CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2021
Cassazione n. 42657/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 18/09/2020 del TRIBUNALE dì PIACENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Giuseppe LOCATELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che sì riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accogli mento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Piacenza, quale giudice di appello, sull'impugnazione della parte civile, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città - che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia - ha ribaltato il verdetto assolutorio, ai soli effetti civili, condannando l'imputato al risarcimento dei danni cagionati alla persona offesa. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi. 2.1. Violazione dell'art. 603 co. 3-bis cod. proc. pen. e correlato vizio della motivazione. La Corte di appello ha omesso di rinnovare la prova dichiarativa, pur essendo pervenuta all'opposto esito decisorio sulla base di una diversa valutazione della stessa, rispetto al primo giudice. D'altro canto, manca la motivazione rafforzata. 2.2. Erronea applicazione dell'art. 612 cod. pen., dal momento che, dall'istruttoria dibattimentale, non è emerso che le parole incriminate fossero state rivolte all'indirizzo della persona offesa, in tal senso i testi avendo riferito di una loro soggettiva deduzione; cosicchè, la persona offesa risulta essere indeterminata. 2.3. Vizio della motivazione, giacchè la sentenza impugnata ha, solo genericamente e assertivamente, giustificato il ribaltamento, violando il canone interpretativo accreditato fin dalle Sezioni Unite Mannino. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato, in modo assorbente, il primo motivo di ricorso, e la sentenza impugnata deve essere annullata, agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito. 2. Occorre, innanzitutto, considerare che la Corte di appello è giunta alla condanna risarcitoria in seguito all'appello della sola parte civile. 2.1. Nella giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente affermato - sulla base di una coordinata esegesi di successivi approdi delle Sezioni Unite, con le sentenze Dasgupta (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267489 ), Patalano (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269787) e Pavan (Sezioni Unite n. 4426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112) - che il giudice d'appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez. 6 - , n. 12215 del 12/02/2019, Rv. 275167, Sez. 5 - , n. 38082 del 04/04/2019 Rv. 276933),venendo in rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica (Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019 Rv. 277000).2.2. Il principio di diritto testè delineato mantiene validità anche all'esito dell'entrata in vigore del comma 3 -bis dell'art. 603 cod. proc. pen., introdotto con l'art. 1, comma 58, della legge n. 103 del 23/06/2017 - con decorrenza dal 03/08/2017, con cui il legislatore - codificando (soltanto) il primo principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite nella sentenza Dasgupta - ha statuito che "nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa il giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale": in tal senso, il recente approdo delle Sezioni Unite "Cremonini" (Sez. U n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228). 2.2. Fatta tale premessa, si osserva che la sentenza impugnata ha fondato il ribaltamento decisorio su una riconsiderazione del narrato della parte civile, ma ha omesso la rinnovazione istruttoria, ignorando la previsione di cui all'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. e ormai accreditati principi di diritto in tema di ribaltamento, in pejus, di pronuncia assolutoria di primo grado. Infatti, deve ormai ritenersi pacifico, secondo gli approdi di questa Corte di legittimità, che la riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado - nel postulare un giudizio dì colpevolezza conforme al parametro "dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" suscettibile di scardinare il pronunciamento liberatorio - impone al giudice del gravame il rispetto di due regulae iuris: per un verso, il ribaltamento deve poggiare su una motivazione c.d. rafforzata; per altro verso, qualora scaturisca da un diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, la riforma presuppone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e ciò anche quando si tratti di sentenza resa all'esito del giudizio abbreviato. 2.2.1. In particolare, quanto al primo profilo, le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve, quindi, corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638), mettendo in luce le carenze e le aporie, che ne giustifichino l'integrale riforma ( Sez. 2 n. 50643 del 18711/2014, Rv. 261327), dando conto delle ragioni della relativa incompletezza, e non può, invece, limitarsi a imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato ( Sez. 6 n. 10130 del 20/02/2015, Rv. 262907). Si afferma, in sostanza, che la decisione di secondo grado, che vada di contrario avviso rispetto al decisum di primo grado, in punto di penale responsabilità deve essere sorretta da una motivazione cd. rafforzata ( cfr. anche Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 Ud. (dep. 03/04/2018 ), Troìse, Rv. 272430 - 01).2.2.2. Quanto al secondo profilo, il più ampio consesso di questa Corte ha affermato che è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma I, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma I, cod. proc. pen., la sentenza dì appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata (Sez. U, n.27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492; Sez. Un. n. 18620 del 19/01/2017, Pata la no). 2.3. Il diritto vivente si è orientato nel senso che, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio" (Sez. 2 - , n. 13953 del 21/02/2020 Rv. 279146). Questo perché un "fatto" non sempre presenta una consìstenza oggettiva dì natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione, che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso, pertanto, mediato (Sez. 5 n. 27751 del 24/05/2019 Ud. (deo. 21/06/2019) Rv. 276987 ; conf. Sez. 3 - , n. 16444 del 04/02/2020 Rv. 279425). 2.4. Alla luce di quanto osservato, quel che deve essere verificato è se, nel caso di specie, siano stati violati i limiti e la portata dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, in presenza dì riforma in appello dì una sentenza dì assoluzione. Seguendo le delineate coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata, oltre a non offrire la necessaria motivazione rafforzata, fonda, con tutta evidenza ( per come testualmente affermato a pg. 3: "....elementi che fanno ritenere attendibili le dichiarazioni rese dalla parte civile"), la propria decisione su una diversa valutazione della prova dichiarativa - in specie, la deposizione della persona offesa, ritenuta poco credibile e scarsamente attendibile dal primo giudice - e, senza procedere alla rinnovazione istruttoria di detta prova decisiva, perviene a una diversa ricostruzione del corredo probatorio di natura dichiarativa, costituito, oltre che dalla deposizione della persona offesa, anche dalla narrazione che, dei fatti, hanno offerto gli altri testimoni. La diversa valutazione in ordine alla attendibilità della prova dichiarativa, finalizzata al ribaltamento assolutorio di primo grado, imponeva al Giudice dell'impugnazione la rinnovazione del relativo esame, la cui omissione vizia la sentenza impuganta. 2.5. Sulla scorta delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio sulle statuizioni civili, con rinvio dinanzi alla Corte d'appello civile a norma ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., tenendo presente il principio di diritto recentemente declinato dalla già citata sentenza "Cremonini" , secondo cui - in ragione della autonomia del giudizio civile di "rinvio", sia in senso strutturale sia in senso funzionale - verificatosi un giudicato agli effetti penali, all'illecito civile tornano ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale (Sez. U n. 22065 del 28/01/2021 Ud. (dep. 04/06/2021 ), Cremoniní, Rv. 281228 - 01 ). 2.6. Gli altri motivi sono assorbiti, mentre deve essere rimessa al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese tra le parti sostenute nel giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche la liquidazione delle sp