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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 febbraio 2021

Cassazione n. 37838/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 aprile 2012 il Tribunale di Ravenna, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 590 cod. pen. e 189, comma 6, C.d.S. a lui ascritti, commessi in data 20 luglio 2007, e per l'effetto lo condannava — ritenuto il vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed applicata la riduzione per il rito - alla pena finale di mesi 3 e giorni 10 reclusione, con sospensione della patente di guida per 1 anno.

2. Con atto del 14 settembre 2012 il difensore del Cantalupo proponeva appello avverso l'indicata sentenza, che — ai sensi degli artt. 581, lett. c), 591 e 592 cod. proc. pen. - veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Bologna con ordinanza del 24 settembre 2020.

La Corte territoriale, specificate le nuove disposizioni introdotte con la riformulazione dell'art. 581 cod. proc. pen., nonché i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, aveva, in particolare, dichiarato l'inammissibilità dell'appello nella ritenuta carenza del requisito della specificità dei motivi.

Tale difetto, a dire dei giudici di secondo grado, si configurerebbe non solo nell'ipotesi di genericità ed indeterminatezza dei motivi, ma anche nel caso in cui l'appellante si limiti a riproporre argomentazioni già sottoposte al primo giudice e da questi vagliate, senza, tuttavia, indicare quali siano in fatto ed in diritto i punti della decisione impugnata meritevoli di censura, con precisazione dei relativi motivi.

In applicazione di tali principi, la Corte di appello aveva ravvisato l'esistenza di un difetto di correlazione tra l'appello e l'impugnata decisione di primo grado, osservando come l'effettuata richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite, giustificato dalla confessione resa, non avesse tenuto conto del fatto che il Tribunale di Ravenna gli aveva già concesso le circostanze attenuanti generiche in ragione della sussistenza di un simile presupposto, così come l'applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno fosse stata richiesta senza tener conto di aspetti, di incidenza contraria, accertati nella pronuncia di prime cure.

Per la Corte di appello, in definitiva, «l'assenza di correlazione tra impugnazione e ratio decidendi del provvedimento impugnato rende irrituale lo stesso momento genetico del gravame (che risulta inidoneo ab origine allo scopo che la legge le assegna), e tale vizio viene sanzionato dalla legge con l'inammissibilità».

2. Avverso l'indicata ordinanza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione degli artt. 581 e 591, comma 2, in relazione all'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.

Deduce il ricorrente l'erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'appello sia sotto il profilo del merito, ritenendo che il giudice di secondo grado avrebbe espresso un giudizio di manifesta infondatezza comunque insufficiente a configurare la dichiarata inammissibilità dell'impugnazione, che in ragione di una ritenuta violazione dei principi regolanti la successione di leggi processuali nel tempo.

Per il ricorrente, in particolare, sarebbe stato applicato il nuovo testo dell'art. 581 cod. proc. pen., come novellato dalla

I. n. 103 del 2017, ad un atto di appello proposto nel 2012, per cui esso sarebbe stato dichiarato inammissibile in ossequio ad una legge, applicata retroattivamente di molti anni, non ancora in vigore al momento della sua presentazione.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto ricorso è fondato, per cui il Collegio è tenuto a prendere atto dell'intervenuta prescrizione dei reati oggetto di contestazione, disponendo il conseguente annullamento senza rinvio sia dell'impugnata ordinanza della Corte di appello di Bologna che della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado.

2. Nella fattispecie, infatti, trova applicazione il principio, reiteratamente affermato da parte di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 7982 del 11/02/2021, Lamura, Rv. 280599-01; Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, dep. 2020, Olmo, P.v. 277440-01), per cui ai fini dell'applicabilità dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - nella versione introdotta dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui l'impugnazione si propone, a pena di inammissibilità, con atto contenente l'enunciazione specifica dei motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta - occorre far riferimento alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità del gravame, sicché la nuova disposizione non trova applicazione con riguardo ai ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore.

Nel caso di specie l'appello è stato proposto con atto del 14 settembre 2012, perciò molti anni prima della modifica dell'art. 581 cod. proc. pen. introdotta dalla

I. n. 103 del 2017, di cui, all'evidenza, non si poteva tener conto.

3. La fondatezza del motivo indicato fa ritenere ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, inducendo alla conseguente declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

La relativa commissione, infatti, risale al 20 luglio 2007, per cui già al 25 marzo 2015 (considerati i periodi di sospensione intervenuti) - e cioè più di cinque anni prima dell'impugnata ordinanza di secondo grado - era decorso il termine prescrizionale massimo previsto per i reati in imputazione.

E', poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito.

Ed infatti, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.

Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01).

Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese nella sentenza di primo grado.

Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (cioè presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia dell'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza della Corte di appello di Bologna e della sentenza del Tribunale di Ravenna per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza del Tribunale di Ravenna del 6.04.2012 NRG 1090/2011 perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 aprile 2012 il Tribunale di Ravenna, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 590 cod. pen. e 189, comma 6, C.d.S. a lui ascritti, commessi in data 20 luglio 2007, e per l'effetto lo condannava — ritenuto il vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed applicata la riduzione per il rito - alla pena finale di mesi 3 e giorni 10 reclusione, con sospensione della patente di guida per 1 anno. 2. Con atto del 14 settembre 2012 il difensore del Cantalupo proponeva appello avverso l'indicata sentenza, che — ai sensi degli artt. 581, lett. c), 591 e 592 cod. proc. pen. - veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Bologna con ordinanza del 24 settembre 2020. La Corte territoriale, specificate le nuove disposizioni introdotte con la riformulazione dell'art. 581 cod. proc. pen., nonché i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, aveva, in particolare, dichiarato l'inammissibilità dell'appello nella ritenuta carenza del requisito della specificità dei motivi. Tale difetto, a dire dei giudici di secondo grado, si configurerebbe non solo nell'ipotesi di genericità ed indeterminatezza dei motivi, ma anche nel caso in cui l'appellante si limiti a riproporre argomentazioni già sottoposte al primo giudice e da questi vagliate, senza, tuttavia, indicare quali siano in fatto ed in diritto i punti della decisione impugnata meritevoli di censura, con precisazione dei relativi motivi. In applicazione di tali principi, la Corte di appello aveva ravvisato l'esistenza di un difetto di correlazione tra l'appello e l'impugnata decisione di primo grado, osservando come l'effettuata richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite, giustificato dalla confessione resa, non avesse tenuto conto del fatto che il Tribunale di Ravenna gli aveva già concesso le circostanze attenuanti generiche in ragione della sussistenza di un simile presupposto, così come l'applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno fosse stata richiesta senza tener conto di aspetti, di incidenza contraria, accertati nella pronuncia di prime cure. Per la Corte di appello, in definitiva, «l'assenza di correlazione tra impugnazione e ratio decidendi del provvedimento impugnato rende irrituale lo stesso momento genetico del gravame (che risulta inidoneo ab origine allo scopo che la legge le assegna), e tale vizio viene sanzionato dalla legge con l'inammissibilità». 2. Avverso l'indicata ordinanza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione degli artt. 581 e 591, comma 2, in relazione all'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen. Deduce il ricorrente l'erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'appello sia sotto il profilo del merito, ritenendo che il giudice di secondo grado avrebbe espresso un giudizio di manifesta infondatezza comunque insufficiente a configurare la dichiarata inammissibilità dell'impugnazione, che in ragione di una ritenuta violazione dei principi regolanti la successione di leggi processuali nel tempo. Per il ricorrente, in particolare, sarebbe stato applicato il nuovo testo dell'art. 581 cod. proc. pen., come novellato dalla I. n. 103 del 2017, ad un atto di appello proposto nel 2012, per cui esso sarebbe stato dichiarato inammissibile in ossequio ad una legge, applicata retroattivamente di molti anni, non ancora in vigore al momento della sua presentazione. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è fondato, per cui il Collegio è tenuto a prendere atto dell'intervenuta prescrizione dei reati oggetto di contestazione, disponendo il conseguente annullamento senza rinvio sia dell'impugnata ordinanza della Corte di appello di Bologna che della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado. 2. Nella fattispecie, infatti, trova applicazione il principio, reiteratamente affermato da parte di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 7982 del 11/02/2021, Lamura, Rv. 280599-01; Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, dep. 2020, Olmo, P.v. 277440-01), per cui ai fini dell'applicabilità dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - nella versione introdotta dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui l'impugnazione si propone, a pena di inammissibilità, con atto contenente l'enunciazione specifica dei motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta - occorre far riferimento alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità del gravame, sicché la nuova disposizione non trova applicazione con riguardo ai ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore. Nel caso di specie l'appello è stato proposto con atto del 14 settembre 2012, perciò molti anni prima della modifica dell'art. 581 cod. proc. pen. introdotta dalla I. n. 103 del 2017, di cui, all'evidenza, non si poteva tener conto. 3. La fondatezza del motivo indicato fa ritenere ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, inducendo alla conseguente declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. La relativa commissione, infatti, risale al 20 luglio 2007, per cui già al 25 marzo 2015 (considerati i periodi di sospensione intervenuti) - e cioè più di cinque anni prima dell'impugnata ordinanza di secondo grado - era decorso il termine prescrizionale massimo previsto per i reati in imputazione. E', poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito. Ed infatti, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese nella sentenza di primo grado. Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (cioè presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia dell'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza della Corte di appello di Bologna e della sentenza del Tribunale di Ravenna per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza del Tribunale di Ravenna del 6.04.2012 NRG 1090/2011 perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Rom
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