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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11108/2026

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Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 4009/2017 depositata il 9 ottobre 2017;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1.

All’esito di una verifica fiscale condotta dalla Compagnia dellaGuardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA], l’Ufficio delle Entrate di Tarantoemetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un avviso di accertamentocon il quale determinava in capo alla prefata società, a ristretta baseproprietaria, un reddito complessivo imponibile più elevato di quello che laNumero registro generale 33307/2018Numero sezionale 2936/2026Numero di raccolta generale 11108/2026Data pubblicazione 25/04/2026stessa aveva dichiarato per l’anno d’imposta 1999.2.

Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] di Monza e Brianzadell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],presunto socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., due distinti avvisi di accertamentoai fini dell’IRPEF.2.1 Con il primo, riguardante l’anno 1999 e integrativo di altroprecedentemente notificato in relazione allo stesso periodo d’imposta,veniva imputato al contribuente un maggior reddito da partecipazione allasuddetta società.2.2 Con il secondo era ricostruito con metodo sintetico, ai sensidell’art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testovigente ratione temporis, il reddito da lui denunciato per l’anno 2000.Sulla scorta di ciò, l’Ufficio procedeva alle conseguenti riprese atassazione e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniariepreviste dalla legge.3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava entrambi gli atti impositivi personali proponendodue separati ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP)di Milano, la quale, riuniti i procedimenti e ritenute solo parzialmentefondate le ragioni da lui addotte, annullava l’avviso di accertamentoriguardante l’anno 2000.4.

La decisione veniva appellata da ambo le parti davanti allaCommissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia.Quest’ultima, con sentenza n. 4009/2017 del 9 ottobre 2017,respingeva il gravame erariale e accoglieva, invece, quello delcontribuente; per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado,annullava anche l’avviso di accertamento concernente l’anno 1999.5.

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.7.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aiNumero registro generale 33307/2018Numero sezionale 2936/2026Numero di raccolta generale 11108/2026Data pubblicazione 25/04/2026sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell’art. 42, terzo comma, deld.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972.1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente annullato l’avviso diaccertamento relativo all’anno 1999 a causa della mancata allegazionedell’atto impositivo presupposto ivi richiamato, emesso nei confronti dellaUp [OSCURATO:SOCIETA]..I giudici di secondo grado non avrebbero considerato che l’atto inquestione era già stato regolarmente notificato al contribuente,nell’asserita qualità di amministratore di fatto della predetta società e dicoautore delle violazioni contestate.1.2 Il motivo è fondato.1.3 L’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, nel testooriginario, stabilisce che, se nella motivazione di un attodell’[OSCURATO:PERSONA] si fa riferimento ad un altro atto, ilsecondo deve essere allegato al primo.Una più specifica disposizione è dettata dal secondo comma dell’art.42 del d.P.R. n 600 del 1973, inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1,del d.lgs. n. 32 del 2001, il quale, all’ultimo periodo, prevede che, se lamotivazione dell’avviso di accertamento fa riferimento ad un altro atto«non conosciuto né ricevuto dal contribuente», questo deve essereallegato all’atto che lo richiama, salvo che lo stesso non ne riproduca ilcontenuto essenziale.1.4 Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l’ultimo periodo delsecondo comma dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 costituisce ilrisultato dell’attuazione del principio sancito dall’art. 7, comma 1, dellaNumero registro generale 33307/2018Numero sezionale 2936/2026Numero di raccolta generale 11108/2026Data pubblicazione 25/04/2026legge n. 212 del 2000 (cfr. Cass. n. 4180/2018; in terminisostanzialmente analoghi si vedano pure Cass. n. 407/2015, Cass. n.4396/2018, Cass. n. 23693/2019).1.5 Entrambe le norme testè citate sono applicabili ratione temporis alcaso di specie, emergendo dalla lettura della gravata sentenza che l’avvisodi accertamento di cui trattasi era stato emesso a integrazione di altroanteriormente notificato al [OSCURATO:PERSONA] in data 14 dicembre 2004.1.6 Tanto premesso, si osserva che la CTR ha statuito l’annullamentodi tale avviso per non essere stato ad esso allegato l’atto impositivopresupposto indicato nella motivazione.1.7 I giudici d’appello hanno, tuttavia, omesso di verificare, allastregua delle allegazioni e produzioni di parte e in linea con il dispostodell’art. 42, secondo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973,innanzi riportato, se l’atto richiamato fosse stato precedentementericevuto dal contribuente o se egli ne avesse già acquisito aliunde laconoscenza.1.8 In mancanza degli accertamenti richiesti ai fini della correttasussunzione della fattispecie concreta nell’astratta previsione normativa diriferimento, deve, quindi, ritenersi sussistente il dedotto error iniudicando.2.

Con il secondo motivo sono lamentate, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38,quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 14, comma 4,della legge n. 537 del 1993 e dell’art. 2697 c.c..2.1 Si sostiene che avrebbe errato la Commissione regionale nelritenere che l’intervenuta confisca dei proventi illeciti confluiti su un contocorrente bancario intestato al contribuente impedisse all’Ufficio diprocedere, in relazione all’anno 2000, a un accertamento sintetico basatosulla valorizzazione di alcune operazioni di accreditamento sul detto contoreputate sintomatiche di capacità contributiva.Numero registro generale 33307/2018Numero sezionale 2936/2026Numero di raccolta generale 11108/2026Data pubblicazione 25/04/20262.2 Anche questo motivo è fondato.2.3 La decisione resa sul punto dal collegio regionale si incentra sulrilievo che il conto corrente bancario in parola era stato sottoposto asequestro penale (seguìto da confisca) nel medesimo periodo d’impostainteressato dall’accertamento tributario.2.4 Ciò avrebbe reso applicabile la previsione contenuta nell’art. 14,comma 4, primo periodo, della legge n. 537 del 1993, secondo la quale«[n]elle categorie di reddito di cui all’art. 6, comma 1, del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivantida fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale oamministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale».2.5 A sostegno della soluzione accolta i giudici d’appello hanno citatola sentenza di questa Corte n. 7337/2003, nella quale è stato affermatoche la causa di esclusione dell’imponibilità costituita dalla circostanza che iproventi da fonte illecita risultino «già sottoposti a sequestro o confiscapenale» opera a condizione che il provvedimento ablatorio sia intervenutoentro lo stesso periodo d’imposta cui essi si riferiscono.2.6 L’argomento posto a base del decisum non appare condivisibile.Invero, nel caso di specie la ripresa fiscale non ha ad oggetto iproventi illeciti confluiti sul conto corrente bancario intestato alcontribuente, bensì il reddito complessivo netto determinato dall’Ufficiocon metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38, quarto e quinto comma, deld.P.R. n. 600 del 1973, nella versione temporalmente rilevante, sullascorta della capacità contributiva desumibile da due accreditamentieffettuati su quel conto nell’anno 2000.Tale reddito, come emerge dalla ricostruzione della vicenda di causaoperata dalla ricorrente, era stato quantificato in un importo (euro628.000) ben diverso e notevolmente inferiore a quello dei proventi indiscussione (ammontanti a complessive lire 3.142.000.000, pari a euroNumero registro generale 33307/2018Numero sezionale 2936/2026Numero di raccolta generale 11108/2026Data pubblicazione 25/04/20261.622.707,57).2.7 È bene, peraltro, chiarire che l’accertamento sintetico non èincompatibile con l’utilizzazione dei dati e degli elementi attinenti arapporti e operazioni acquisiti e rilevati a sèguito di indagini finanziarie,come si ricava dal fatto che l’art. 32, primo comma, num. 2, del d.P.R. n.600 del 1973 richiama, fra gli altri, anche il successivo art. 38.Non va, inoltre, tralasciato di considerare che, ai sensi dell’art. 1,comma 2, del d.m. 10 settembre 1992, emanato in attuazione del quartocomma dello stesso art. 38, «[r]esta ferma la facoltà dell’ufficio diutilizzare per la determinazione sintetica del reddito complessivo nettoanche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributivadiversi da quelli menzionati nel comma 1», ovvero dai beni e servizidescritti nella tabella allegata.2.8 Può, dunque, conclusivamente affermarsi il seguente principio didiritto: «In tema di IRPEF, alla stregua del disposto dell’art. 14, comma 4,primo periodo, della legge n. 537 del 1993, la circostanza che un contocorrente bancario sia stato sottoposto a sequestro o confisca penale nonosta a che l’[OSCURATO:PERSONA] possa valorizzare lemovimentazioni di quel conto come indici di capacità contributiva ai finidell’accertamento sintetico del reddito ai sensi dell’art. 38, quarto e quintocomma, del d.P.R. n. 600 del 1973».3.

Per quanto precede, l’impugnata sentenza deve essere cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (già CTR) dellaLombardia, in diversa composizione, affinchè proceda a un nuovo esamedella controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.4.

Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia laNumero registro generale 33307/2018Numero sezionale 2936/2026Numero di raccolta generale 11108/2026Data pubblicazione 25/04/2026causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 8 aprile 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 4009/2017 depositata il 9 ottobre 2017;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. All’esito di una verifica fiscale condotta dalla Compagnia dellaGuardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA], l’Ufficio delle Entrate di Tarantoemetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un avviso di accertamentocon il quale determinava in capo alla prefata società, a ristretta baseproprietaria, un reddito complessivo imponibile più elevato di quello che laNumero registro generale 33307/2018Numero sezionale 2936/2026Numero di raccolta generale 11108/2026Data pubblicazione 25/04/2026stessa aveva dichiarato per l’anno d’imposta 1999.2. Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] di Monza e Brianzadell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],presunto socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., due distinti avvisi di accertamentoai fini dell’IRPEF.2.1 Con il primo, riguardante l’anno 1999 e integrativo di altroprecedentemente notificato in relazione allo stesso periodo d’imposta,veniva imputato al contribuente un maggior reddito da partecipazione allasuddetta società.2.2 Con il secondo era ricostruito con metodo sintetico, ai sensidell’art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testovigente ratione temporis, il reddito da lui denunciato per l’anno 2000.Sulla scorta di ciò, l’Ufficio procedeva alle conseguenti riprese atassazione e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniariepreviste dalla legge.3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava entrambi gli atti impositivi personali proponendodue separati ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP)di Milano, la quale, riuniti i procedimenti e ritenute solo parzialmentefondate le ragioni da lui addotte, annullava l’avviso di accertamentoriguardante l’anno 2000.4. La decisione veniva appellata da ambo le parti davanti allaCommissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia.Quest’ultima, con sentenza n. 4009/2017 del 9 ottobre 2017,respingeva il gravame erariale e accoglieva, invece, quello delcontribuente; per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado,annullava anche l’avviso di accertamento concernente l’anno 1999.5. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aiNumero registro generale 33307/2018Numero sezionale 2936/2026Numero di raccolta generale 11108/2026Data pubblicazione 25/04/2026sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell’art. 42, terzo comma, deld.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972.1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente annullato l’avviso diaccertamento relativo all’anno 1999 a causa della mancata allegazionedell’atto impositivo presupposto ivi richiamato, emesso nei confronti dellaUp [OSCURATO:SOCIETA]..I giudici di secondo grado non avrebbero considerato che l’atto inquestione era già stato regolarmente notificato al contribuente,nell’asserita qualità di amministratore di fatto della predetta società e dicoautore delle violazioni contestate.1.2 Il motivo è fondato.1.3 L’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, nel testooriginario, stabilisce che, se nella motivazione di un attodell’[OSCURATO:PERSONA] si fa riferimento ad un altro atto, ilsecondo deve essere allegato al primo.Una più specifica disposizione è dettata dal secondo comma dell’art.42 del d.P.R. n 600 del 1973, inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1,del d.lgs. n. 32 del 2001, il quale, all’ultimo periodo, prevede che, se lamotivazione dell’avviso di accertamento fa riferimento ad un altro atto«non conosciuto né ricevuto dal contribuente», questo deve essereallegato all’atto che lo richiama, salvo che lo stesso non ne riproduca ilcontenuto essenziale.1.4 Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l’ultimo periodo delsecondo comma dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 costituisce ilrisultato dell’attuazione del principio sancito dall’art. 7, comma 1, dellaNumero registro generale 33307/2018Numero sezionale 2936/2026Numero di raccolta generale 11108/2026Data pubblicazione 25/04/2026legge n. 212 del 2000 (cfr. Cass. n. 4180/2018; in terminisostanzialmente analoghi si vedano pure Cass. n. 407/2015, Cass. n.4396/2018, Cass. n. 23693/2019).1.5 Entrambe le norme testè citate sono applicabili ratione temporis alcaso di specie, emergendo dalla lettura della gravata sentenza che l’avvisodi accertamento di cui trattasi era stato emesso a integrazione di altroanteriormente notificato al [OSCURATO:PERSONA] in data 14 dicembre 2004.1.6 Tanto premesso, si osserva che la CTR ha statuito l’annullamentodi tale avviso per non essere stato ad esso allegato l’atto impositivopresupposto indicato nella motivazione.1.7 I giudici d’appello hanno, tuttavia, omesso di verificare, allastregua delle allegazioni e produzioni di parte e in linea con il dispostodell’art. 42, secondo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973,innanzi riportato, se l’atto richiamato fosse stato precedentementericevuto dal contribuente o se egli ne avesse già acquisito aliunde laconoscenza.1.8 In mancanza degli accertamenti richiesti ai fini della correttasussunzione della fattispecie concreta nell’astratta previsione normativa diriferimento, deve, quindi, ritenersi sussistente il dedotto error iniudicando.2. Con il secondo motivo sono lamentate, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38,quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 14, comma 4,della legge n. 537 del 1993 e dell’art. 2697 c.c..2.1 Si sostiene che avrebbe errato la Commissione regionale nelritenere che l’intervenuta confisca dei proventi illeciti confluiti su un contocorrente bancario intestato al contribuente impedisse all’Ufficio diprocedere, in relazione all’anno 2000, a un accertamento sintetico basatosulla valorizzazione di alcune operazioni di accreditamento sul detto contoreputate sintomatiche di capacità contributiva.Numero registro generale 33307/2018Numero sezionale 2936/2026Numero di raccolta generale 11108/2026Data pubblicazione 25/04/20262.2 Anche questo motivo è fondato.2.3 La decisione resa sul punto dal collegio regionale si incentra sulrilievo che il conto corrente bancario in parola era stato sottoposto asequestro penale (seguìto da confisca) nel medesimo periodo d’impostainteressato dall’accertamento tributario.2.4 Ciò avrebbe reso applicabile la previsione contenuta nell’art. 14,comma 4, primo periodo, della legge n. 537 del 1993, secondo la quale«[n]elle categorie di reddito di cui all’art. 6, comma 1, del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivantida fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale oamministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale».2.5 A sostegno della soluzione accolta i giudici d’appello hanno citatola sentenza di questa Corte n. 7337/2003, nella quale è stato affermatoche la causa di esclusione dell’imponibilità costituita dalla circostanza che iproventi da fonte illecita risultino «già sottoposti a sequestro o confiscapenale» opera a condizione che il provvedimento ablatorio sia intervenutoentro lo stesso periodo d’imposta cui essi si riferiscono.2.6 L’argomento posto a base del decisum non appare condivisibile.Invero, nel caso di specie la ripresa fiscale non ha ad oggetto iproventi illeciti confluiti sul conto corrente bancario intestato alcontribuente, bensì il reddito complessivo netto determinato dall’Ufficiocon metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38, quarto e quinto comma, deld.P.R. n. 600 del 1973, nella versione temporalmente rilevante, sullascorta della capacità contributiva desumibile da due accreditamentieffettuati su quel conto nell’anno 2000.Tale reddito, come emerge dalla ricostruzione della vicenda di causaoperata dalla ricorrente, era stato quantificato in un importo (euro628.000) ben diverso e notevolmente inferiore a quello dei proventi indiscussione (ammontanti a complessive lire 3.142.000.000, pari a euroNumero registro generale 33307/2018Numero sezionale 2936/2026Numero di raccolta generale 11108/2026Data pubblicazione 25/04/20261.622.707,57).2.7 È bene, peraltro, chiarire che l’accertamento sintetico non èincompatibile con l’utilizzazione dei dati e degli elementi attinenti arapporti e operazioni acquisiti e rilevati a sèguito di indagini finanziarie,come si ricava dal fatto che l’art. 32, primo comma, num. 2, del d.P.R. n.600 del 1973 richiama, fra gli altri, anche il successivo art. 38.Non va, inoltre, tralasciato di considerare che, ai sensi dell’art. 1,comma 2, del d.m. 10 settembre 1992, emanato in attuazione del quartocomma dello stesso art. 38, «[r]esta ferma la facoltà dell’ufficio diutilizzare per la determinazione sintetica del reddito complessivo nettoanche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributivadiversi da quelli menzionati nel comma 1», ovvero dai beni e servizidescritti nella tabella allegata.2.8 Può, dunque, conclusivamente affermarsi il seguente principio didiritto: «In tema di IRPEF, alla stregua del disposto dell’art. 14, comma 4,primo periodo, della legge n. 537 del 1993, la circostanza che un contocorrente bancario sia stato sottoposto a sequestro o confisca penale nonosta a che l’[OSCURATO:PERSONA] possa valorizzare lemovimentazioni di quel conto come indici di capacità contributiva ai finidell’accertamento sintetico del reddito ai sensi dell’art. 38, quarto e quintocomma, del d.P.R. n. 600 del 1973».3. Per quanto precede, l’impugnata sentenza deve essere cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (già CTR) dellaLombardia, in diversa composizione, affinchè proceda a un nuovo esamedella controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.4. Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia laNumero registro generale 33307/2018Numero sezionale 2936/2026Numero di raccolta generale 11108/2026Data pubblicazione 25/04/2026causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 8 aprile 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro
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