Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2025

Cassazione n. 23639/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 533/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 7283/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato in accoglimento del primo motivo di ricorso; letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell’accoglimento del ricorso (in particolare del primo motivo di ricorso). [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 23/01/2025, la Corte di Appello di Salerno, all’esito di trattazione orale, in riforma della sentenza n. 1059 del Tribunale di Nocera inferiore del 13/5/2024, che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela, appellata dal Procuratore generale, ha dichiarato l’imputato responsabile del reato ascrittogli di cui all’art. 624 cod. pen. ed, esclusa l’aggravante di cui all’art 625 n. 2 cod. pen., ritenuta contestata in fatto quella di cui all’art 625 n. 7 c.p., lo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23639/2025 Roma, lì, 24/06/2025 ha condannato alla pena di anni due di reclusione e di euro 927,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce il travisamento della prova in grado d’appello, nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione ai sensi dell’art 606, comma 1, lett.

E) c.p.p., con riferimento alla deposizione dell’agente accertatore dell’allaccio abusivo.

I giudici di merito avrebbero erroneamente interpretando la deposizione del teste e fallacemente considerato un'ipotesi di riallaccio abusivo di un'utenza distaccata quello che invece altro non è che il posizionamento, del tutto legittimo, estraneo a qualunque ipotesi di furto, di una bombola di gas installata a parte e ad esclusiva cura e spese dell'utilizzatore per alimentare l'impianto termico dell'abitazione, rimasto privo della fornitura di metano a causa del pregresso distacco intervenuto in data 9 gennaio 2018 per ragioni di morosità.

Tale bombola alimentava dunque l'impianto senza attingere dal contatore o dalla rete pubblica. 2.2.Col secondo motivo deduce la lesione del diritto di difesa, per mancata correlazione tra fatto contestato e fatto accertato in sentenza in violazione dell’art 521 del codice di rito, essendo stato ritenuto un fatto diverso da quello contestato, segnatamente non già la manomissione della valvola di intercettazione del gas metano del contatore, oggetto di imputazione, ma un abusivo allaccio alla rete di distribuzione – a una fornitura precedentemente interrotta (laddove si è peraltro trattato, al più, come già esposto, di allaccio all’impianto di una bombola di gas).

3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato in accoglimento del primo motivo di ricorso; il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1.Premesso che il ricorso non censura specificamente l’aggravante di cui all’art 625 n. 7 cod. pen., come ritenuta contestata in fatto dalla Corte di merito sotto il profilo che il bene sottratto era destinato a pubblico servizio, si osserva che i motivi come articolati in ricorso sono inammissibili perché coi vizi dedotti mirano ad ottenere da questa Corte di legittimità una diversa valutazione in fatto della vicenda, passando attraverso una rivalutazione delle dichiarazioni rese dal teste accertatore dell’illecito allaccio, riportate, peraltro, per stralci unitamente a passi motivazionali.

Le censure mosse in ricorso, oltre ad essere fondate su una non consentita parcellizzazione del materiale probatorio, operata addirittura mediante richiamo di estratti arbitrariamente selezionati del testimoniale, propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata della deposizione resa dall’accertatore, che il ricorso pretende di asseverare sulla base di frasi estrapolate dalla testimonianza (laddove, peraltro, oggetto di contestazione è una pluralità di condotte che vanno dal 9.1.2018 al 19.2.2018).

Il ricorso è dunque inammissibile perché attraverso tale modalità di formulazione delle censure, finisce col proporre una ricostruzione alternativa della vicenda che risulta tuttavia parziale, oltre che soggettivamente orientata, dal momento che è ottenuta mediante la selezione di dati probatori che vengono giustapposti ai passaggi motivazionali della pronuncia impugnata, anch’essi espunti dal contesto in cui si collocano, senza considerare, appunto, l’intero costrutto argomentativo ed il complessivo quadro probatorio, che, come emerge dalle pronunce impugnata è ben più ampio.

Inconferente risulta, peraltro, il richiamo del ricorrente ad un preteso travisamento dei risultati della prova da parte della Corte territoriale, vizio, che, come è noto, ricorre solo nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato dì prova incontestabilmente diverso da quello reale, risolvendosi la doglianza agitata, piuttosto, nel vizio del "travisamento del fatto", ponendo essa come base della errata ricostruzione in cui sarebbe incorso il giudice di merito circostanze di fatto estrapolate dalla deposizione del teste, che, considerata nella sua complessità, ha, invece, fondato la valutazione di responsabilità.

Di talché le censure svolte finiscono, in definitiva, col risolversi nella deduzione di un motivo non consentito, non deducibile in questa sede, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013 - dep. 12/03/2013, Melfi, Rv. 25443901).

1.1. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Esso non considera che secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010 Rv. 248051 - 01 Carelli).

La qual cosa si è determinata nella specie poiché la derivazione abusiva della fornitura di gas dalla rete risulta, nel caso in esame, ravvisata in conformità all’imputazione che, di là del riferimento alla specifica modalità della manomissione della valvola di intercettazione del gas metano, contesta proprio l’utilizzo di gas metano mediante l’impedimento della misurazione del reale consumo.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23/04/2025.

Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 533/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 7283/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato in accoglimento del primo motivo di ricorso; letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell’accoglimento del ricorso (in particolare del primo motivo di ricorso). [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 23/01/2025, la Corte di Appello di Salerno, all’esito di trattazione orale, in riforma della sentenza n. 1059 del Tribunale di Nocera inferiore del 13/5/2024, che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela, appellata dal Procuratore generale, ha dichiarato l’imputato responsabile del reato ascrittogli di cui all’art. 624 cod. pen. ed, esclusa l’aggravante di cui all’art 625 n. 2 cod. pen., ritenuta contestata in fatto quella di cui all’art 625 n. 7 c.p., lo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23639/2025 Roma, lì, 24/06/2025 ha condannato alla pena di anni due di reclusione e di euro 927,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce il travisamento della prova in grado d’appello, nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione ai sensi dell’art 606, comma 1, lett. E) c.p.p., con riferimento alla deposizione dell’agente accertatore dell’allaccio abusivo. I giudici di merito avrebbero erroneamente interpretando la deposizione del teste e fallacemente considerato un'ipotesi di riallaccio abusivo di un'utenza distaccata quello che invece altro non è che il posizionamento, del tutto legittimo, estraneo a qualunque ipotesi di furto, di una bombola di gas installata a parte e ad esclusiva cura e spese dell'utilizzatore per alimentare l'impianto termico dell'abitazione, rimasto privo della fornitura di metano a causa del pregresso distacco intervenuto in data 9 gennaio 2018 per ragioni di morosità. Tale bombola alimentava dunque l'impianto senza attingere dal contatore o dalla rete pubblica. 2.2.Col secondo motivo deduce la lesione del diritto di difesa, per mancata correlazione tra fatto contestato e fatto accertato in sentenza in violazione dell’art 521 del codice di rito, essendo stato ritenuto un fatto diverso da quello contestato, segnatamente non già la manomissione della valvola di intercettazione del gas metano del contatore, oggetto di imputazione, ma un abusivo allaccio alla rete di distribuzione – a una fornitura precedentemente interrotta (laddove si è peraltro trattato, al più, come già esposto, di allaccio all’impianto di una bombola di gas). 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato in accoglimento del primo motivo di ricorso; il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1.Premesso che il ricorso non censura specificamente l’aggravante di cui all’art 625 n. 7 cod. pen., come ritenuta contestata in fatto dalla Corte di merito sotto il profilo che il bene sottratto era destinato a pubblico servizio, si osserva che i motivi come articolati in ricorso sono inammissibili perché coi vizi dedotti mirano ad ottenere da questa Corte di legittimità una diversa valutazione in fatto della vicenda, passando attraverso una rivalutazione delle dichiarazioni rese dal teste accertatore dell’illecito allaccio, riportate, peraltro, per stralci unitamente a passi motivazionali. Le censure mosse in ricorso, oltre ad essere fondate su una non consentita parcellizzazione del materiale probatorio, operata addirittura mediante richiamo di estratti arbitrariamente selezionati del testimoniale, propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata della deposizione resa dall’accertatore, che il ricorso pretende di asseverare sulla base di frasi estrapolate dalla testimonianza (laddove, peraltro, oggetto di contestazione è una pluralità di condotte che vanno dal 9.1.2018 al 19.2.2018). Il ricorso è dunque inammissibile perché attraverso tale modalità di formulazione delle censure, finisce col proporre una ricostruzione alternativa della vicenda che risulta tuttavia parziale, oltre che soggettivamente orientata, dal momento che è ottenuta mediante la selezione di dati probatori che vengono giustapposti ai passaggi motivazionali della pronuncia impugnata, anch’essi espunti dal contesto in cui si collocano, senza considerare, appunto, l’intero costrutto argomentativo ed il complessivo quadro probatorio, che, come emerge dalle pronunce impugnata è ben più ampio. Inconferente risulta, peraltro, il richiamo del ricorrente ad un preteso travisamento dei risultati della prova da parte della Corte territoriale, vizio, che, come è noto, ricorre solo nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato dì prova incontestabilmente diverso da quello reale, risolvendosi la doglianza agitata, piuttosto, nel vizio del "travisamento del fatto", ponendo essa come base della errata ricostruzione in cui sarebbe incorso il giudice di merito circostanze di fatto estrapolate dalla deposizione del teste, che, considerata nella sua complessità, ha, invece, fondato la valutazione di responsabilità. Di talché le censure svolte finiscono, in definitiva, col risolversi nella deduzione di un motivo non consentito, non deducibile in questa sede, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013 - dep. 12/03/2013, Melfi, Rv. 25443901). 1.1. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Esso non considera che secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 Rv. 248051 - 01 Carelli). La qual cosa si è determinata nella specie poiché la derivazione abusiva della fornitura di gas dalla rete risulta, nel caso in esame, ravvisata in conformità all’imputazione che, di là del riferimento alla specifica modalità della manomissione della valvola di intercettazione del gas metano, contesta proprio l’utilizzo di gas metano mediante l’impedimento della misurazione del reale consumo. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23639/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris