CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 22102/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,2399 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 386/2025 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 11/08/2025 R.G.N. 611/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dalla Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2399/20261. Con avviso di addebito n. 378 2023 00004060 11 000,Numero di raccolta generale 22102/2026emesso il 9 ottobre 2023 e notificato il 5 dicembre 2023, lD’IaNta PpuSbb licazione 27/06/2026intimava al sig. [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro309.289,13, a titolo di contributi e accessori asseritamente dovutialla Gestione commercianti per il periodo da aprile 2003 adicembre 2022.2. Il destinatario proponeva opposizione, deducendo, perquanto qui rileva, la prescrizione quinquennale del credito,l’inapplicabilità di un giudicato esterno estensibile oltre il periododal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2008, l’abuso del diritto per laformazione di un nuovo titolo esecutivo in presenza del giudicato,l’applicabilità dell’art. 8 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, l’erronearipartizione dell’onere probatorio, gravante sull’INPS quanto aifatti costitutivi della pretesa.3. Il Tribunale respingeva l’opposizione, ritenendo, in sintesi,che la qualificazione giuridica risultante dall’accertamento ispettivodel 2008 e dal contenzioso definito con sentenza della Corted’appello di Bologna n. 671/2013, nonché con ordinanza di questaCorte n. 14972/2020, legittimasse l’iscrizione alla Gestionecommercianti; che l’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957 non fosseapplicabile per difetto di un valido rapporto assicurativo nellagestione dipendenti; che la prescrizione fosse stata interrotta e,comunque, non fosse maturata per effetto del pregresso giudizio;che non ricorressero i presupposti per qualificare i versamenti allagestione dipendenti, eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., comeadempimento del terzo ai sensi degli artt. 1180 e 1181 c.c.4. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 611/2025(pubblicata l’11 agosto 2025), rigettava l’impugnazione del sig.[OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di primo grado.5. In particolare, la Corte territoriale riteneva non applicabilel’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957, sul rilievo che essopresupponesse l’esistenza di un valido rapporto assicuratNivumoe reo rceghisetro, generale 22400/2025Numero sezionale 2399/2026nella specie, il rapporto subordinato, in relazione al quale eranoNumero di raccolta generale 22102/2026stati versati i contributi, dovesse considerarsi inesistente siDna tad paublb licazione 27/06/20261994; reputava, inoltre, utilizzabile, ai fini della decisione,l’accertamento del 2008 e il contenuto delle decisioni rese nelrelativo contenzioso, ravvisando un effetto preclusivo di giudicatoesterno, in virtù dell’ordinanza di questa Corte n. 14972/2020,quanto all’insussistenza della subordinazione; escludeva, infine, laconfigurabilità dell’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. eriteneva infondata l’eccezione di prescrizione, in ragionedell’effetto interruttivo della domanda giudiziale sino al passaggioin giudicato del 14 luglio 2020.6. Avverso tale sentenza il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a tredici motivi, ulteriormente illustrati conmemoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.7. L’INPS ha resistito con controricorso.8. All’esito della discussione, sentito il relatore, il Collegio hariservato la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, esposto alle pagine 25-29 del ricorso,lettere da a) a d), il ricorrente denuncia la nullità della sentenza,ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa motivazione in ordine:all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del1957; al riconoscimento di efficacia decisiva agli accertamentiispettivi nonostante l’opposizione proposta; al riconoscimento delgiudicato esterno nella sentenza n. 671/2013 della Corte d’appellodi Bologna e nell’ordinanza n. 14972/2020 di questa Corte;all’applicazione degli artt. 1180 e 1181 c.c.; nonché al valore digiudicato attribuito all’ordinanza ammissiva della c.t.u. disposta inaltro giudizio.1.1. Con il terzo motivo, esaminato congiuntamenteN uamle rpo rreigmistroo generale 22400/2025Numero sezionale 2399/2026per ragioni di omogeneità, la parte ricorrente denunciaNumero di raccolta generale 22102/2026nuovamente la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 132, coDmatam puabb licazione 27/06/20262, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., conriguardo all’applicazione degli artt. 1180 e 1181 c.c.1.2. I motivi, che denunciano il medesimo vizio di motivazionee possono essere esaminati congiuntamente, vanno ritenutiinfondati.1.3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, aseguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante,ossia la mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale egrafico, la motivazione meramente apparente, il contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessao obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. U., n. 8053 del2014; Sez. U., n. 22232 del 2016; Cass. n. 13977 del 2019). Lamotivazione è solo apparentemente esistente quando, purgraficamente presente, non consente di percepire il fondamentodella decisione e si risolve in argomentazioni obiettivamenteinidonee a rendere intellegibile il ragionamento del giudice, ovveroin formule di mero stile, standardizzate e non riferibili al casoconcreto.1.4. Tale evenienza non ricorre nella specie.La Corte territoriale, pur con argomentazione per taluni profiliopinabile nel merito, per quanto di seguito si dirà, ha comunqueesplicitato la propria ratio decidendi, facendo leva sull’asseritainapplicabilità dell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957 per difetto diun valido rapporto assicurativo, sulla valorizzazione del precedenteaccertamento ispettivo e delle decisioni rese nel relativocontenzioso, sulla ritenuta efficacia preclusiva del giudicatoesterno, sulla non configurabilità dell’adempimento del terzo,Numero registro generale 22400/2025nonché sull’effetto interruttivo del precedente giudizio ai fini dNuemllearo sezionale 2399/2026Numero di raccolta generale 22102/2026prescrizione. Si tratta di un percorso argomentativo che consenteData pubblicazione 27/06/2026di individuare il fondamento della decisione e di censurarlo sulpiano della violazione di legge o dell’erronea ricostruzione deipresupposti applicativi delle norme richiamate, ma non integra, neirigorosi limiti dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., una nullità permotivazione apparente. Resta fermo che le censure relative allacorrettezza giuridica di tali affermazioni vanno esaminate neisuccessivi motivi.2. I motivi quinto, sesto e settimo, in quanto logicamenteprioritari, sono esaminati con precedenza rispetto agli altri, ai finidella più ordinata trattazione delle questioni devolute.2.1. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazionedegli artt. 2697 e 2909 c.c. e delle regole ermeneutiche,assumendo che il giudicato formatosi sulla sentenza n. 671/2013,confermata dall’ordinanza n. 14972/2020, sarebbe circoscritto alperiodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2008 e non conterrebbealcun accertamento idoneo a vincolare, per periodi diversi, i dirittie i doveri delle parti.2.2. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce il travisamentodella prova, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.2.3. Con il settimo motivo, il ricorrente censura la ripartizionedell’onere probatorio, deducendo che la sentenza avrebbe posto asuo carico la prova della subordinazione, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.2.4. I motivi quinto, sesto e settimo, per la loro connessione,possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.2.4. Va premesso che, contrariamente a quanto postulato dallasentenza impugnata, il rapporto contributivo non può essereconfigurato, agli effetti del giudicato, come rapporto unitario didurata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, intema di obbligazioni contributive, la diversità dei pNeumrieorod rei gisdtroi generale 22400/2025Numero sezionale 2399/2026debenza, pur nell’identità dei termini di riferimento e diNumero di raccolta generale 22102/2026connotazione del rapporto, basta a far configurare quali disDtiantat piu bib licazione 27/06/2026rapporti contributivi ad essi afferenti; ne consegue che il giudicenon può stabilire, con efficacia di giudicato, che anche per il futurol’obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, poiché,per tale parte, verrebbe a pronunciarsi su un rapporto del qualenon si sono ancora realizzati tutti i presupposti.Tale principio, enunciato da Cass., Sez. U., n. 10933 del 1997,è stato costantemente ribadito, tra le altre, da Cass. n. 7981 del2016, da Cass. n. 30853 del 2021 e, da ultimo, da Cass. n. 23917del 2025, Cass. n. 23921 del 2025 e Cass. n. 30476 del 2025. Inquesta prospettiva, l’accertamento compiuto con riferimento alperiodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2008 non poteva essereautomaticamente proiettato sui periodi successivi sino al 2022, indifetto di una verifica circa la sussistenza, per ciascuna distintaannualità o frazione di annualità, dei presupposti fattuali e giuridicidella pretesa contributiva azionata. Né la Corte territoriale haindividuato un elemento costitutivo effettivamentetendenzialmente permanente, idoneo, nei rigorosi limiti ammessidalla giurisprudenza, a spiegare effetti oltre il periodo già oggettodi accertamento.Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha sì chiarito chel’accertamento concernente una qualità soggettiva della parteobbligata, quando integri un elemento costitutivo dell’obbligazionea carattere tendenzialmente permanente, può estendere i proprieffetti ai periodi successivi, salva prova contraria; ma ha, allostesso tempo, precisato che tale efficacia non opera per i periodianteriori (Cass. n. 2130 del 2018) e che, comunque, l’estensionepostula l’effettiva identità dell’elemento permanente accertato e lasua perdurante invariabilità in fatto (Cass. n. 27009 del 2018).Resta, dunque, estranea al presente giudizio l’ipotesi in cui ilprecedente accertamento concerna un punto fondNaummeeron retgaisltreo generale 22400/2025Numero sezionale 2399/2026comune, davvero stabile e non variabile da periodo a periodo. NelNumero di raccolta generale 22102/2026caso in esame, invece, la Corte d’appello ha ritenuto “pacifiDcaata” p uebb licazione 27/06/2026“definita con valore di giudicato” l’insussistenza dellasubordinazione dall’ottobre 1994 in poi, valorizzandol’accertamento contenuto nel giudizio definito con ordinanza n.14972/2020, relativo al solo periodo 2003-2008, e da ciò ha fattodiscendere la legittimità della pretesa contributiva sino al 2022,senza chiarire quali fatti permanenti sarebbero stati accertati e,soprattutto, senza verificare la necessaria identità oggettiva tra ilpetitum e la causa petendi dei due giudizi. La conclusione non èinfirmata dagli arresti che, in linea con i principi elaborati inmateria tributaria, ammettono una proiezione del giudicato inpresenza di qualificazioni giuridiche o altri elementi preliminari dicarattere tendenzialmente permanente, poiché anche tali decisioniescludono qualsivoglia estensione automatica e richiedono che chiinvoca il giudicato dimostri la persistente identità della fattispecie,senza variazioni rilevanti nel periodo successivo (cfr. Cass. n.37561 del 2021). Ne consegue che la sentenza impugnata ha fattomalgoverno dei principi regolatori della materia, attribuendo alprecedente giudicato un’efficacia espansiva non consentita neitermini in cui è stata affermata.2.5. Quanto al riparto dell’onere della prova, è vero che lagiurisprudenza di legittimità riconosce, in presenza di un effettivodisconoscimento ex tunc della posizione previdenziale da partedell’INPS per inesistenza originaria del rapporto subordinato,l’onere di chi invochi la subordinazione di provarne in modo certol’elemento qualificante; ma tale regola postula che sianopreviamente accertati e motivati i presupposti dell’autotutelainvalidante, con specifico riferimento alla posizione contestata e aiperiodi rilevanti. Nel giudizio di opposizione all’avviso di addebitograva comunque sull’INPS, quale attore in senso sostanziale,Numero registro generale 22400/2025l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi della preNtuemsearo sezionale 2399/2026Numero di raccolta generale 22102/2026contributiva azionata.Data pubblicazione 27/06/2026La sentenza impugnata, invece, ha sostanzialmente invertitotale riparto, richiedendo all’opponente la prova positiva dellasubordinazione per tutti i periodi successivi al 2008, senzaverificare se l’Istituto avesse effettivamente esercitato un poteredi annullamento della posizione assicurativa nei termini rigorosisopra indicati e senza accertare, per i periodi successivi a quellioggetto del precedente contenzioso, le concrete modalità disvolgimento del rapporto.3. Con il decimo motivo, che può essere esaminatoautonomamente rispetto ai motivi accolti e a quelli più avantivengono dichiarati assorbiti, il ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1362e 2909 c.c., per avere la Corte d’appello disatteso l’eccezione digiudicato esterno in ordine alla posizione contributiva delricorrente in conseguenza dell’ordinanza resa dal Tribunale diParma il 15 febbraio 2022 nel giudizio n. 322/2021.Deduce che tale provvedimento, pronunciato all’esito dell’udienza fissata per la discussione e decisione di una causa ritenutadocumentale e matura per la decisione, avrebbe natura disentenza non definitiva e contenuto decisorio. Con tale decisioneera stata, infatti, disposta consulenza tecnica d’ufficio contabile sulpresupposto che il trattamento pensionistico dovesse esseredeterminato tenendo conto di tutti i contributi accreditati nellerispettive posizioni previdenziali, con imputazione alla Gestionecommercianti dei contributi riferiti al periodo dal 26 giugno 2003al 26 giugno 2008 e permanenza, per il resto, dell’accredito nellagestione dipendenti.3.1. Il motivo è infondato.Secondo il costante orientamento di questa Corte, ai fini dellaqualificazione di un provvedimento come sentenza o ordinanzaNumero registro generale 22400/2025endoprocessuale, occorre avere riguardo non alla sua foNrummearo sezionale 2399/2026Numero di raccolta generale 22102/2026esteriore o alla relativa intestazione, ma al suo contenutoData pubblicazione 27/06/2026sostanziale e all’effetto giuridico che esso è destinato a produrre;hanno, pertanto, natura di sentenza solo i provvedimenti checontengono una statuizione decisoria ai sensi dell’art. 279 c.p.c.,anche se non definiscono il giudizio. Nella specie, l’ordinanzaemessa dal Tribunale di Parma, riprodotta nel ricorso, nonpresenta tale contenuto decisorio. Ciò si desume sia daldispositivo, con il quale il giudice si è limitato ad ammettere unaconsulenza tecnica d’ufficio, per la verifica della idoneità dellacontribuzione versata ad assicurare la copertura contributiva utileal conseguimento del diritto a pensione di anzianità dei ricorrenti,previa imputazione alla Gestione commercianti dei contributiprevidenziali e assistenziali relativi al periodo dal 26 giugno 2003al 26 giugno 2008, nonché per la quantificazione dell’eventualetrattamento pensionistico; sia dalla motivazione, nella quale si dàCorte n. 14972/2020, se fosse maturato il diritto dei ricorrenti altrattamento pensionistico.Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha esclusoche da tale ordinanza potesse derivare un giudicato esternorilevante nel presente giudizio.4. Vanno ora esaminati congiuntamente il secondo, il quarto,l’ottavo, il nono, l’undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimomotivo, per i quali sussistono le medesime ragioni diassorbimento.4.1.Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazionedell’art. 8 d.P.R. n. 818/1957 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),censurando l’assunto per cui l’assenza di subordinazionedeterminerebbe, di per sé, l’inesistenza di un rapporto assicurativoprevidenziale e, quindi, l’inapplicabilità della norma. La partelamenta che la sentenza ha escluso la “sanatoria” dell’art. 8 d.P.R.n. 818/1957, disposizione di carattere speciale che presuNpupmeoron reeg iustrno generale 22400/2025Numero sezionale 2399/2026valido rapporto assicurativo nell’ambito dell’assicurazioneNumero di raccolta generale 22102/2026generale obbligatoria e mira a stabilizzare, decorso il terDmatai npuebb licazione 27/06/2026quinquennale, gli effetti previdenziali.4.2. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione di normesostanziali e processuali, nuovamente per avere la Corteterritoriale ricondotto la fattispecie all’art. 2033 c.c., anzichéall’art. 8 d.P.R. n. 818/1957, identificando erroneamente ilrapporto assicurativo nel rapporto tra datore e Istituto; nonché peraver violato gli artt. 1180 e 1181 c. c., artt. 12 delle preleggi,1362, 2033, 2946, 2114, 2115, 2116 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c.Con riguardo agli artt. 1180 e 1181 c.c., lamenta che la sentenzaimpugnata esclude la configurabilità dell’adempimento del terzosul presupposto che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe versatoi contributi al Fondo lavoratori dipendenti “nella convinzione diestinguere un debito proprio” e che, comunque, la richiesta (PECdel 18 dicembre 2020) integrerebbe un adempimento parziale econdizionato, rifiutabile dal creditore ai sensi dell’art. 1181 c.c.4.3. Con l’ottavo motivo, il ricorrente denuncia la violazionedella l. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, e degli artt. 2943,2945 c.c., nonché dell’art. 8 d.P.R. n. 818/1957, insistendo sullaprescrizione quinquennale del credito recato dall’avviso. Lamentain sostanza che l’effetto interruttivo permanente ex art. 2945,comma 2, c.c. postula una domanda giudiziale relativa almedesimo credito o ad un rapporto rispetto al quale l’elementocostitutivo controverso, accertato con giudicato, sia effettivamentecomune e tendenzialmente permanente; che in difetto di taleverifica, non è consentito estendere automaticamente lasospensione/interruzione sino al giudicato del 2020 (ord. N.1479/2020) a pretese che – per periodo e/o per causale – siproiettino oltre l’oggetto del precedente giudizio.Numero registro generale 22400/20254.4.Con il nono motivo, il ricorrente deduce la violazione dNuemgelrio sezionale 2399/2026Numero di raccolta generale 22102/2026artt. 112, 115, 116, 421 e 437 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3,Data pubblicazione 27/06/2026c.p.c.), assumendo che la Corte territoriale, a fronte del temadecisivo relativo ai presupposti della pretesa contributiva e alriparto dell’onere probatorio, avrebbe dovuto esercitare i poteriistruttori officiosi, non limitandosi ad una decisione basata supreclusioni o su un’applicazione “meccanica” della regoladell’onere della prova. La violazione denunciata viene proposta edaffrontata anche in altro motivo di ricorso enucleato in puntoriparto dell’onere probatorio, la cui positiva disamina assorbe taleulteriore censura.4.5.Con l’undicesimo motivo, il ricorrente denuncia laviolazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e del principio di affidamentolegittimo (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), deducendo di avereconfidato, sulla base degli estratti conto previdenziali edell’accredito senza riserve della contribuzione, nella correttezzadella propria posizione.4.6. Con il dodicesimo motivo, la parte ricorrente deduce laviolazione degli artt. 1218 ss. e 2043 c.c. (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.) e denuncia l’omesso esame della domanda risarcitoria,che la Corte territoriale ha ritenuto assorbita in conseguenza delrigetto delle altre domande.Deduce che l’INPS, dopo avere accreditato senza riserva icontributi versati da [OSCURATO:PERSONA] sulle posizioni previdenziali deiricorrenti quali lavoratori dipendenti, ha ingenerato nel ricorrenteil ragionevole affidamento sulla correttezza della posizionecontributiva e sulla stabilità del correlato assetto previdenziale.Assume che l’Istituto, revocando successivamente la pensionee pretendendo i contributi per una diversa gestione, abbia violatol’affidamento nella certezza e nella sicurezza giuridica, cosìarrecando un danno ingiusto che la Corte d’appello avrebbe dovutoautonomamente esaminare.4.7.Con il tredicesimo, motivo lamenta la violazione dNuemgelroi raegristttro. generale 22400/2025Numero sezionale 2399/20261175 e 1375 c.c. e dell’art. 100 c.p.c. per abuso del diritto,Numero di raccolta generale 22102/2026deducendo l’omesso esame dell’eccezione secondo cui lD’IaNta PpuSbb licazione 27/06/2026avrebbe formato un nuovo titolo esecutivo pur essendo già munitodi titolo giudiziale per il periodo 2003–2008.4.8.Tali motivi vanno ritenuti assorbiti.Essi, infatti, investono questioni che presuppongono ildefinitivo accertamento, per i singoli periodi contributivi, dei fatticostitutivi della pretesa dell’INPS e della corretta delimitazionedell’efficacia del precedente giudicato; sicché, una volta accolti ilquinto, il sesto e il settimo motivo ed esclusa, con il rigetto deldecimo, la rilevanza del diverso giudicato invocato dal ricorrente,le censure ora richiamate possono essere ricondotte a un esito diassorbimento, in quanto dipendenti dalla rinnovata valutazionedemandata al giudice di rinvio.L’accoglimento del quinto, del sesto e del settimo motivocomporta, infatti, la cassazione della sentenza impugnata inrelazione ai presupposti fondanti della pretesa contributivaazionata, sotto il profilo dell’erronea estensione del giudicatoesterno a periodi ulteriori rispetto a quelli oggetto del precedentecontenzioso e dell’alterazione del corretto riparto dell’onere dellaprova. Una volta esclusa l’efficacia espansiva automatica delprecedente giudicato e demandato al giudice di rinvio il nuovoaccertamento, per i singoli periodi, dei fatti costitutividell’obbligazione contributiva, restano necessariamente travolte,perché dipendenti o subordinate a tale preliminare ricostruzione,sia le questioni concernenti l’applicabilità dell’art. 8 del d.P.R. n.818 del 1957, gli effetti dei versamenti eseguiti e la configurabilitàdell’adempimento del terzo, sia quelle attinenti alla prescrizione,all’eventuale esercizio dei poteri istruttori officiosi, all’affidamentodel ricorrente, alla domanda risarcitoria e al dedotto abuso nellaformazione del titolo.4.9. In particolare, quanto ai motivi secondo e qNuuamretroo r,e givstrao generale 22400/2025Numero sezionale 2399/2026soltanto ribadito, in via sintetica, che l’art. 8 del d.P.R. n. 818 delNumero di raccolta generale 22102/20261957 opera entro confini rigorosi e presuppone la riferibilitDàa tad peubib licazione 27/06/2026versamenti a un valido rapporto assicurabile nell’ambitodell’assicurazione generale obbligatoria, non potendo la relativasanatoria essere automaticamente esclusa o affermata per periodidiversi senza uno specifico accertamento del periodo contributivocontroverso. Tali questioni dovranno pertanto essere riesaminatedal giudice di rinvio, ove ancora rilevanti all’esito della nuovadelimitazione dell’oggetto del giudizio e del rinnovatoaccertamento in fatto.5. In conclusione, il ricorso va accolto quanto al quinto, al sestoe al settimo motivo; il primo, il terzo e il decimo motivo vannodichiarati infondati; gli altri motivi restano assorbiti.La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata inrelazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello diBologna, in diversa composizione, che provvederà a nuovo esameanche delle questioni sottese ai motivi assorbiti, in coerenza conla corretta delimitazione del credito azionato e con l’accertamentoin fatto dei presupposti della pretesa contributiva per ciascunperiodo rilevante, attenendosi ai principi enunciati, e regoleràanche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto, il sesto e il settimo motivo; dichiarainfondato il primo, il terzo e il decimo motivo ed assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviaalla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità.Roma, deciso all’adunanza camerale del 13 maggio 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 22400/2025Numero sezionale 2399/2026Numero di raccolta generale 22102/2026Data pubblicazione 27/06/2026