CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 39877/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 25.05.2015 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di ani tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui agli articoli 624 bis e 625, n.2 cod. pen. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen. 3. Il motivo proposto è riproduttivo e si risolve nella pedissequa reiterazione di doglianze già vagliate e disattese con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 3 della sentenza impugnata). Sul punto, la Corte di legittimità ha più volte ribadito che, in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose ogniqualvolta il soggetto, per commettere il reato, fa uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo innmutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui (Sez.5, n. 53984 del 26/10/2017, Rv. 271889; Sez.5, n. 641 del 30/10/2013, Rv. 257949). Nel caso di specie, la Corte di merito, in applicazione del principio richiamato ha ritenuto sussistente l'aggravante in parola in quanto il [OSCURATO:PERSONA] ha forzato, con l'ausilio di un cacciavite, l'apertura delle porte per accedere agli uffici della [OSCURATO:PERSONA] ove si è consumato il furto. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 25 novembre 2025.