Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34505/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del 27 settembre 2017 del Tribunale di Modena che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e l'aveva condannato alla pena di giustizia.

In particolare, la Corte di appello ha applicato l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. ritenuta equivalente all'aggravante e ha conseguentemente ridotto la pena. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di essersi impossessato a scopo di profitto della borsa di [OSCURATO:PERSONA] sottraendola alla predetta che l'aveva lasciata incustodita all'interno della sua automobile dopo essere stata indotta a scendere dall'autoveicolo dal Della Santina, che aveva posizionato due pezzi di pizza sul parabrezza della vettura della vittima che era stata costretta in tal modo a scendere dal veicolo per rimuovere la pizza lasciando la portiera aperta; il Della Santina aveva quindi approfittato della distrazione della Campioni per sottrarre la sua borsa con una mossa repentina.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale si duole della violazione dell'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., sostenendo che il comportamento sopra descritto sarebbe inidoneo ad integrare l'aggravante del mezzo fraudolento.

A tale proposito, evidenzia che l'aggravante in parola consiste in ogni operazione improntata ad astuzia o scaltrezza diretta ad eludere le cautele ed a rendere vani gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa dei propri beni, mentre nel caso di specie la persona offesa non aveva adottato alcuna cautela a difesa della propria borsa, lasciata incustodita e con la portiera dell'automobile aperta, nonostante avesse la possibilità di chiudere a chiave la portiera.

Invoca, quindi, l'esclusione dell'aggravante con conseguente improcedibilità del reato per difetto di querela. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Tradizionalmente il furto con frode viene riferito alle condotte, poste in essere nel corso dell'iter criminoso, caratterizzate da una insidiosa efficienza offensiva che sorprende la contraria volontà del detentore e vanifica le difese che questi ha apprestato a difesa della cosa ed agevola la spoliazione della vittima (Sez. un. n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255974).

Le condotte aggravate dalla destrezza e dall'uso del mezzo fraudolento descrivono modelli di comportamento prossimi ma non coincidenti: la prima circostanza si caratterizza per la rapidità dell'azione nell'impossessamento, non potuto percepire dalla persona offesa appositamente distratta, mentre la seconda per la particolare scaltrezza nell'attività preparatoria, concertata ed attuata mediante qualche comportamento richiedente la presenza del possessore, idoneo ad eluderne la vigilanza ed i mezzi approntati a difesa di suoi beni (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quartarelli, Rv. 270088).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte integra il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen. la condotta di colui che si faccia consegnare un oggetto, adducendo un pretesto che implichi l'intesa di un'immediata restituzione e si allontani all'improvviso.

La condotta del farsi consegnare il bene è il mezzo per facilitare la consumazione del furto che si realizza, con lo spossessamento invito domino quando l'imputato si allontana improvvisamente (Cass. Sez. 5 n. 10211 del 15/02/2007, Jacovitti, Cass. Sez. 5, n. 36905 del 17/06/2008).

Sussiste, invece, l'aggravante della destrezza qualora la distrazione della vittima sia stata provocata dall'agente o da suoi complici, mediante azioni di disturbo o impegnando l'attenzione della persona offesa, concentrandola in un punto o in comportamento specifico per distoglierla dalla vigilanza sul proprio bene.

3. La condotta posta in essere dall'imputato, sopra descritta, in applicazione del principio sopra esposto, non vale ad integrare l'aggravante del mezzo fraudolento di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., ma quella della destrezza, di cui al n. 4 della medesima disposizione, cosicché deve in questa sede procedersi alla riqualificazione della aggravante nei termini appena indicati.

Tale diversa riqualificazione giuridica non attua una reformatio in peius, in difetto di impugnazione del Pubblico ministero, giacché in questa sede non si discute della sussistenza della condotta tenuta dall'imputato e sopra descritta, che costituisce una circostanza aggravante contestata in fatto nella imputazione (Sez. 5, n. 12612 del 09/12/2015, dep. 2016, Cesari, Rv. 266044).

4. È opportuno precisare in questa sede che rientra nei poteri di cognizione officiosa di questa Corte di cassazione la corretta riqualificazione giuridica del fatto, purché ciò non avvenga a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 3211 del 23/01/2014, Racic, Rv. 258538) e solo entro i limiti in cui esso sia stato già storicamente ricostruito dai giudici di merito (Sez. 2, n. 7462 del 15/02/2018, Lunardi, Rv. 272091).

La regola espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 11 dicembre 2007, Drassich c.

Italia), secondo cui la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio, è conforme al principio statuito dall'art. 111, secondo comma, Cost., che investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene la valutazione giuridica del fatto commesso (Sez. 6, n. 45807 del 11/12/2008, Drassich, Rv. 241754).

In particolare, nel giudizio di legittimità, il diritto del ricorrente a essere informato in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico deve ritenersi soddisfatto, quando l'eventualità di una diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio sia stata rappresentata al difensore dell'imputato con un atto del Collegio, in modo che la parte abbia potuto beneficiare di un congruo termine per apprestare la propria difesa (Sez. 6, n. 36323 del 18/09/2009, Drassich, Rv. 244974).

A tale proposito, deve segnalarsi che della possibilità della riqualificazione giuridica dell'aggravante il difensore del ricorrente è stato avvisato con ordinanza emessa all'esito della precedente udienza del 10 febbraio 2022, onde consentire all'imputato l'esercizio del diritto di difesa.

5. Ne consegue che, riqualificato il fatto come delitto di furto aggravato dalla destrezza, il ricorso deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Riqualificato il fatto quale furto aggravato ai sensi degli artt. 624. 625, n. 4, cod. pen., rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del 27 settembre 2017 del Tribunale di Modena che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e l'aveva condannato alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha applicato l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. ritenuta equivalente all'aggravante e ha conseguentemente ridotto la pena. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di essersi impossessato a scopo di profitto della borsa di [OSCURATO:PERSONA] sottraendola alla predetta che l'aveva lasciata incustodita all'interno della sua automobile dopo essere stata indotta a scendere dall'autoveicolo dal Della Santina, che aveva posizionato due pezzi di pizza sul parabrezza della vettura della vittima che era stata costretta in tal modo a scendere dal veicolo per rimuovere la pizza lasciando la portiera aperta; il Della Santina aveva quindi approfittato della distrazione della Campioni per sottrarre la sua borsa con una mossa repentina. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale si duole della violazione dell'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., sostenendo che il comportamento sopra descritto sarebbe inidoneo ad integrare l'aggravante del mezzo fraudolento. A tale proposito, evidenzia che l'aggravante in parola consiste in ogni operazione improntata ad astuzia o scaltrezza diretta ad eludere le cautele ed a rendere vani gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa dei propri beni, mentre nel caso di specie la persona offesa non aveva adottato alcuna cautela a difesa della propria borsa, lasciata incustodita e con la portiera dell'automobile aperta, nonostante avesse la possibilità di chiudere a chiave la portiera. Invoca, quindi, l'esclusione dell'aggravante con conseguente improcedibilità del reato per difetto di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Tradizionalmente il furto con frode viene riferito alle condotte, poste in essere nel corso dell'iter criminoso, caratterizzate da una insidiosa efficienza offensiva che sorprende la contraria volontà del detentore e vanifica le difese che questi ha apprestato a difesa della cosa ed agevola la spoliazione della vittima (Sez. un. n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255974). Le condotte aggravate dalla destrezza e dall'uso del mezzo fraudolento descrivono modelli di comportamento prossimi ma non coincidenti: la prima circostanza si caratterizza per la rapidità dell'azione nell'impossessamento, non potuto percepire dalla persona offesa appositamente distratta, mentre la seconda per la particolare scaltrezza nell'attività preparatoria, concertata ed attuata mediante qualche comportamento richiedente la presenza del possessore, idoneo ad eluderne la vigilanza ed i mezzi approntati a difesa di suoi beni (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quartarelli, Rv. 270088). Secondo la giurisprudenza di questa Corte integra il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen. la condotta di colui che si faccia consegnare un oggetto, adducendo un pretesto che implichi l'intesa di un'immediata restituzione e si allontani all'improvviso. La condotta del farsi consegnare il bene è il mezzo per facilitare la consumazione del furto che si realizza, con lo spossessamento invito domino quando l'imputato si allontana improvvisamente (Cass. Sez. 5 n. 10211 del 15/02/2007, Jacovitti, Cass. Sez. 5, n. 36905 del 17/06/2008). Sussiste, invece, l'aggravante della destrezza qualora la distrazione della vittima sia stata provocata dall'agente o da suoi complici, mediante azioni di disturbo o impegnando l'attenzione della persona offesa, concentrandola in un punto o in comportamento specifico per distoglierla dalla vigilanza sul proprio bene. 3. La condotta posta in essere dall'imputato, sopra descritta, in applicazione del principio sopra esposto, non vale ad integrare l'aggravante del mezzo fraudolento di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., ma quella della destrezza, di cui al n. 4 della medesima disposizione, cosicché deve in questa sede procedersi alla riqualificazione della aggravante nei termini appena indicati. Tale diversa riqualificazione giuridica non attua una reformatio in peius, in difetto di impugnazione del Pubblico ministero, giacché in questa sede non si discute della sussistenza della condotta tenuta dall'imputato e sopra descritta, che costituisce una circostanza aggravante contestata in fatto nella imputazione (Sez. 5, n. 12612 del 09/12/2015, dep. 2016, Cesari, Rv. 266044). 4. È opportuno precisare in questa sede che rientra nei poteri di cognizione officiosa di questa Corte di cassazione la corretta riqualificazione giuridica del fatto, purché ciò non avvenga a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 3211 del 23/01/2014, Racic, Rv. 258538) e solo entro i limiti in cui esso sia stato già storicamente ricostruito dai giudici di merito (Sez. 2, n. 7462 del 15/02/2018, Lunardi, Rv. 272091). La regola espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), secondo cui la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio, è conforme al principio statuito dall'art. 111, secondo comma, Cost., che investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene la valutazione giuridica del fatto commesso (Sez. 6, n. 45807 del 11/12/2008, Drassich, Rv. 241754). In particolare, nel giudizio di legittimità, il diritto del ricorrente a essere informato in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico deve ritenersi soddisfatto, quando l'eventualità di una diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio sia stata rappresentata al difensore dell'imputato con un atto del Collegio, in modo che la parte abbia potuto beneficiare di un congruo termine per apprestare la propria difesa (Sez. 6, n. 36323 del 18/09/2009, Drassich, Rv. 244974). A tale proposito, deve segnalarsi che della possibilità della riqualificazione giuridica dell'aggravante il difensore del ricorrente è stato avvisato con ordinanza emessa all'esito della precedente udienza del 10 febbraio 2022, onde consentire all'imputato l'esercizio del diritto di difesa. 5. Ne consegue che, riqualificato il fatto come delitto di furto aggravato dalla destrezza, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Riqualificato il fatto quale furto aggravato ai sensi degli artt. 624. 625, n. 4, cod. pen., rigetta il ricorso e
Sentenza Cassazione n. 34505/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris