CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2024
Cassazione n. 20466/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03RM80C) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di rissa (capo A) commesso in data 1 luglio 2016; mentre ha assolto l'imputato dal delitto di danneggiamento (capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il deduce inosservanza dell'art. 512 cod. proc. pen. perché le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa sarebbero state acquisite in assenza dei requisiti richiesti dalla norma: le ricerche del testimone, cittadino bulgaro non sono state esaurienti; l'irreperibilità del testimone era prevedibile dato che si trattava di soggetto privo di fissa dimora. 3. L'eccezione di inutilizzabilità non è manifestamente infondata, soprattutto in punto di prevedibilità della successiva irreperibilità del testimone. Va allora rilevato che, non risultando sospensioni, in data 1 luglio 2024 è maturato il termine massimo di prescrizione di prescrizione del reato di cui al capo A) ancora sub 'udite Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato deve essere dichiarato estinto. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deci