizione la sua abitazione farne un centro logistico per attività criminale. Al rifiuto del [OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA] minacciava l'interlocutore per ottenere quanto da lui preteso. I fatti successivi relativi allo [OSCURATO:PERSONA] sono stati dettagliatamente ricostruiti nella sentenza di primo grado e sono stati richiamati nella sentenza impugnata nella parte relativa all'esame della posizione della coimputata [OSCURATO:PERSONA]. In sintesi, il monitoraggio di alcune conversazioni consentiva di accertare che lo [OSCURATO:PERSONA], con la partecipazione della coniuge [OSCURATO:PERSONA], incaricava [OSCURATO:PERSONA], con linguaggio convenzionale, di provvedere alla cura "della moto e dei cani". In data 25 marzo 2023 venivano rinvenuti sostanze stupefacenti del tipo cocaina, ketamina e hashish, un fucile marca Franchi semiautomatico e munizioni custoditi presso un terreno in Anzio di [OSCURATO:PERSONA] che, sulla base del tenore dei colloqui intercettati, venivano attribuiti allo [OSCURATO:PERSONA]. I fatti relativi ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] sono i seguenti. Il 28 settembre 2023 la polizia giudiziaria dava corso alla perquisizione dell'abitazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della madre degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] consegnava spontaneamente sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina nonché una pistola Beretta con munizioni, risultata provento di furto denunciato il 9 agosto 2014 ad Arezzo. Inoltre, come specificato nella sentenza di primo grado, veniva rinvenuta in un frigorifero ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish nonché un bilancino di precisione. 2. Il ricorso dello [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3. Il primo motivo di ricorso è generico quanto alla dedotta violazione del principio del ne bis in idem e manifestamente infondato nel resto. La Corte territoriale nel vagliare il motivo di gravame con cui si lamentava la violazione del suindicato principio ha ritenuto non fondata la doglianza «posto che le condotte contestate al capo c) integrano fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelle oggetto del capo a), peraltro posti in essere da soggetti parzialmente diversi ed ulteriori rispetto a quelle oggetto del capo a), peraltro posti in essere da soggetti parzialmente diversi ([OSCURATO:PERSONA] è imputata solo del capo c). [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, in ogni caso, ha riconosciuto il vincolo della 8continuazione tra i reati di cui ai predetti capo (sic) di talché, anche sotto il profilo sanzionatorio, l'eccezione è priva di fondamento». Sebbene sia evidentemente erronea l'argomentazione della Corte di appello con la quale si sostiene che il riconoscimento della continuazione farebbe venir meno l'interesse a dolersi del principio stabilito dall'art. 649 cod. proc. pen., il motivo di ricorso è generico poiché non espone, con le necessarie articolate argomentazioni, i motivi per i quali le condotte in argomento sarebbero diverse. Né appare illogica la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto che la condotta di detenzione di sostanze stupefacenti cui al secondo capo B) (indicato dalla Corte come capo C), fosse diversa da quella di cui al capo A) in ragione della parziale diversità dei compartecipi e, segnatamente, per la presenza in questi di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle ulteriori doglianze occorre rammentare che «In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto» (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 - 01) e che "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate» (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164 - 01). Ciò posto, le argomentazioni della difesa sulle intercettazioni si fondano su una lettura parcellizzata del contenuto delle conversazioni captate che non considera il complesso degli elementi emersi, dettagliatamente indicati dai giudici del merito, e in particolare, la condotta dello [OSCURATO:PERSONA] che dopo l'arresto [OSCURATO:PERSONA], soggetto con il quale si trovava in costante contatto, come dimostrano i messaggi vocali tra i due, mentre si trovava agli arresti domiciliari, in data 6 marzo 2023, rispondendo, alle ore 00,59, a interlocutore "gli dice di non essere Mario e se vuole può andare a via [OSCURATO:PERSONA] cv 8, se vuole può andare da lui. Gli fornisce indicazioni stradali per raggiungerlo, perché non si può muovere visto che sta agli arresti domiciliari" (prog. 3615, RIT 36 del 6 marzo 2023). La riferibilità della conversazione a [OSCURATO:PERSONA] emerge evidente dalla circostanza che lo stesso si trovava agli arresti domiciliari in [OSCURATO:PERSONA] n. 8 ove poco dopo veniva constatato l'arrivo di [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi di circostanza che, opportunamente valutata nel contesto complessivo, consente di escludere, ragionevolmente, che vi sia 9stata erronea attribuzione allo [OSCURATO:PERSONA] del contenuto delle telefonate in cui si faceva riferimento a tale "[OSCURATO:PERSONA]", a "caca cazzi" e al "vecchio" e dell'ulteriore conversazione avvenuta il 6 marzo 2023 alle ore 00:24 con la quale il soggetto indicato nel ricorrente, dopo aver chiesto all'interlocutore quanti amici fossero e avere avuto la riposta "tre piccoli singoli" , dice all'altro soggetto "che lo sta facendo venire a prendere per fargli vedere dove dovrà andare da oggi in poi per comperare...alnneno per questa settimana". Inoltre, la valutazione delle conversazioni non può essere disgiunta dagli eventi successivi al 6 marzo 2023, data in cui veniva eseguito nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] l'aggravamento della misura cautelare, da ritenersi logicamente successivo alle conversazioni avvenute in ora notturna, con la conduzione in carcere da dove lo [OSCURATO:PERSONA] dava istruzioni alla [OSCURATO:PERSONA] per la riscossione del denaro relativo a "documenti" e, soprattutto, utilizzando ulteriori termini convenzionali quali "moto" e "cani", ordinava il recupero della sostanza stupefacente e del fucile indicato nel secondo capo B dell'imputazione e minacciava anche che, in difetto della loro consegna, non avrebbe più pagato gli avvocati ("se oggi non me date i cani con la moto io non pago più gli avvocati ve lo dico"). Ulteriori doglianze, talune evidentemente su aspetti di dettaglio, sono prive di rilevanza nella complessiva tenuta logica della motivazione. 4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ribadito che il significato da attribuire alle conversazioni intercettate è di competenza dei giudici di merito, deve rilevarsi che non vi sono elementi per ritenere che la Corte territoriale abbia compiuto un'illogica lettura delle intercettazioni su cui si fonda la conferma dell'affermazione della responsabilità del ricorrente per i reati di cui al secondo capo B). Del tutto evidente la riferibilità dei termini "cani e moto" alle sostanze stupefacenti e alle armi rinvenute alla luce dell'intervento della polizia giudiziaria che, proprio sulla base di tali conversazioni, provvedeva al sequestro del fucile e delle sostanze stupefacenti. Né appare illogico il riferimento alle armi stante l'utilizzo di due distinti termini evocanti cose differenti. Né rileva che nel bigliettino con cui si richiedeva che fosse portata in carcere sostanza stupefacente vi fosse il riferimento a soli 50 grammi rispetto al maggior quantitativo sequestrato posto che il bigliettino si riferiva solo al quantitativo da portare in carcere. Infondate anche le doglianze relativa alla definizione giuridica del fatto relativo agli stupefacenti. Occorre rammentare che l'accertamento della lieve entità del fatto comporta la necessità di procedere a una valutazione complessiva degli indici di lieve entità elencati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, di vagliare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione e che il 10percorso valutativo deve riflettersi nella motivazione della decisione dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi della suindicata disposizione, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi (così in. motivazione Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 — 01) né tale criterio di valutazione è venuto meno con la sentenza di questa Corte n. 45061 2022 richiamata dal ricorrente. La Corte territoriale, richiamando le allarmanti modalità della condotta e la diversa natura delle sostanze stupefacenti, ha ritenuto che l'attività accertata costituisse manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente. Pertanto, trattasi di motivazione immune da vizi logico-giuridici non adeguatamente confutata dalla difesa. 5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente in relazione al delitto di tentata estorsione deduce che "Non ben si comprende ed appare contraddittorio e illogico ritenere che il pagamento di un canone per mettere a disposizione la propria abitazione, nonostante la messa a disposizione dell'immobile avvenisse sotto coartazione, possa comportare un danno sotto il profilo economico non incidendo negativamente sul patrimonio della vittima". Tuttavia, la doglianza si fonda sulla circostanza del pagamento di un canone che non risulta nella sentenza impugnata sicché il ricorrente, introducendo una circostanza estranea alla sentenza impugnata, non si confronta puntualmente con le argomentazioni contenute nella stessa, con ciò esponendosi al giudizio di inammissibilità. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza. Richiamate le considerazioni sopra espresse sull'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 deve rilevarsi che con la motivazione ancorché sintetica adottata dalla Corte territoriale in riferimento al capo M) è stato considerato, come elemento rilevante, che la condotta accertata, nonostante l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo A), costituisse in ogni caso manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente. Pertanto, trattasi di motivazione immune da vizi logico-giuridici non adeguatamente confutata dalla difesa.7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. La Corte territoriale, nel rigettare il gravame con cui si sosteneva che ricorresse un'ipotesi di connivenza non punibile, ha evidenziato come il ricorrente avesse consegnato lo stupefacente di cui al capo M) e la pistola di cui ai capi K) e L) spontaneamente, ha ritenuto che costituisse prova del concorso nei reati la stabile convivenza con il fratello [OSCURATO:PERSONA] e che si dovesse considerare «la circostanza che l'arma e gli stupefacenti non erano stati celati in un unico luogo riconducibile esclusivamente al fratello [OSCURATO:PERSONA] - come la detenzione riferibile ad uno solo dei soggetti presenti in casa avrebbe fondatamente fatto pensare - ma si (sic) erano stati occultati in parti comuni dell'immobile (in cucina e in salone) dove era presente anche un bilancino di precisione, notoriamente utilizzato per pesare la droga e confezionare dosi». Trattasi di motivazione che, a fronte del fatto che i due fratelli erano conviventi e che la collocazione dello stupefacente e dell'arma in parti comuni non è incompatibile con un comportamento meramente passivo, non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte in merito ai tratti distintivi tra concorso di persone e mera connivenza («In tema di stupefacenti, la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione e connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo casuale alla realizzazione del fatto», Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403 - 01; analogamente, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167 - 01; in tema di armi, Sez. 1, n. 2351 del 10/10/1985, Badolati, Rv. 172209 - 01). Deve, inoltre, rilevarsi che la Corte non è in grado di valutare il contenuto delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato menzionate nella sentenza di primo grado (pag. 35) stante il sintetico riferimento alle stesse. Pertanto, si impone l'annullamento della sentenza per nuovo giudizio. 8. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. La sentenza 12impugnata va invece annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidyfìteMassimo [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria °go, 22 G I U. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ss lisabett Arrabito 13
Sentenza Cassazione n. 22834/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris