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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 22772/2026

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quest’ultimo,anche dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perprocura del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in atti;- ricorrente -controdall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alcontroricorso e poi, a seguito della rinuncia al mandato da partedi quest’ultimo in data 14/5/2026, dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per nuova procura depositata il 4/6/2026;AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, difesa dall’AvvocatoGenerale dello Stato [OSCURATO:PERSONA];nonchéCATULLO S.R.L., difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] perprocura in calce al controricorso;- controricorrenti -Numero registro generale 16829/2024Nu2m ero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/2026PROCURA [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la SENTENZA N. 1700-2024 della CORTE D’APPELLO DIMilano, depositata il 10/6/2024;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 19/6/2026;sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA], la quale hachiesto il rigetto del ricorso;sentiti, per la società ricorrente, gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] eLUCA JEANTET;sentito, per il Fallimento controricorrente, l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];sentita, per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’Avvocata delloStato [OSCURATO:PERSONA].1.1.

Il pubblico ministero, con ricorso del 9/6/2022, hachiesto al tribunale di Milano di dichiarare il fallimento di Hotelalla salute s.r.l.1.2.

La società resistente si è costituita in giudizio e, allaprima udienza, celebrata il 20/7/2022, ha dedotto edocumentato di aver avviato, a norma degli artt. 17 s. c.c.i.i.,nel frattempo entrato in vigore, la composizione negoziata.1.3.

A sua volta, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, indata 18/7/2022, ha depositato ricorso per la liquidazionegiudiziale di Hotel alla salute s.r.l.1.4.

Nella successiva udienza del 27/9/2022, è statadisposta la trattazione congiunta della richiesta di fallimentopresentata dal pubblico ministero e del ricorso di liquidazionegiudiziale presentata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.Ric. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026Numero registro generale 16829/2024Nu3m ero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/20261.5.

La società resistente, a fronte dell’intervenutaarchiviazione della composizione negoziata in difetto di accordocon i creditori finanziari, ha depositato, “nella notte” tra il 13 eil 14/9/2023, domanda di concordato con riserva, ai sensidell’art. 44 c.c.i.i.1.6.

Nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: - il pubblicoministero ha insistito per la dichiarazione di fallimento; -l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha chiesto rinvio perverificare il pagamento della prima rata della cd. rottamazione-quater, tenendo fermo il proprio ricorso di liquidazionegiudiziale; - la [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva a sua volta depositatoricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in data13/7/2023, ha insistito per l’apertura di tale procedura.1.7.

Il tribunale, all’esito dell’udienza, ha, con decreto,dichiarato l’inammissibilità della domanda di concordatoproposta a norma dell’art. 44 c.c.i.i. e, con contestuale sentenza,ha dichiarato il fallimento della Hotel alla [OSCURATO:SOCIETA]2.1.

Hotel alla [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso del 3/11/2023, haproposto reclamo avverso tali provvedimenti, deducendo, insostanza, che l’art. 44, ult. comma, c.c.i.i. non è applicabile alfallimento, che è una procedura alla quale non si estende ladecadenza prevista dal codice della crisi, mentre l’art. 161,comma 6°, l.fall. non prevede, in ordine al concordatoprenotativo, alcun tipo di decadenza.2.2. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito alreclamo, al pari di Agenzia delle entrate-Riscossione e Catullos.r.l.2.3.

Il pubblico ministero, dal suo canto, ha chiesto ilrigetto del reclamo.2.4.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, harigettato il reclamo.Ric. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026Numero registro generale 16829/2024Nu4m ero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/20262.5.

La corte, in particolare, per quanto ancora interessa,ha ritenuto che: - “il Tribunale aveva riunito il procedimento diistruttoria prefallimentare da un lato, ed il procedimento unitarioaperto ad iniziativa di ADER dall’altro, ed aveva altresì giàcelebrato la prima udienza di entrambi”; - “la proposizione delladomanda di cui agli artt. 40-44 CCII era comunque tardiva, edunque inammissibile, poiché impedita dalla pendenza …dell’istanza di liquidazione giudiziale, già pervenuta in primaudienza …”; - in altri termini, “successivamente alla previarichiesta di fallimento effettuata dal PM, ADER ha chiestol’apertura della liquidazione giudiziale di HAS a seguitodell’entrata in vigore del codice della crisi”; - “ed è in pendenzadi questa richiesta di apertura della liquidazione giudiziale che ilTribunale ha ritenuto tardiva (e quindi inammissibile) ladomanda di concordato prenotativo formulata ex art. 40/44 CCII… in quanto ormai indissolubilmente collegata alla domanda diliquidazione, nella già intervenuta vigenza del CCII”.3.1.

Hotel alla [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato9/7/2024, ha chiesto, per un motivo, la cassazione dellasentenza.3.2. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]., l’Agenzia delleentrate-Riscossione e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con distinticontroricorsi.3.3.

Il Pubblico Ministero, con memoria sottoscritta dalSostituto Procuratore Generale della Repubblica GiovanniBattista Nardecchia, ha chiesto, in data 28/5/2026, il rigetto delricorso.3.4.

La società ricorrente e il Fallimento hanno depositatomemorie.3.5.

La ricorrente, in particolare, ha osservato, tra l’altro,che la “fattispecie …, in forza della regola intertemporale dettatadall’art. 390 CCII, avrebbe dovuto rimanere assoggettata alla …Ric. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026Numero registro generale 16829/2024Nu5m ero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/2026Legge Fallimentare” e non alla “disciplina di cui al Codice dellacrisi”.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con l’unico motivo articolato, la società ricorrente,lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 390e 40, comma 10, c.c.i.i., dell’art. 161, comma 6°, l.fall. e dell’art.11 disp.prel. c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corted’appello ha confermato il decreto con il quale il tribunale avevadichiarato l’inammissibilità della domanda di concordato conriserva che la stessa aveva presentato sul rilievo che a taledomanda fosse applicabile il termine di decadenza previstodall’art. 40, comma 10, c.c.i.i., omettendo, tuttavia, diconsiderare che la suddetta domanda, in quanto riunita ad unprocedimento per la dichiarazione di fallimento introdotto conricorso depositato prima del 15/7/2022, era, in realtà,disciplinata, in forza dell’art. 390 c.c.i.i., non dall’art. 40 c.c.i.i.ma dall’art. 161, comma 6°, l.fall, il quale, senza prevederealcuna decadenza, consente al debitore il deposito del“concordato in bianco” fino alla sentenza che ne dichiara ilfallimento.4.2.

Il motivo è infondato, per le conseguenze avanzatedalla parte, pur dovendo la Corte procedere ad una integrazionemodificativa della motivazione assunta dalla decisioneimpugnata.4.3.

Il tribunale (come emerge dagli atti del giudizio dimerito cui la Corte accede direttamente in ragione della naturasostanzialmente processuale del vizio denunciato), dopo aver“letto il ricorso ex art. 44 CCI volto ad ottenere la concessionedi un termine per il deposito di domanda definitiva di concordatopreventivo …” e “rammentato che nei confronti della odiernaricorrente pendono dal 9.6.2022 una richiesta di fallimento …,Ric. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026Numero registro generale 16829/2024Nu6m ero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/2026un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato… in data 29 luglio 2022, cui si è aggiunto un ulteriore ricorsoper l’apertura della liquidazione giudiziale depositato … il13.7.2023”; ha, con il decreto pronunciato il 14/9/2023,testualmente affermato che, “con riferimento al ricorsodepositato da Agenzia delle Entrate-Riscossione si sono svolte 5udienze avanti al giudice relatore, sì che il termine decadenzialedi cui alla prima parte del comma 10 dell’art. 40 CCI sarebbesicuramente maturato”.4.4.

La corte d’appello, a sua volta, ha confermato talestatuizione sul rilievo che “successivamente alla previa richiestadi fallimento effettuata dal PM, ADER ha chiesto l’apertura dellaliquidazione giudiziale di HAS a seguito dell’entrata in vigore delcodice della crisi”, e che, per la “… pendenza di questa richiestadi apertura della liquidazione giudiziale”, “il Tribunale ha(correttamente) ritenuto tardiva (e quindi inammissibile) ladomanda di concordato prenotativo formulata ex art. 40/44 CCII… in quanto ormai indissolubilmente collegata alla domanda diliquidazione, nella già intervenuta vigenza del CCII”.4.5.

Tali statuizioni sono giuridicamente corrette nellaparte statuitiva ma non procedono da una ricostruzionepienamente esatta degli istituti a confronto, imponendosi che lamotivazione dell’atto qui impugnato sia corretta.4.6.

L’art. 390, comma 1, c.c.i.i. ha espressamenteprevisto che “i ricorsi per dichiarazione di fallimento … depositatiprima dell’entrata in vigore del presente decreto”, avvenuta indata 15/7/2022, “sono definiti secondo le disposizioni” dellalegge fallimentare di cui al r.d. n. 267/1942.4.7.

La domanda di fallimento proposta dal pubblicoministero, in data 9/6/2022, è stata, di conseguenza,correttamente trattata secondo le norme della legge fallimentareche regolano il procedimento per l’apertura di fallimento (artt. 7Ric. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026Numero registro generale 16829/2024Nu7m ero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/2026e 15 l.fall.) e, altrettanto correttamente, la circostanza hacondotto il tribunale, sulla base di quelle stesse norme (art. 16l.fall.), a trattare congiuntamente, in fatto, le plurime istanzevolte a fare accertare l’insolvenza del medesimo imprenditore ecosì a pronunciare, avendone ravvisato i presupposti (artt. 1 e 5l.fall.), la sentenza dichiarativa di fallimento ai danni dellasocietà nei cui confronti era stata proposta già la prima di esse.4.8.

Tale sentenza ha, a sua volta ed invero, comportatol’apertura di una procedura, che, in quanto disposta “a seguitodella definizione dei ricorsi” di cui al comma 1 dell’art. 390 cit.,è stata (ed è), per l’effetto, altrettanto correttamente regolata,in forza dell’art. 390, comma 2, c.c.i.i., “secondo le disposizioni”(e cioè gli artt. 23 s. l.fall.) della legge di cui al r.d. n. 267 cit.4.9.

Ora, queste norme, e cioè quelle che disciplinano losvolgimento della procedura di fallimento e quelle (che nelpresente giudizio rilevano) che disciplinano il procedimento perla dichiarazione di fallimento, escludono, per la loro stessanatura, che (fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto:es., l’art. 27, comma 1, c.c.i.i., in relazione a quanto previstodall’art. 389, comma 2, c.c.i.i.), nell’ambito dello svolgimentodei relativi procedimenti, possano essere proposte domande(come quella che la società resistente ha proposto, in data13/9/2023, invocando le norme previste dagli artt. 40-44 c.c.i.i.:v. il “Ricorso ex art. 44, comma 1 CCII con richiesta di misureprotettive ex art. 54, commi 2 e 4 CCII”, in atti) che sono(dichiaratamente) previste e disciplinate (come tali, solo) dalcodice della crisi e dell’insolvenza: del quale, per contro, comeemerge dall’art. 390 c.c.i.i., le prime presuppongono, per lacontraddizione che non lo consente, proprio la non applicazione.4.10.

Il procedimento che, a partire dal ricorso difallimento, si conclude con la sua definizione, comprende, infatti,(anche) ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile aiRic. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026Numero registro generale 16829/2024Nu8m ero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/2026sensi dell’art. 390 c.c.i.i., non solo il ricorso volto all’apertura delfallimento (artt. 6 e 7 l.fall.) e la pronuncia della sentenza chelo dichiara (art. 16 l.fall.); ma, evidentemente, anche ledomande che, dopo il deposito di tale ricorso, sono volte –indipendentemente dalla loro identificazione denominativaoperata dalla parte - alla regolazione, sia pur in formeconcorsuali diverse, della stessa crisi d’impresa in cui versa ildebitore, a partire dalla domanda di concordato preventivo, sedel caso con riserva di presentazione della proposta e del piano(art. 161, comma 6°, l.fall.), che lo stesso, in pendenza delprocedimento per la dichiarazione del suo fallimento, abbiainteso presentare; la quale, pertanto, soggiace, pur sepresentata dopo il 15/7/2022, alle norme dettate dagli artt. 160s. l.fall.

Nella vicenda, invece e come detto, la ricorrente ebbead introdurre – per quanto essa ora chieda la censura dellanorma del c.c.i.i. – una iniziativa interamente modellata propriosull’assunto che il c.c.i.i. fosse vigente e le si applicasse.4.11.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, sul punto,ritenuto che: - la domanda di fallimento e la domanda diammissione al concordato preventivo proposta dal debitore nelcorso del procedimento previsto dall’art. 15 l.fall., in quantodirette a regolare la medesima situazione di crisi, sono inrapporto di continenza; - tali domande, se pendenti innanzi allostesso tribunale, devono essere, di conseguenza, riunite anorma dell’art. 273 c.p.c., onde assicurare il “coordinamento trai due procedimenti, pacificamente indispensabile per l’identitàdella crisi da regolare”; - la pendenza di una domanda diconcordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensidell’art. 161, comma 6°, l.fall., se “non sospende e neppurerende improcedibile la procedura prefallimentare, che puòproseguire nella sua istruttoria”, impedisce, tuttavia, (sia purtemporaneamente) la dichiarazione di fallimento sino alRic. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026Numero re9gis tro generale 16829/2024Numero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/2026verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180l.fall.; - “finché la procedura di concordato non ha avuto un esitonegativo, il creditore che ha chiesto di regolare la crisi attraversoil fallimento non può ottenere la relativa dichiarazione”, con laconseguenza che, “durante la pendenza di una procedura diconcordato, sia essa in fase di ammissione, di approvazione o diomologazione”, “non può ammettersi il corso di un autonomoprocedimento prefallimentare che si concluda con ladichiarazione di fallimento indipendentemente dal verificarsi diuno degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall.”(Cass.

SU n. 9935 del 2015).4.12.

L’inammissibilità della domanda di ammissione alconcordato preventivo che la debitrice aveva proposto (nonsemplicemente invocando le norme) degli artt. 40-44 c.c.i.i.(ma, più specificamente, articolandola proprio sul modellodelineato da tali norme: sull’assunto, evidentemente, che lestesse fossero, oltre che in vigore, anche applicabili alla stessa)non deriva, dunque, dal fatto in sé che, nel procedimento (in cuiil ricorso di fallimento e quelli di liquidazione giudiziale dellasocietà sono stati riuniti per la trattazione congiunta) fosse statacelebrata la prima udienza; deriva, piuttosto, quale inevitabileconseguenza, dall’applicazione integrale, in ragione del depositodell’istanza di fallimento in data anteriore al 15/7/2022, dellenorme (previste dagli artt. 1, 5, 7 e 15 e 160 ss.) della leggefallimentare.4.13.

Le quali, come visto, nell’interpretazione datanedalle Sezioni Unite, per un verso, impongono la trattazionecongiunta della domanda di fallimento e della domanda diammissione al concordato preventivo proposta dal debitore nelcorso del procedimento previsto dall’art. 15 l.fall. e, per altroverso, escludono che, una volta proposta la domanda diconcordato, possa essere dichiarato il fallimento del proponenteRic. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026Numero 1reg0is tro generale 16829/2024Numero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/2026se non (di regola) dopo l’esaurimento con esito negativo dellaprocedura di concordato, della quale, dunque, (salvo il casod’abuso) è doverosa la trattazione e la decisione in via prioritariarispetto alla domanda di fallimento (“non solo è necessario uncoordinamento tra le procedure, ma è anche necessario che talecoordinamento avvenga assicurando il previo esaurimento dellaprocedura di concordato preventivo”); la cui disciplina, pertanto,così come contenuta nella legge fallimentare, non può cheestendersi, per la parte corrispondente, anche alla domanda diammissione al concordato preventivo, pur se proposta dopo lasua abrogazione in data 15/7/2022, essendone, appunto,imposta la previa conclusione (a mezzo di “uno degli eventiprevisti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall.”) rispetto alladecisione sulla domanda di fallimento (che la stessa tende,appunto, a prevenire) e, dunque, alla “definizione” (anche ai finidi cui all’art. 390, comma 1, c.c.i.i.) del procedimento ad essarelativo.4.14.

Questa Corte, non a caso, ha sostenuto che: - nelcaso in cui il fallimento della società sia stato dichiarato nellavigenza della legge fallimentare, anche la domanda diestensione della procedura nei confronti dei soci illimitatamenteresponsabili, seppur proposta dopo l’entrata in vigore del codicedella crisi, resta disciplinata dalla legge fallimentare, in virtù diquanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 390c.c.i.i. (Cass. n. 24247 del 2025); - in caso di procedurafallimentare aperta prima dell’entrata in vigore del codice dellacrisi d’impresa e dell’insolvenza e di proposta di concordatopresentata in epoca successiva a quella data, si applica ladisciplina del concordato fallimentare e non quella delconcordato nella liquidazione giudiziale, in base adun’interpretazione letterale e sistematica dei primi due commidell’art. 390 del c.c.i.i. (Cass. n. 2819 del 2026); - l’istanza diRic. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026Numero 1reg1is tro generale 16829/2024Numero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/2026esdebitazione proposta dopo l’entrata in vigore del codice dellacrisi (15/7/2022) da soggetto dichiarato fallito anteriormente,resta disciplinata dalla legge fallimentare (Cass. n. 14835 del2025; Cass. n. 1469 del 2026).4.15.

La società debitrice, per contro, pur a fronte di unricorso per la dichiarazione del suo fallimento ritualmentedepositato prima del 15/7/2022 (e, come tale, attrattivo allarelativa disciplina anche delle domande successivamenteproposte, come quella di ammissione al concordato preventivo,volte, appunto, proprio a prevenirne l’apertura ai sensi dell’art.16 l.fall.), ha depositato (tra l’altro) la “decisione ex art. 120-bisCCII” e gli “allegati … richiesti dal combinato disposto degli artt.44, comma 1 e 39, comma 3 CCII” e (dopo aver illustrato il“contenuto del Piano” ai sensi dell’art. 87 c.c.i.i.) haespressamente chiesto al tribunale: - “ai sensi dell’art. 7, comma2 CCII, (di) esaminare in via prioritaria la presente domandarispetto (i) alla domanda di fallimento formulata dalla Procuradella Repubblica … e (ii) alla domanda di apertura dellaliquidazione giudiziale formulata da Agenzia delle EntrateRiscossione … (iii) alla domanda di apertura della liquidazionegiudiziale formulata da [OSCURATO:SOCIETA].; - (di) dichiarare aperta laprocedura ex art. 44, comma 1 CCII con riserva di presentare laproposta, il piano e gli accordi; - ai sensi dell’art. 44, comma 1,lett. a), CCII, (di) assegnare alla ricorrente il termine massimodi sessanta giorni per la presentazione di una proposta diconcordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità deidati e di fattibilità e la documentazione di cui all’art. 39, commi1 e 2 CCII; - ai sensi dell’art. 55, comma 3, CCII (di) confermarele misure protettive per la durata massima di quattro mesi entro30 giorni dall’iscrizione della presente domanda nel registro delleimprese o in subordine entro il 22 ottobre 2023”; in tal modoessa ha proposto, contrariamente a quanto poi sostenuto nelRic. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026Numero registro generale 16829/20241Nu2m ero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/2026ricorso per cassazione e nella memoria illustrativa, una domandadi ammissione al concordato preventivo non già ai sensi dell’art.160 l.fall. ma in forza (e sul modello) delle norme sostanziali eprocessuali previste dal codice della crisi.4.16.

Solo una pronuncia di (definitivo) rigetto dell’istanzadi fallimento (presentata, come detto, in data anterioreall’entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolvenza)avrebbe, del resto, potuto (e dovuto) indurre il tribunale adesaminare (e trattare come tali) i ricorsi per l’apertura dellaliquidazione giudiziale proposti (dopo il 15/7/2022) nelle moredel procedimento prefallimentare e (inevitabilmente) aprocedere sulla base delle norme contenute nel predetto codice;le quali, appunto, prevedono (all’art. 40, comma 10, c.c.i.i.), afronte della (conseguente) “pendenza di un procedimento per laapertura della liquidazione giudiziale introdotto” (come sarebbestato nel caso in esame) “da un soggetto diverso dal debitore”,che: - “la domanda di accesso a uno strumento di regolazionedella crisi e dell’insolvenza” (come la domanda di concordato conriserva) dev’essere “proposta … nel medesimo procedimento, apena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensidell’articolo 41”; - se tale domanda è proposta “successivamentealla prima udienza”, tale “domanda” è inammissibile perché, intale ipotesi, (come ha ritenuto la corte d’appello, che l’haritenuta “comunque tardiva”) “non può essere propostaautonomamente sino alla conclusione del procedimento per laapertura della liquidazione giudiziale”.4.17.

La Corte, quindi, enuncia il seguente principio didiritto: “Il ricorso di fallimento attrae alla disciplina della leggefallimentare, vigente al momento della sua proposizione, anchela domanda con la quale il debitore, in data successiva al 15luglio 2022, abbia chiesto l’ammissione al concordatopreventivo, la prima iniziativa giustificandone la trattazioneRic. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026Numero registro generale 16829/20241Nu3m ero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/2026unitaria, insieme anche alle successive domande di liquidazionegiudiziale nel frattempo parimenti proposte”.4.18.

Il dispositivo della pronuncia impugnata, con lastatuizione della inammissibilità della domanda di concordatopreventivo, era dunque conforme a diritto, posta la erroneitàdella sola motivazione, dalla Corte corretta, senza cassazione, aisensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c.5.

Il ricorso dev’essere, dunque, rigettato.6.

Le spese del giudizio, a fronte della novità della questionee del tenore motivazionale assunto dalle pronunce di merito,possono essere oggetto di una decisione di interacompensazione tra le parti.7.

La Corte dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra leparti le spese del presente giudizio; dà atto che sussistono ipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 19 giugno 2026.Il Consigliere est.

Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] FerroRic. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
quest’ultimo,anche dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perprocura del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in atti;- ricorrente -controdall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alcontroricorso e poi, a seguito della rinuncia al mandato da partedi quest’ultimo in data 14/5/2026, dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per nuova procura depositata il 4/6/2026;AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, difesa dall’AvvocatoGenerale dello Stato [OSCURATO:PERSONA];nonchéCATULLO S.R.L., difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] perprocura in calce al controricorso;- controricorrenti -Numero registro generale 16829/2024Nu2m ero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/2026PROCURA [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la SENTENZA N. 1700-2024 della CORTE D’APPELLO DIMilano, depositata il 10/6/2024;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 19/6/2026;sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA], la quale hachiesto il rigetto del ricorso;sentiti, per la società ricorrente, gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] eLUCA JEANTET;sentito, per il Fallimento controricorrente, l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];sentita, per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’Avvocata delloStato [OSCURATO:PERSONA].1.1. Il pubblico ministero, con ricorso del 9/6/2022, hachiesto al tribunale di Milano di dichiarare il fallimento di Hotelalla salute s.r.l.1.2. La società resistente si è costituita in giudizio e, allaprima udienza, celebrata il 20/7/2022, ha dedotto edocumentato di aver avviato, a norma degli artt. 17 s. c.c.i.i.,nel frattempo entrato in vigore, la composizione negoziata.1.3. A sua volta, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, indata 18/7/2022, ha depositato ricorso per la liquidazionegiudiziale di Hotel alla salute s.r.l.1.4. Nella successiva udienza del 27/9/2022, è statadisposta la trattazione congiunta della richiesta di fallimentopresentata dal pubblico ministero e del ricorso di liquidazionegiudiziale presentata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.Ric. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026Numero registro generale 16829/2024Nu3m ero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/20261.5. La società resistente, a fronte dell’intervenutaarchiviazione della composizione negoziata in difetto di accordocon i creditori finanziari, ha depositato, “nella notte” tra il 13 eil 14/9/2023, domanda di concordato con riserva, ai sensidell’art. 44 c.c.i.i.1.6. Nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: - il pubblicoministero ha insistito per la dichiarazione di fallimento; -l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha chiesto rinvio perverificare il pagamento della prima rata della cd. rottamazione-quater, tenendo fermo il proprio ricorso di liquidazionegiudiziale; - la [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva a sua volta depositatoricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in data13/7/2023, ha insistito per l’apertura di tale procedura.1.7. Il tribunale, all’esito dell’udienza, ha, con decreto,dichiarato l’inammissibilità della domanda di concordatoproposta a norma dell’art. 44 c.c.i.i. e, con contestuale sentenza,ha dichiarato il fallimento della Hotel alla [OSCURATO:SOCIETA]2.1. Hotel alla [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso del 3/11/2023, haproposto reclamo avverso tali provvedimenti, deducendo, insostanza, che l’art. 44, ult. comma, c.c.i.i. non è applicabile alfallimento, che è una procedura alla quale non si estende ladecadenza prevista dal codice della crisi, mentre l’art. 161,comma 6°, l.fall. non prevede, in ordine al concordatoprenotativo, alcun tipo di decadenza.2.2. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito alreclamo, al pari di Agenzia delle entrate-Riscossione e Catullos.r.l.2.3. Il pubblico ministero, dal suo canto, ha chiesto ilrigetto del reclamo.2.4. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, harigettato il reclamo.Ric. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026Numero registro generale 16829/2024Nu4m ero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/20262.5. La corte, in particolare, per quanto ancora interessa,ha ritenuto che: - “il Tribunale aveva riunito il procedimento diistruttoria prefallimentare da un lato, ed il procedimento unitarioaperto ad iniziativa di ADER dall’altro, ed aveva altresì giàcelebrato la prima udienza di entrambi”; - “la proposizione delladomanda di cui agli artt. 40-44 CCII era comunque tardiva, edunque inammissibile, poiché impedita dalla pendenza …dell’istanza di liquidazione giudiziale, già pervenuta in primaudienza …”; - in altri termini, “successivamente alla previarichiesta di fallimento effettuata dal PM, ADER ha chiestol’apertura della liquidazione giudiziale di HAS a seguitodell’entrata in vigore del codice della crisi”; - “ed è in pendenzadi questa richiesta di apertura della liquidazione giudiziale che ilTribunale ha ritenuto tardiva (e quindi inammissibile) ladomanda di concordato prenotativo formulata ex art. 40/44 CCII… in quanto ormai indissolubilmente collegata alla domanda diliquidazione, nella già intervenuta vigenza del CCII”.3.1. Hotel alla [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato9/7/2024, ha chiesto, per un motivo, la cassazione dellasentenza.3.2. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]., l’Agenzia delleentrate-Riscossione e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con distinticontroricorsi.3.3. Il Pubblico Ministero, con memoria sottoscritta dalSostituto Procuratore Generale della Repubblica GiovanniBattista Nardecchia, ha chiesto, in data 28/5/2026, il rigetto delricorso.3.4. La società ricorrente e il Fallimento hanno depositatomemorie.3.5. La ricorrente, in particolare, ha osservato, tra l’altro,che la “fattispecie …, in forza della regola intertemporale dettatadall’art. 390 CCII, avrebbe dovuto rimanere assoggettata alla …Ric. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026Numero registro generale 16829/2024Nu5m ero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/2026Legge Fallimentare” e non alla “disciplina di cui al Codice dellacrisi”.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con l’unico motivo articolato, la società ricorrente,lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 390e 40, comma 10, c.c.i.i., dell’art. 161, comma 6°, l.fall. e dell’art.11 disp.prel. c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corted’appello ha confermato il decreto con il quale il tribunale avevadichiarato l’inammissibilità della domanda di concordato conriserva che la stessa aveva presentato sul rilievo che a taledomanda fosse applicabile il termine di decadenza previstodall’art. 40, comma 10, c.c.i.i., omettendo, tuttavia, diconsiderare che la suddetta domanda, in quanto riunita ad unprocedimento per la dichiarazione di fallimento introdotto conricorso depositato prima del 15/7/2022, era, in realtà,disciplinata, in forza dell’art. 390 c.c.i.i., non dall’art. 40 c.c.i.i.ma dall’art. 161, comma 6°, l.fall, il quale, senza prevederealcuna decadenza, consente al debitore il deposito del“concordato in bianco” fino alla sentenza che ne dichiara ilfallimento.4.2. Il motivo è infondato, per le conseguenze avanzatedalla parte, pur dovendo la Corte procedere ad una integrazionemodificativa della motivazione assunta dalla decisioneimpugnata.4.3. Il tribunale (come emerge dagli atti del giudizio dimerito cui la Corte accede direttamente in ragione della naturasostanzialmente processuale del vizio denunciato), dopo aver“letto il ricorso ex art. 44 CCI volto ad ottenere la concessionedi un termine per il deposito di domanda definitiva di concordatopreventivo …” e “rammentato che nei confronti della odiernaricorrente pendono dal 9.6.2022 una richiesta di fallimento …,Ric. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026Numero registro generale 16829/2024Nu6m ero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/2026un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato… in data 29 luglio 2022, cui si è aggiunto un ulteriore ricorsoper l’apertura della liquidazione giudiziale depositato … il13.7.2023”; ha, con il decreto pronunciato il 14/9/2023,testualmente affermato che, “con riferimento al ricorsodepositato da Agenzia delle Entrate-Riscossione si sono svolte 5udienze avanti al giudice relatore, sì che il termine decadenzialedi cui alla prima parte del comma 10 dell’art. 40 CCI sarebbesicuramente maturato”.4.4. La corte d’appello, a sua volta, ha confermato talestatuizione sul rilievo che “successivamente alla previa richiestadi fallimento effettuata dal PM, ADER ha chiesto l’apertura dellaliquidazione giudiziale di HAS a seguito dell’entrata in vigore delcodice della crisi”, e che, per la “… pendenza di questa richiestadi apertura della liquidazione giudiziale”, “il Tribunale ha(correttamente) ritenuto tardiva (e quindi inammissibile) ladomanda di concordato prenotativo formulata ex art. 40/44 CCII… in quanto ormai indissolubilmente collegata alla domanda diliquidazione, nella già intervenuta vigenza del CCII”.4.5. Tali statuizioni sono giuridicamente corrette nellaparte statuitiva ma non procedono da una ricostruzionepienamente esatta degli istituti a confronto, imponendosi che lamotivazione dell’atto qui impugnato sia corretta.4.6. L’art. 390, comma 1, c.c.i.i. ha espressamenteprevisto che “i ricorsi per dichiarazione di fallimento … depositatiprima dell’entrata in vigore del presente decreto”, avvenuta indata 15/7/2022, “sono definiti secondo le disposizioni” dellalegge fallimentare di cui al r.d. n. 267/1942.4.7. La domanda di fallimento proposta dal pubblicoministero, in data 9/6/2022, è stata, di conseguenza,correttamente trattata secondo le norme della legge fallimentareche regolano il procedimento per l’apertura di fallimento (artt. 7Ric. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026Numero registro generale 16829/2024Nu7m ero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/2026e 15 l.fall.) e, altrettanto correttamente, la circostanza hacondotto il tribunale, sulla base di quelle stesse norme (art. 16l.fall.), a trattare congiuntamente, in fatto, le plurime istanzevolte a fare accertare l’insolvenza del medesimo imprenditore ecosì a pronunciare, avendone ravvisato i presupposti (artt. 1 e 5l.fall.), la sentenza dichiarativa di fallimento ai danni dellasocietà nei cui confronti era stata proposta già la prima di esse.4.8. Tale sentenza ha, a sua volta ed invero, comportatol’apertura di una procedura, che, in quanto disposta “a seguitodella definizione dei ricorsi” di cui al comma 1 dell’art. 390 cit.,è stata (ed è), per l’effetto, altrettanto correttamente regolata,in forza dell’art. 390, comma 2, c.c.i.i., “secondo le disposizioni”(e cioè gli artt. 23 s. l.fall.) della legge di cui al r.d. n. 267 cit.4.9. Ora, queste norme, e cioè quelle che disciplinano losvolgimento della procedura di fallimento e quelle (che nelpresente giudizio rilevano) che disciplinano il procedimento perla dichiarazione di fallimento, escludono, per la loro stessanatura, che (fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto:es., l’art. 27, comma 1, c.c.i.i., in relazione a quanto previstodall’art. 389, comma 2, c.c.i.i.), nell’ambito dello svolgimentodei relativi procedimenti, possano essere proposte domande(come quella che la società resistente ha proposto, in data13/9/2023, invocando le norme previste dagli artt. 40-44 c.c.i.i.:v. il “Ricorso ex art. 44, comma 1 CCII con richiesta di misureprotettive ex art. 54, commi 2 e 4 CCII”, in atti) che sono(dichiaratamente) previste e disciplinate (come tali, solo) dalcodice della crisi e dell’insolvenza: del quale, per contro, comeemerge dall’art. 390 c.c.i.i., le prime presuppongono, per lacontraddizione che non lo consente, proprio la non applicazione.4.10. Il procedimento che, a partire dal ricorso difallimento, si conclude con la sua definizione, comprende, infatti,(anche) ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile aiRic. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026Numero registro generale 16829/2024Nu8m ero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/2026sensi dell’art. 390 c.c.i.i., non solo il ricorso volto all’apertura delfallimento (artt. 6 e 7 l.fall.) e la pronuncia della sentenza chelo dichiara (art. 16 l.fall.); ma, evidentemente, anche ledomande che, dopo il deposito di tale ricorso, sono volte –indipendentemente dalla loro identificazione denominativaoperata dalla parte - alla regolazione, sia pur in formeconcorsuali diverse, della stessa crisi d’impresa in cui versa ildebitore, a partire dalla domanda di concordato preventivo, sedel caso con riserva di presentazione della proposta e del piano(art. 161, comma 6°, l.fall.), che lo stesso, in pendenza delprocedimento per la dichiarazione del suo fallimento, abbiainteso presentare; la quale, pertanto, soggiace, pur sepresentata dopo il 15/7/2022, alle norme dettate dagli artt. 160s. l.fall. Nella vicenda, invece e come detto, la ricorrente ebbead introdurre – per quanto essa ora chieda la censura dellanorma del c.c.i.i. – una iniziativa interamente modellata propriosull’assunto che il c.c.i.i. fosse vigente e le si applicasse.4.11. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, sul punto,ritenuto che: - la domanda di fallimento e la domanda diammissione al concordato preventivo proposta dal debitore nelcorso del procedimento previsto dall’art. 15 l.fall., in quantodirette a regolare la medesima situazione di crisi, sono inrapporto di continenza; - tali domande, se pendenti innanzi allostesso tribunale, devono essere, di conseguenza, riunite anorma dell’art. 273 c.p.c., onde assicurare il “coordinamento trai due procedimenti, pacificamente indispensabile per l’identitàdella crisi da regolare”; - la pendenza di una domanda diconcordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensidell’art. 161, comma 6°, l.fall., se “non sospende e neppurerende improcedibile la procedura prefallimentare, che puòproseguire nella sua istruttoria”, impedisce, tuttavia, (sia purtemporaneamente) la dichiarazione di fallimento sino alRic. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026Numero re9gis tro generale 16829/2024Numero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/2026verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180l.fall.; - “finché la procedura di concordato non ha avuto un esitonegativo, il creditore che ha chiesto di regolare la crisi attraversoil fallimento non può ottenere la relativa dichiarazione”, con laconseguenza che, “durante la pendenza di una procedura diconcordato, sia essa in fase di ammissione, di approvazione o diomologazione”, “non può ammettersi il corso di un autonomoprocedimento prefallimentare che si concluda con ladichiarazione di fallimento indipendentemente dal verificarsi diuno degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall.”(Cass. SU n. 9935 del 2015).4.12. L’inammissibilità della domanda di ammissione alconcordato preventivo che la debitrice aveva proposto (nonsemplicemente invocando le norme) degli artt. 40-44 c.c.i.i.(ma, più specificamente, articolandola proprio sul modellodelineato da tali norme: sull’assunto, evidentemente, che lestesse fossero, oltre che in vigore, anche applicabili alla stessa)non deriva, dunque, dal fatto in sé che, nel procedimento (in cuiil ricorso di fallimento e quelli di liquidazione giudiziale dellasocietà sono stati riuniti per la trattazione congiunta) fosse statacelebrata la prima udienza; deriva, piuttosto, quale inevitabileconseguenza, dall’applicazione integrale, in ragione del depositodell’istanza di fallimento in data anteriore al 15/7/2022, dellenorme (previste dagli artt. 1, 5, 7 e 15 e 160 ss.) della leggefallimentare.4.13. Le quali, come visto, nell’interpretazione datanedalle Sezioni Unite, per un verso, impongono la trattazionecongiunta della domanda di fallimento e della domanda diammissione al concordato preventivo proposta dal debitore nelcorso del procedimento previsto dall’art. 15 l.fall. e, per altroverso, escludono che, una volta proposta la domanda diconcordato, possa essere dichiarato il fallimento del proponenteRic. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026Numero 1reg0is tro generale 16829/2024Numero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/2026se non (di regola) dopo l’esaurimento con esito negativo dellaprocedura di concordato, della quale, dunque, (salvo il casod’abuso) è doverosa la trattazione e la decisione in via prioritariarispetto alla domanda di fallimento (“non solo è necessario uncoordinamento tra le procedure, ma è anche necessario che talecoordinamento avvenga assicurando il previo esaurimento dellaprocedura di concordato preventivo”); la cui disciplina, pertanto,così come contenuta nella legge fallimentare, non può cheestendersi, per la parte corrispondente, anche alla domanda diammissione al concordato preventivo, pur se proposta dopo lasua abrogazione in data 15/7/2022, essendone, appunto,imposta la previa conclusione (a mezzo di “uno degli eventiprevisti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall.”) rispetto alladecisione sulla domanda di fallimento (che la stessa tende,appunto, a prevenire) e, dunque, alla “definizione” (anche ai finidi cui all’art. 390, comma 1, c.c.i.i.) del procedimento ad essarelativo.4.14. Questa Corte, non a caso, ha sostenuto che: - nelcaso in cui il fallimento della società sia stato dichiarato nellavigenza della legge fallimentare, anche la domanda diestensione della procedura nei confronti dei soci illimitatamenteresponsabili, seppur proposta dopo l’entrata in vigore del codicedella crisi, resta disciplinata dalla legge fallimentare, in virtù diquanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 390c.c.i.i. (Cass. n. 24247 del 2025); - in caso di procedurafallimentare aperta prima dell’entrata in vigore del codice dellacrisi d’impresa e dell’insolvenza e di proposta di concordatopresentata in epoca successiva a quella data, si applica ladisciplina del concordato fallimentare e non quella delconcordato nella liquidazione giudiziale, in base adun’interpretazione letterale e sistematica dei primi due commidell’art. 390 del c.c.i.i. (Cass. n. 2819 del 2026); - l’istanza diRic. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026Numero 1reg1is tro generale 16829/2024Numero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/2026esdebitazione proposta dopo l’entrata in vigore del codice dellacrisi (15/7/2022) da soggetto dichiarato fallito anteriormente,resta disciplinata dalla legge fallimentare (Cass. n. 14835 del2025; Cass. n. 1469 del 2026).4.15. La società debitrice, per contro, pur a fronte di unricorso per la dichiarazione del suo fallimento ritualmentedepositato prima del 15/7/2022 (e, come tale, attrattivo allarelativa disciplina anche delle domande successivamenteproposte, come quella di ammissione al concordato preventivo,volte, appunto, proprio a prevenirne l’apertura ai sensi dell’art.16 l.fall.), ha depositato (tra l’altro) la “decisione ex art. 120-bisCCII” e gli “allegati … richiesti dal combinato disposto degli artt.44, comma 1 e 39, comma 3 CCII” e (dopo aver illustrato il“contenuto del Piano” ai sensi dell’art. 87 c.c.i.i.) haespressamente chiesto al tribunale: - “ai sensi dell’art. 7, comma2 CCII, (di) esaminare in via prioritaria la presente domandarispetto (i) alla domanda di fallimento formulata dalla Procuradella Repubblica … e (ii) alla domanda di apertura dellaliquidazione giudiziale formulata da Agenzia delle EntrateRiscossione … (iii) alla domanda di apertura della liquidazionegiudiziale formulata da [OSCURATO:SOCIETA].; - (di) dichiarare aperta laprocedura ex art. 44, comma 1 CCII con riserva di presentare laproposta, il piano e gli accordi; - ai sensi dell’art. 44, comma 1,lett. a), CCII, (di) assegnare alla ricorrente il termine massimodi sessanta giorni per la presentazione di una proposta diconcordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità deidati e di fattibilità e la documentazione di cui all’art. 39, commi1 e 2 CCII; - ai sensi dell’art. 55, comma 3, CCII (di) confermarele misure protettive per la durata massima di quattro mesi entro30 giorni dall’iscrizione della presente domanda nel registro delleimprese o in subordine entro il 22 ottobre 2023”; in tal modoessa ha proposto, contrariamente a quanto poi sostenuto nelRic. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026Numero registro generale 16829/20241Nu2m ero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/2026ricorso per cassazione e nella memoria illustrativa, una domandadi ammissione al concordato preventivo non già ai sensi dell’art.160 l.fall. ma in forza (e sul modello) delle norme sostanziali eprocessuali previste dal codice della crisi.4.16. Solo una pronuncia di (definitivo) rigetto dell’istanzadi fallimento (presentata, come detto, in data anterioreall’entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolvenza)avrebbe, del resto, potuto (e dovuto) indurre il tribunale adesaminare (e trattare come tali) i ricorsi per l’apertura dellaliquidazione giudiziale proposti (dopo il 15/7/2022) nelle moredel procedimento prefallimentare e (inevitabilmente) aprocedere sulla base delle norme contenute nel predetto codice;le quali, appunto, prevedono (all’art. 40, comma 10, c.c.i.i.), afronte della (conseguente) “pendenza di un procedimento per laapertura della liquidazione giudiziale introdotto” (come sarebbestato nel caso in esame) “da un soggetto diverso dal debitore”,che: - “la domanda di accesso a uno strumento di regolazionedella crisi e dell’insolvenza” (come la domanda di concordato conriserva) dev’essere “proposta … nel medesimo procedimento, apena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensidell’articolo 41”; - se tale domanda è proposta “successivamentealla prima udienza”, tale “domanda” è inammissibile perché, intale ipotesi, (come ha ritenuto la corte d’appello, che l’haritenuta “comunque tardiva”) “non può essere propostaautonomamente sino alla conclusione del procedimento per laapertura della liquidazione giudiziale”.4.17. La Corte, quindi, enuncia il seguente principio didiritto: “Il ricorso di fallimento attrae alla disciplina della leggefallimentare, vigente al momento della sua proposizione, anchela domanda con la quale il debitore, in data successiva al 15luglio 2022, abbia chiesto l’ammissione al concordatopreventivo, la prima iniziativa giustificandone la trattazioneRic. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026Numero registro generale 16829/20241Nu3m ero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 22772/2026Data pubblicazione 06/07/2026unitaria, insieme anche alle successive domande di liquidazionegiudiziale nel frattempo parimenti proposte”.4.18. Il dispositivo della pronuncia impugnata, con lastatuizione della inammissibilità della domanda di concordatopreventivo, era dunque conforme a diritto, posta la erroneitàdella sola motivazione, dalla Corte corretta, senza cassazione, aisensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c.5. Il ricorso dev’essere, dunque, rigettato.6. Le spese del giudizio, a fronte della novità della questionee del tenore motivazionale assunto dalle pronunce di merito,possono essere oggetto di una decisione di interacompensazione tra le parti.7. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra leparti le spese del presente giudizio; dà atto che sussistono ipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 19 giugno 2026.Il Consigliere est. Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] FerroRic. 2024, n. 16829 - Sez. 1 – PU del 19 giugno 2026
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