CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 1948
Cassazione n. 24416/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/04/1948 avverso la sentenza del 31/05/2021 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia annullare senza rinvio o, in subordine, con rinvio la sentenza impugnata, in entrambi i casi limitatamente alla confisca del terreno in questione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 maggio 2021, resa in camera di consiglio a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., la Corte di Appello di Roma ha dichiarato non doversi procedere a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato contestato, di cui all'art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per essere il reato stesso estinto per intervenuta prescrizione. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha ricordato che in primo grado era intervenuta a suo carico condanna alla pena, sospesa, di mesi quattro di arresto e di euro 1800 di ammenda, con la confisca del terreno in [OSCURATO:PERSONA] di proprietà. Ciò posto, lo stesso ricorrente ha lamentato che la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi circa la sussistenza dei presupposti della confisca, laddove la sentenza d'appello aveva appunto "confermato nel resto" la decisione del Tribunale di Velletri, altresì omettendo di prendere posizione sulla causa di estinzione del reato di cui all'art. 318-septies d.lgs. 152 del 2006. Tutto ciò dopo che lo stesso Tribunale aveva riconosciuto le attenuanti generiche in considerazione dell'avvenuta rimozione e dello smaltimento dei rifiuti. Né la sentenza di prescrizione - a differenza della sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena - poteva consentire la conferma della confisca dell'area adibita a discarica abusiva. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia annullare senza rinvio o, in subordine, con rinvio la sentenza impugnata, in entrambi i casi limitatamente alla confisca del terreno in questione. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 4.1. A questo proposito deve invero richiamarsi il costante principio giurisprudenziale secondo cui, nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata de plano in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza per violazione del contraddittorio, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810). Tale principio - se trova una importante deroga nel caso in cui il giudice di appello pronunci una sentenza dibattimentale con cui dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni - vale analogamente per il caso in cui la sentenza predibattimentale di appello, di per sé sempre affetta da nullità assoluta e insanabile per violazione del contraddittorio, dichiari la prescrizione del reato confermando la confisca disposta in primo grado. È infatti evidente che in tal caso l'imputato ha diritto al normale svolgimento dell'udienza dibattimentale, per poter compiutamente espletare l'attività difensiva in relazione alla confisca. E ciò perché, sempre in via generale, il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta in via generale alla confisca del bene ove sia stata comunque accertata, con adeguata motivazione e nel contraddittorio delle parti, la sussistenza del reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo (cfr. Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Alessandrini, Rv. 275756 - 05; cfr. Sez. 3, n. 40522 del 20/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277050). In tale quadro va altresì ricordato che, con sentenza n. 111 del 5 aprile - 9 maggio 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. 4.1.1. Tali principi trovano comunque coerente applicazione nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha pronunciato una sentenza di proscioglimento per prescrizione con "conferma nel resto" (tra l'altro facendo uso di prestampato opportunamente integrato con i dati anagrafici dell'imputato e con gli ulteriori riferimenti al primo giudizio e al reato contestato, nonché - appunto - con aggiunta manoscritta della conferma nel resto). In tal modo, per un verso, alcuna ragione di detta conferma è comunque evidenziata nel percorso motivazionale (al di là della determinazione della pena e dell'inflizione della misura di sicurezza, non sussistevano infatti altre statuizioni nel primo giudizio) e, d'altro canto, non risulta essere stato consentito all'imputato di avvalersi pienamente del secondo grado di giudizio allo scopo di esprimere le proprie ragioni di critica nei confronti della disposta confisca (invero proposte avanti a questa Corte di legittimità)(sui profili generali, cfr. anche Sez. 2, n. 11042 del 15/01/2020, Bonaffini, Rv. 278524). 4.2. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso