Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10617/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eValentino [OSCURATO:PERSONA] e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1710/2023depositata il 6/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5048/2024Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 10617/2026Data pubblicazione 21/04/20261.- I signori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno prestatofideiussione a favore della società [OSCURATO:PERSONA] srl, nei confronti diUnicredit spa, con cui la società aveva un rapporto finanziario, ed a cui èsubentrata la società [OSCURATO:SOCIETA], che ha ottenuto decretoingiuntivo per l'importo di 8.298.291,29 di euro.I due fideiussori hanno proposto opposizione, rigettata dal Tribunale diChieti.La Corte di Appello di L’Aquila ha successivamente confermato la decisionede giudice di prime cure.Avverso la pronunzia della corte di merito la Bottari e il Ledda propongonoora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA], che ha prodottoanche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 132c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.Lamentano che la decisione di primo grado era del tutto carente dimotivazione, specialmente quanto ad una precisa questione da loro postaal Tribunale, e relativa alla violazione degli obblighi informativi di Fino

1. Ilgiudice di primo grado aveva risposto laconicamente, facendo riferimentoai documenti depositati dalla società mediante un link.

La motivazione siera risolta nel seguente argomento: E’ infondata la doglianza relativaad inosservanza dell’art. 4 c. 1 L. 130/90 avendo parte opposta provatoesistenza di “link” utile per la consultazione “de quo “ Si dolgono che la corte di merito abbia negato la nullità della sentenzaimpugnata sul presupposto che la motivazione c'era comunque ed eracomprensibile avendo il giudice di primo grado rinviato alla documentazionedepositata da Fino 1.Numero registro generale 5048/2024Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 10617/2026Data pubblicazione 21/04/2026Lamentano che la prova del fatto che quella laconica motivazione non erasufficiente è data dal fatto che la stessa Corte di Appello l'ha fraintesa: loroavevano eccepito la violazione dei doveri informativi, e si dolevano di undifetto di motivazione su tale punto, mentre la Corte di Appello ha ritenutoadeguatamente motivata la decisione quanto alla legittimazione attiva.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.E' apparente la motivazione che, seppure esistente graficamente, non ètuttavia adeguata al caso concreto, non è cioè riferibile alla questione postadalla parte in quanto espressa in termini generali ed astratti (Cass. 4166/2024) ovvero in quanto non consente di conoscere le ragioni della decisione(Cass. 6758/ 2022).Orbene nella specie i ricorrenti hanno in sede di gravame censurato lamotivazione della sentenza di primo grado in quanto inidonea a consentiredi intendere perché il giudice avesse ritenuto assolto l'obbligo informativoda parte della finanziaria.A fronte di tale censura la corte di merito ha affermato essere sufficienti leragioni su una diversa questione, quella della legittimazione passiva.Il che comporta apparenza della argomentazione.La motivazione resa dal giudice di appello non collima con il relativo motivodi impugnazione, volto a denunziare la mancanza di motivazione su unpunto diverso da quello in ordine al quale la corte di merito ha ritenutosufficiente la motivazione.A tale stregua, mentre i fideiussori hanno posto la questionedell'adempimento da parte della finanziaria degli obblighi informativi su diessa incombenti, la corte di merito ha per converso ritenuto adempiuta laprova della legittimazione attiva della stessa.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli2907, 2909 c.c. e 99 e 112 c.p.c.La questione è la seguente.Numero registro generale 5048/2024Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 10617/2026Data pubblicazione 21/04/2026In primo grado, sia pure in fase conclusionale, i due fideiussori avevanosollevato eccezione di difetto di legittimazione attiva di Fino 1, sulpresupposto che quest'ultima non aveva provato di essere cessionaria delcredito.La Corte di Appello ha ritenuto che la questione fosse stata decisa dalgiudice di primo grado, ma non impugnata in appello, e dunque che su diessa si era formato giudicato.Sostengono i ricorrenti che anche su tale punto la Corte di Appello hafrainteso la questione, ritenendo passato in giudicato un capo di sentenzadiverso da quello cui gli stessi ricorrenti facevano riferimento, e che non eraquello relativo alla legittimazione attiva, in sé, ma quello relativo alla provadel credito, e della sua cessione.[OSCURATO:PERSONA] 1 infatti aveva prodotto la relativa documentazione in viaipertestuale, ossia allegando un link, cliccato il quale si poteva accedere alladocumentazione relativa al credito vantato; link che invece non portava aidocumenti in questione.Lamentano i ricorrenti che il giudicato interno poteva dirsi formato soloed esclusivamente sulla questione della violazione da parte di Fino 1 agliobblighi informativi di cui alla Legge 133 del 1999 e non certamente sulladiversa questione della carenza di legittimazione e/o titolarità attivaall’azione da parte di Fino

1. In altri termini, i ricorrenti lamentano di avere sollevato eccezione di difettodi legittimazione attiva nella comparsa conclusionale; eccezione peròrilevabile d'ufficio, come dalla stessa corte d’Appello ammesso; epurtuttavia quest'ultima ha ritenuto che su tale eccezione si fosse giàpronunciato il giudice di primo grado, con statuizione non impugnata epertanto passata in giudicato.Si dolgono che la corte di merito abbia confuso la immotivata statuizionesugli obblighi informativi del giudice di primo grado in maniera con laNumero registro generale 5048/2024Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 10617/2026Data pubblicazione 21/04/2026statuizione sul difetto di legittimazione attiva, viceversa mai decisa ecomunque presente in atti e rilevabile d'ufficio.Eccezione dagli odierni ricorrenti ora riproposta.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.La statuizione di primo grado era del tutto apodittica, e la corte d’ppello l'haintesa come riferita alla questione della legittimazione attiva, quando inveceera riferita alla questione degli obblighi informativi.Pur avendo preso atto che dell’impugnazione mossa in ordine a taleaccertamento la corte d’appello ha invero affermato che, per difetto diimpugnazione, invece si era formato il giudicato: La difesa di parteappellante afferma che in primo grado si è discussa la questione dellatitolarità del diritto azionato da parte del cessionario Fino 1 e che il giudicedi primo grado avrebbe rigettato la relativa eccezione in due righe sicchéessa merita di essere riproposta .Orbene, l’affermazione dei giudici di appello sarebbe fondata ove sullaeccezione (relativa alla prova del credito e dunque alla legittimazione attiva)vi fosse stata pronuncia del giudice di primo grado, e la stessa fosse rimastanon impugnata.Emerge viceversa ex actis, da un lato, che una siffatta pronunzia non vi èstata; per altro verso, che l'intera questione era stata fatta oggetto digravame, e pertanto devoluta con l'atto di impugnazione, come ricostruitodalla stessa decisione impugnata: I motivo dell’atto di appello sono tre:i) il primo verte sulla nullità delle fideiussioni; ii) il secondo riguardal’insussistenza del credito per difetto di prova; iii) il terzo concerne ilmancato esperimento della mediazione obbligatoria . (p. 8 dellasentenza).A tale stregua, la statuizione di primo grado, invero meramente apoditticae contenente il riferimento ad un link -quale prova del credito- oggettod’impugnazione da parte degli odierni ricorrenti, che hanno denunciato ildifetto assoluto di motivazione al riguardo: impugnazione sufficeinte adNumero registro generale 5048/2024Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 10617/2026Data pubblicazione 21/04/2026evitare il giudicato, ammesso che quella statuizione avesse ad oggetto lalegittimazione attiva, anziché altro.Senza sottacersi che la motivazione della decisione impugnata non lasciainvero intendere quale accertamento contenesse il capo di decisioneimpugnato, e quale sia viceversa rimasto al di fuori dell’impugnazione.3.- Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 2° motivo, assorbito il3° [con il quale i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 2697 c.c. e115 c.p.c. ], consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di L’Aquila, che indiversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicatidisattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 1° e il 2° motivo di ricorso, dichiara assorbito il 3°motivo.

Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per lespese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/1/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eValentino [OSCURATO:PERSONA] e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1710/2023depositata il 6/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5048/2024Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 10617/2026Data pubblicazione 21/04/20261.- I signori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno prestatofideiussione a favore della società [OSCURATO:PERSONA] srl, nei confronti diUnicredit spa, con cui la società aveva un rapporto finanziario, ed a cui èsubentrata la società [OSCURATO:SOCIETA], che ha ottenuto decretoingiuntivo per l'importo di 8.298.291,29 di euro.I due fideiussori hanno proposto opposizione, rigettata dal Tribunale diChieti.La Corte di Appello di L’Aquila ha successivamente confermato la decisionede giudice di prime cure.Avverso la pronunzia della corte di merito la Bottari e il Ledda propongonoora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA], che ha prodottoanche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 132c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.Lamentano che la decisione di primo grado era del tutto carente dimotivazione, specialmente quanto ad una precisa questione da loro postaal Tribunale, e relativa alla violazione degli obblighi informativi di Fino 1. Ilgiudice di primo grado aveva risposto laconicamente, facendo riferimentoai documenti depositati dalla società mediante un link. La motivazione siera risolta nel seguente argomento: E’ infondata la doglianza relativaad inosservanza dell’art. 4 c. 1 L. 130/90 avendo parte opposta provatoesistenza di “link” utile per la consultazione “de quo “ Si dolgono che la corte di merito abbia negato la nullità della sentenzaimpugnata sul presupposto che la motivazione c'era comunque ed eracomprensibile avendo il giudice di primo grado rinviato alla documentazionedepositata da Fino 1.Numero registro generale 5048/2024Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 10617/2026Data pubblicazione 21/04/2026Lamentano che la prova del fatto che quella laconica motivazione non erasufficiente è data dal fatto che la stessa Corte di Appello l'ha fraintesa: loroavevano eccepito la violazione dei doveri informativi, e si dolevano di undifetto di motivazione su tale punto, mentre la Corte di Appello ha ritenutoadeguatamente motivata la decisione quanto alla legittimazione attiva.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.E' apparente la motivazione che, seppure esistente graficamente, non ètuttavia adeguata al caso concreto, non è cioè riferibile alla questione postadalla parte in quanto espressa in termini generali ed astratti (Cass. 4166/2024) ovvero in quanto non consente di conoscere le ragioni della decisione(Cass. 6758/ 2022).Orbene nella specie i ricorrenti hanno in sede di gravame censurato lamotivazione della sentenza di primo grado in quanto inidonea a consentiredi intendere perché il giudice avesse ritenuto assolto l'obbligo informativoda parte della finanziaria.A fronte di tale censura la corte di merito ha affermato essere sufficienti leragioni su una diversa questione, quella della legittimazione passiva.Il che comporta apparenza della argomentazione.La motivazione resa dal giudice di appello non collima con il relativo motivodi impugnazione, volto a denunziare la mancanza di motivazione su unpunto diverso da quello in ordine al quale la corte di merito ha ritenutosufficiente la motivazione.A tale stregua, mentre i fideiussori hanno posto la questionedell'adempimento da parte della finanziaria degli obblighi informativi su diessa incombenti, la corte di merito ha per converso ritenuto adempiuta laprova della legittimazione attiva della stessa.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli2907, 2909 c.c. e 99 e 112 c.p.c.La questione è la seguente.Numero registro generale 5048/2024Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 10617/2026Data pubblicazione 21/04/2026In primo grado, sia pure in fase conclusionale, i due fideiussori avevanosollevato eccezione di difetto di legittimazione attiva di Fino 1, sulpresupposto che quest'ultima non aveva provato di essere cessionaria delcredito.La Corte di Appello ha ritenuto che la questione fosse stata decisa dalgiudice di primo grado, ma non impugnata in appello, e dunque che su diessa si era formato giudicato.Sostengono i ricorrenti che anche su tale punto la Corte di Appello hafrainteso la questione, ritenendo passato in giudicato un capo di sentenzadiverso da quello cui gli stessi ricorrenti facevano riferimento, e che non eraquello relativo alla legittimazione attiva, in sé, ma quello relativo alla provadel credito, e della sua cessione.[OSCURATO:PERSONA] 1 infatti aveva prodotto la relativa documentazione in viaipertestuale, ossia allegando un link, cliccato il quale si poteva accedere alladocumentazione relativa al credito vantato; link che invece non portava aidocumenti in questione.Lamentano i ricorrenti che il giudicato interno poteva dirsi formato soloed esclusivamente sulla questione della violazione da parte di Fino 1 agliobblighi informativi di cui alla Legge 133 del 1999 e non certamente sulladiversa questione della carenza di legittimazione e/o titolarità attivaall’azione da parte di Fino 1. In altri termini, i ricorrenti lamentano di avere sollevato eccezione di difettodi legittimazione attiva nella comparsa conclusionale; eccezione peròrilevabile d'ufficio, come dalla stessa corte d’Appello ammesso; epurtuttavia quest'ultima ha ritenuto che su tale eccezione si fosse giàpronunciato il giudice di primo grado, con statuizione non impugnata epertanto passata in giudicato.Si dolgono che la corte di merito abbia confuso la immotivata statuizionesugli obblighi informativi del giudice di primo grado in maniera con laNumero registro generale 5048/2024Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 10617/2026Data pubblicazione 21/04/2026statuizione sul difetto di legittimazione attiva, viceversa mai decisa ecomunque presente in atti e rilevabile d'ufficio.Eccezione dagli odierni ricorrenti ora riproposta.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.La statuizione di primo grado era del tutto apodittica, e la corte d’ppello l'haintesa come riferita alla questione della legittimazione attiva, quando inveceera riferita alla questione degli obblighi informativi.Pur avendo preso atto che dell’impugnazione mossa in ordine a taleaccertamento la corte d’appello ha invero affermato che, per difetto diimpugnazione, invece si era formato il giudicato: La difesa di parteappellante afferma che in primo grado si è discussa la questione dellatitolarità del diritto azionato da parte del cessionario Fino 1 e che il giudicedi primo grado avrebbe rigettato la relativa eccezione in due righe sicchéessa merita di essere riproposta .Orbene, l’affermazione dei giudici di appello sarebbe fondata ove sullaeccezione (relativa alla prova del credito e dunque alla legittimazione attiva)vi fosse stata pronuncia del giudice di primo grado, e la stessa fosse rimastanon impugnata.Emerge viceversa ex actis, da un lato, che una siffatta pronunzia non vi èstata; per altro verso, che l'intera questione era stata fatta oggetto digravame, e pertanto devoluta con l'atto di impugnazione, come ricostruitodalla stessa decisione impugnata: I motivo dell’atto di appello sono tre:i) il primo verte sulla nullità delle fideiussioni; ii) il secondo riguardal’insussistenza del credito per difetto di prova; iii) il terzo concerne ilmancato esperimento della mediazione obbligatoria . (p. 8 dellasentenza).A tale stregua, la statuizione di primo grado, invero meramente apoditticae contenente il riferimento ad un link -quale prova del credito- oggettod’impugnazione da parte degli odierni ricorrenti, che hanno denunciato ildifetto assoluto di motivazione al riguardo: impugnazione sufficeinte adNumero registro generale 5048/2024Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 10617/2026Data pubblicazione 21/04/2026evitare il giudicato, ammesso che quella statuizione avesse ad oggetto lalegittimazione attiva, anziché altro.Senza sottacersi che la motivazione della decisione impugnata non lasciainvero intendere quale accertamento contenesse il capo di decisioneimpugnato, e quale sia viceversa rimasto al di fuori dell’impugnazione.3.- Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 2° motivo, assorbito il3° [con il quale i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 2697 c.c. e115 c.p.c. ], consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di L’Aquila, che indiversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicatidisattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1° e il 2° motivo di ricorso, dichiara assorbito il 3°motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per lespese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/1/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10617/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris