CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 23435/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ngiuntivo; saldo di conto corrente. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron. R.G.N. 5012/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 5012/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , s.p.a. , elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], perprocura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.,elett.te domic. pres so l’avv. [OSCURATO:PERSONA] a Bocci dal la quale è rappres. e difesa, per procura speciale in calce a l controricorso ; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., in qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 492/2018 della Corte d’appello di Perugia , depositatail 28/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Su ricorso della banca popolare di Spoleto, il Tribunale di Perugia emise, nel 2011, un decreto ingiuntivo fondato su scoperto di c onto corrente n ei confronti di Arianna e [OSCURATO:PERSONA] , in solido, per la somma di euro 107.546,34 di cui 90.915,64 per saldo negativo del conto, assistito da apertura di credito, e la restante parte per residuo finanziamento del 27.10.06. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto ingiuntivo eccependo di non aver mai operato sul conto corrente e contestando l’importo degli interessi applicati. Intanto, con contratto del 20.12.13, la ricorrente aveva ceduto pro- solutola sua posizione creditoria alla Canasta SPV s . r . l. Il Tribunale rigettò l’opposizione. Co n se ntenza del 28.6.18, la Corte territoriale respinse l’appello della Rosati, osservando che: la responsabilità dell’opponente riguardava la qualità di coobbligata solidale per le passività del conto corrente; la doglianza sugli interessi era generica, considerando altresì la pattuizione di un determinato tasso. [OSCURATO:PERSONA] ricorrein cassazione con due motivi. La banca popolare di Spoleto e l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- quale cessionaria dei crediti della prima nei confronti della ricorrente-resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 2697, 1857, c.c., 116 c.p.c., per aver la Corte d’appello pronunciato senza argomentare sul motivo con il quale era stata dedotta la mancata operatività sul conto corrente da parte della ricorrente, non risultando provata unaspecifica delega a soggetto autorizzato a compi e re operazioni sul conto, e omettendo di considerare la mancata produzione degli estratti-conto in ordine al credito azionato. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 634 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., non avendo la banca dimostrato il proprio credito, non essendo a tal fine sufficiente il saldaconto prodotto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. La ricorrente si duole dell’inosservanza del principio sull’onere della prova, non avendo la banca dimostrato il credito azionato con ricorso monitorio in quanto fondato sul solo cd. saldaconto. Invero,nell’opposizione a decreto ingiuntivo la ricorrente non aveva lamentato la mancata produzione degli estratti-conto periodici, bensì la mancata sua operatività, o di soggetto autorizzato, sul c onto corrente,e l’eccessività degli interessi addebitati in co nto ; pertanto , la doglianza afferente agli estratti-conto e, dunque, al principio di distribuzione dell’onere della prova, è inammissibile poiché non inerente all’oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Inoltre, occorre ribadire che l’obbligazione oggetto del ricorso monitorio deriva dalla qualità di coobbligata della ricorrente quale cointestataria del conto corrente. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5200,00 oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a n