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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21736/2026

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lepore,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoGiuseppe Caramia,-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 99/2020 depositata il22.1.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/20261.

Gli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]convenivano innanzi al Tribunale di Bari il Comune di Casamassima,chiedendone la condanna al pagamento in loro favore della somma di euro40.795,31 oltre interessi di mora ex art. 9 comma 3 della L. 2.3.1949n.143 in forza della convenzione stipulata il 25.10.2000, a titolo dicompenso per l'incarico di progettazione preliminare e definitivadell'intervento relativo alla realizzazione del sottovia via Quasimodo dellalinea ferroviaria Bari – Casamassima – Putignano e di rimborso del pareredi congruità, (incarico legittimato dalla delibera della Giunta comunale diCasamassima n. 142 del 27.7.2000, poi integrata dalla delibera n. 162 del26.9.2000).

In subordine gli attori chiedevano la condanna dell'entepubblico per arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c., perché l'opera,finanziata nel 2001, era stata effettivamente realizzata secondo progetto.Costituitosi, il Comune di Casamassima eccepiva la nullità della deliberadella Giunta comunale n. 142 del 27 luglio 2000 per mancanza dicopertura finanziaria e di impegno di spesa della delibera di incarico, inviolazione dell'art. 284 comma 1° del R.D. n. 383/1934, dell'art. 55comma 5° della L.n.142/1990, e dell'art. 23 del D.L. n. 66/1989,convertito nella L. n.144/1989 e, per l’effetto, il suo difetto dilegittimazione passiva ex art. 191 del D. Lgs. n.267/2000.

In subordine,l'ente pubblico deduceva l’inammissibilità della domanda di condannadell’amministrazione comunale per ingiustificato arricchimento.Istruita la causa, il Tribunale rigettava le domande attoree, ritenendo chela delibera di incarico fosse nulla per la mancata attestazione dellacopertura finanziaria, e che in base all'art. 191 cit., in caso di acquisizionedei beni e servizi nonostante la violazione degli obblighi di coperturafinanziaria degli enti pubblici, il rapporto obbligatorio intercorresse tra ilprivato e l'amministratore, funzionario, o dipendente che aveva consentitoNumero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/2026la fornitura, con conseguente estraneità del Comune, e compensavaintegralmente le spese del giudizio.2.

Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appello, al quale resisteva il Comune di Casamassima,chiedendone il rigetto.Con la sentenza n. 99/2020 del 26.11.2019/22.1.2020, la Corte d'appellodi Bari, in accoglimento dell’appello, condannava l’appellato al pagamentoin favore degli appellanti, in solido tra loro, della somma di euro31.871,34 oltre interessi legali dal 27.10.2000 (data di consegna deglielaborati progettuali), fino al saldo effettivo, maggiorati delle spese pereuro 249,00 per il parere di congruità ed al pagamento delle speseprocessuali del doppio grado.In particolare, la Corte riteneva che la deliberazione della Giunta comunalen. 162 del 26.9.2000, di richiamo ed integrazione della delibera di incaricodella stessa giunta n. 142 del 27.7.2000, fosse dotata di impegno di spesae di copertura finanziaria, come attestato dal visto apposto in calce alladelibera dal responsabile del servizio, considerando conseguentementeintervenuta la richiesta condizione di esecutività e pienamente valida laconvenzione stipulata tra i progettisti ed il Comune di Casamassima.3.

Avverso questa sentenza il Comune di Casamassima ha propostotempestivo ricorso a questa Corte, affidandosi a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.Nell'imminenza dell'adunanza camerale il solo ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,comma 1°, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 162 del D.Lgs. n.267/2000, nonché del combinato disposto dell’art. 284, co. 1°, R.D.n.383/1934, dell’art. 55, co. 5°, L. n. 142/1990, dell’art. 23, D.L.n.66/1989, convertito nella L. n. 144/1989 e dell’art. 191, D. Lgs.Numero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/2026n.267/2000, avendo la Corte distrettuale affermato che costituiva validoimpegno e copertura di spesa per l'importo della parcella professionalestabilito in lire 430.000.000, con esclusione dell’invalidità dellaconvenzione del 25.10.2000 di affidamento dell’incarico professionalestipulata dai progettisti con il Comune, la mera indicazione, nella deliberadella Giunta comunale n. 162/2000, integrativa rispetto alla delibera n.142 del 27.7.2000 (di suo priva di ogni riferimento alle fonti di coperturafinanziaria), del possibile accesso ad un futuro finanziamento della CassaDepositi e Prestiti, con differimento dell’iscrizione contabile all’esercizio dibilancio successivo a quello in cui era stata assunta e scadeval’obbligazione ed ai bilanci dei quattro anni successivi.1.1 La Corte osserva, preliminarmente, che vanno respinte le eccezioni diinammissibilità del primo motivo sollevate dai controricorrenti, sia inquanto non si richiede una rivalutazione del fatto, bensì una verifica dellaconformità dei fatti accertati dalla Corte distrettuale alle norme di leggeche si assumono violate, sia in quanto le questioni dell'esistenza di unimpegno di bilancio del Comune di Casamassima e della coperturafinanziaria non sono questioni nuove non trattate dalla sentenzaimpugnata.1.2 Neppure può ritenersi preclusiva, come giudicato esterno, all'esamedel primo motivo di ricorso, la sentenza, prodotta in primo grado, delConsiglio di Stato n.10/2002, che ha concluso il giudizio vertentesull'impugnazione degli atti comunali inerenti alle modalità pubblicitarieseguite per addivenire al conferimento dell'incarico progettuale ai dueprofessionisti, e non ha affatto riguardato la validità, sotto il profilodell'impegno di bilancio e della copertura finanziaria delle delibere n. 142del 27.7.2000 e n. 162 del 26.9.2000 della Giunta comunale del [OSCURATO:PERSONA], che anzi in quel giudizio aveva sostenuto la piena validitàdi quelle delibere.Numero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/20261.3 Venendo al merito del primo motivo, la Corte osserva che lo stessobasa la presunta nullità delle citate delibere della Giunta comunale diCasamassima e quella conseguente della convenzione stipulata dalle partiil 25.10.2000, sulla violazione del combinato disposto dell’art. 284, co. 1°,R.D. n.383/1934, dell’art. 55, co. 5°, L.n.142/1990, dell’art. 23, D.L. n.66/1989, convertito nella L.n.144/1989, e dell’art. 191 del D. Lgs. n.267/2000, non tenendo conto della normativa effettivamente vigenteall'epoca dell'approvazione delle delibere della Giunta comunale inquestione del 27.7.2000 e del 26.9.2000.Ripercorrendo sinteticamente l'evoluzione normativa intervenuta sul puntodell'impegno di spesa e della copertura finanziaria delle deliberazionicomunali di incarichi progettuali, va ricordato che in base agli articoli 284e 288 del R.D. n. 383/1934 si richiedeva che la delibera indicassel'ammontare della somma occorrente per l'incarico progettuale ed i mezziper farvi fronte, e che in mancanza di uno di questi elementi ledeliberazioni risultavano viziate da nullità.L'art. 23 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 66, convertito dalla L. 24.4.1989 n. 144, hapoi stabilito al comma 3 che è consentita a tutte le amministrazionicomunali l'effettuazione di qualsiasi spesa esclusivamente ove sussistanola deliberazione autorizzativa divenuta, o dichiarata esecutiva, nonchél'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove nonesista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, dacomunicare ai terzi interessati, ed al comma 4 che, nel caso in cui vi siastata acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nelcomma precedente, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini dellacontroprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore el'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura.L'art. 55, comma 5, della legge n. 142/1990 nel testo originario,riagganciandosi al summenzionato art. 23, aveva poi stabilito che gliimpegni di spesa non potessero essere assunti senza attestazione dellaNumero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/2026relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del serviziofinanziario e che, senza tale attestazione, l'atto era nullo di diritto.

Tuttociò allo scopo di garantire l'equilibrio di bilancio ed il buon andamentodell'azione amministrativa e per prevenire l'assunzione di impegnifinanziari senza la relativa spesa, per cui si era introdotto l'elementoformale dell'attestazione della copertura finanziaria, che aveva indotto lagiurisprudenza di legittimità a limitare la nullità di diritto della delibera diimpegno di spesa alle ipotesi di mancanza assoluta dell'attestazione dicopertura finanziaria, escludendo interpretazioni più penetranti, comequella proposta dalla Corte dei conti, che estendevano il sindacato dallaverifica formale dell'attestazione alla congruità dei mezzi di coperturafinanziaria indicati (Cass. n. 4284/1997).L'art. 6, comma 11, della L. 15.5.1997 n. 127, applicabile ratione temporisnel caso qui in esame, ha poi stabilito che “all'art. 55 L. 142/1990 ilcomma 5 è sostituito dal seguente: I provvedimenti dei responsabili deiservizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabiledel servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto diregolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

Di fatto con talemodifica è stata eliminata la previsione di nullità per mancanzadell'attestazione di copertura finanziaria.L'art. 191 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 267 (entrato in vigore il 13.10.2000)ha in seguito stabilito al comma 1 che “Gli enti locali possono effettuarespese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competenteprogramma del bilancio di previsione e l'attestazione della coperturafinanziaria di cui all'articolo 153 comma 5.

Nel caso di spese riguardantitrasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche,somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, ilresponsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario leinformazioni relative all'impegno.

La comunicazione dell'avvenuto impegnoe della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, leNumero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/2026forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmenteall'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fatturadeve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazionesino a quando i dati non gli vengano comunicati”.

La norma stabilisce poi,al comma 4, che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e serviziin violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapportoobbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte nonriconoscibile ai sensi dell'articolo 194 comma 1, lettera e), tra il privatofornitore e l'amministratore funzionario o dipendente che hanno consentitola fornitura”.

Anche in questa disposizione, pertanto, è scomparsa laprevisione della nullità per difetto di attestazione della coperturafinanziaria, ponendosi la comunicazione della stessa come condizione diesecutività.Il citato d.lgs. n. 267 del 2000, denominato [OSCURATO:PERSONA] delle leggisull'ordinamento degli enti locali, ha integralmente abrogato (art. 274,lettera q) la legge n. 142 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] contiene unadisposizione identica all'art. 55 comma 5 della L. n. 142/1990, comesostituito dall'art. 6, comma 11, della L. 15.5.1997 n.127, e precisamentel'art. 151, comma 4°, nel quale è previsto che "I provvedimenti deiresponsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi alresponsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'approvazionedel visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria".

Si ècosì ribadito che il visto di regolarità contabile è una condizione diesecutività e non di validità della delibera.1.4.

Orbene, all'epoca dell'approvazione delle delibere di incaricoprofessionale della Giunta comunale di Casamassima del 27.7.2000 e del26.9.2000, che rilevano in questa sede, non era ancora entrato in vigore enon va quindi applicato il d.lgs. n. 267 del 2000.Numero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/2026La sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 11098 del 26.7.2002,riferendosi ad un quadro normativo corrispondente a quello che qui vienein rilievo, rappresentato dall'art. 55, comma 5, della L. n. 142/1990 neltesto modificato dall'art. 6, comma 11, della L. 15.5.1997, n. 127, haevidenziato che la riscrittura dell'ordinamento contabile e la nuovadistribuzione di competenze tra organi politico-amministrativi eresponsabili dei singoli servizi, ha sovvertito il precedente ordine, sicché lacopertura finanziaria, che prima era un prius, successivamente è divenuta,dal punto di vista dell'attestazione formale, un posterius.

La normadell'art. 55, comma 5, della L. 8.6.1990, n. 142, è stata, cioè, modificatanel senso che l'attestazione di copertura ha assunto un significatoaccertativo della necessaria copertura di bilancio dell'atto emanato nelcontesto del richiesto visto di regolarità contabile, che riguarda anchel'esatta imputazione di spesa.

In altri termini, l'attestazione di coperturafinanziaria non precede più l'impegno, né, soprattutto, è più requisito divalidità, ma accede, completandolo, alla relativa deliberazione odeterminazione di spesa di cui diventa condizione di esecutività, per cui lasua mancanza non comporta la nullità dell'atto di spesa.L’attestazione, da elemento (interno) costitutivo della validità, rectiusdella stessa esistenza della delibera, è divenuto un atto di controlloesterno all'atto ma interno all'organizzazione.Conseguentemente, le deliberazioni di spesa prive dell'attestazione sonovalide anche se non esecutive.

Ciò risulta pienamente conforme alprincipio di separazione delle competenze tra direzione politica e direzioneamministrativa introdotto dal D. Lgs. 3.2.1993 n. 29.

L'apposizionedell'attestazione di copertura finanziaria, infatti, è un'attività gestionaleespletata in applicazione della normativa che la prevede.

La mancataapposizione del visto da parte dell'organo burocratico non può comportarela nullità dell'atto - che impegni una spesa - adottato dall'organo politico -amministrativo, poiché la sanzione sarebbe evidentemente eccessiva eNumero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/2026creerebbe un'incongruenza nell'ordinamento, condizionando la validità diun atto alla sussistenza di un altro atto proveniente da un soggettorispetto al quale sussiste il regime di separazione dei compiti.

La mancataesecutività risulta conforme a quest'ultimo principio e consente la distintaverifica dell'operato di ciascuno ed il sanzionamento delle eventualiresponsabilità con le modalità previste dall'ordinamento, in relazione alledistinte competenze.L'atto amministrativo emanato senza la copertura finanziaria, lungidall'essere "nullo di diritto", come previsto dal vecchio testo dell'art. 55,comma 5, della L.n. 142/1990, è valido e diviene esecutivo solo conl'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura.Pertanto, nel caso di specie, la normativa di legge invocata dal ricorrentenon era più applicabile, e l'impugnata sentenza, alla pagina 7 capoverso,ha correttamente indicato, pur senza riportare la normativa sopravvenuta,che il visto di regolarità contabile congiunto all'attestazione di coperturafinanziaria costituiva requisito di esecutività della delibera concernentel'attribuzione dell'incarico progettuale ai due professionisti appellanti,prendendo poi atto che in calce alla delibera il responsabile del servizio delComune di Casamassima, aveva attestato l'esistenza della coperturafinanziaria e la regolarità contabile, garantendo quindi la sussistenza delrequisito formale.Il giudice di secondo grado ha, inoltre, evidenziato, che nella deliberamedesima era previsto che dell'importo, spettante ai professionisticomplessivamente, di lire 430.000.000, 80.000.000 di lire erano già dotatidi copertura finanziaria con i provvedimenti della Giunta comunale n. 120del 7.7.2000 e n. 143 del 27.7.2000, mentre per i residui 350.000.000 dilire vi era stata richiesta di finanziamento alla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, edin particolare al Fondo rotativo per la progettazione istituito dallaL.n.549/1995 e dalla L. n. 135/1997 e regolamentato dalla [OSCURATO:PERSONA] con la circolare n. 1221/1997, modificata dalla circolareNumero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/2026n.1127/1998, con conseguente anticipazione a favore del Comune diCasamassima ex art. 54 della L. n. 549/1995 delle spese necessarie pergli studi di fattibilità, per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivied esecutivi, e con imputazione degli oneri di restituzione delfinanziamento sugli appositi bilanci di competenza a partire dall'anno 2001e per i quattro anni successivi.Nella sentenza impugnata, peraltro, si dà atto, a pagina 4, che il progettodefinitivo elaborato dagli attuali controricorrenti, è stato approvato dallaGiunta comunale di Casamassima con la delibera n. 49 del 15.3.2001,ottenendo la copertura finanziaria dalla Regione Puglia per la realizzazionedel sottovia su via Quasimodo, confluita nell'Elenco degli interventi delPiano Regionale dei Trasporti, come emergente dalla delibera n. 74dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ne deriva che anche nell'ipotesi in cui il finanziamento delfinanziariamente la somma di lire 350.000.000 non fosse stato ancoraconcesso allorché il responsabile del servizio del Comune di Casamassimaaveva attestato l'esistenza della copertura finanziaria e la regolaritàcontabile in calce alla delibera di incarico professionale, non essendo piùipotizzabile una nullità della delibera per difetto di copertura finanziaria, lacondizione di esecutività si era certamente verificata in ragionedell'intervenuto finanziamento regionale dell'opera pubblica, allorché, nel2009, i professionisti hanno richiesto il pagamento delle loro spettanze peri progetti che avevano presentato già il 27.10.2000.Non può invece indurre a diversa soluzione la sentenza delle Sezioni Unitedi questa Corte n. 26657/2014, che parla di nullità della delibera diincarico in assenza di impegno contabile registrato sulla base dell'art. 23commi 3 e 4 del D.L. 2.3.1989 n. 66, convertito nella L. 24.4.1989 n. 144,in quel caso non ancora sostituito dall'art. 55, comma 5, della L.n.142/1990 come riformato dall'art. 6 comma 11 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.127.Numero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/20261.5.

Dall’insieme di queste considerazioni deriva l’infondatezza del primomotivo di ricorso.2.

Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,comma 1°, c.p.c., il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 9 dellaL.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.143, avendo la Corte distrettuale errato nell’individuazionedel termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 9 dellaL.2.3.1949 n. 143, facendoli decorrere dalla data di consegna deglielaborati (27.10.2000) e non dal sessantesimo giorno successivo all’inviodella parcella, effettuato la prima volta con la nota del 10.8.2006.2.1 Il motivo è fondato.Anzitutto va esclusa l'inammissibilità per la novità della questione, inquanto in primo grado la domanda di pagamento del compenso deiprofessionisti era stata respinta, ed il problema della decorrenza degliinteressi si è posto solo con la pronuncia della sentenza di secondo grado,che ha fatto decorrere gli interessi sul compenso riconosciuto dovuto dalladata della consegna dei progetti.Per contrastare poi il rilievo dei controricorrenti – secondo il quale laspeciale decorrenza degli interessi prevista dal comma 4 dell'art. 9 dellalegge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 143 non sarebbe applicabile nella specie, perché laCorte d'appello avrebbe riconosciuto ai professionisti solo gli interessilegali previsti dall'art. 1284 comma 1° c.c., e non i superiori interessiprevisti dalla normativa speciale (vedi in tal senso Cass. sez. un. 7.5.2024n.1229) – è sufficiente notare che, pur non essendo stato proposto ricorsoincidentale da parte dei professionisti al fine di ottenere l'applicazionedello speciale tasso più elevato, che pertanto non potrà esserericonosciuto in sede di rinvio, la parte debitrice ben può dolersidell'erronea decorrenza degli interessi da una data diversa ed anteriorerispetto a quella prevista dalla legge sulla liquidazione dei compensispettanti agli ingegneri, non avendo evidentemente interesse a contestareNumero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/2026che sia stato riconosciuto a suo carico un tasso di interesse inferiore aquello per legge dovuto per quelle prestazioni.Secondo il disposto dell'art. 9, comma 4 della tariffa professionale degliingegneri ed architetti approvata con la legge n. 143 del 1949, "ilpagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giornidalla consegna della stessa; dopo di che sulle somme dovute e non pagatedecorrono a favore del professionista ed a carico del committente gliinteressi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Bancad'Italia".

La disposizione, di carattere ampio, riguarda il pagamento diqualsiasi somma a saldo della specifica del professionista (vedi in tal sensoin una fattispecie sovrapponibile di compenso per un progetto per il qualeerano stati riconosciuti interessi dalla costituzione in mora Cass. 9.9.2016n.17854).Nel caso di specie gli interessi moratori sono stati accordati, comerichiesto dai professionisti, addirittura dalla data della consegna deglielaborati progettuali (27.10.2000), ma tale statuizione contrasta con laprevisione della suindicata disposizione, che li fa decorrere dalsessantunesimo giorno successivo alla consegna della specifica.3.

In conclusione, è rigettato il primo motivo di ricorso ed è accolto ilsecondo.La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e ilgiudizio è rinviato alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, laquale tornerà a pronunciarsi sulla questione della decorrenza degliinteressi attenendosi alle indicazioni della presente decisione.Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassal'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla CorteNumero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/2026d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.5.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lepore,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoGiuseppe Caramia,-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 99/2020 depositata il22.1.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/20261. Gli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]convenivano innanzi al Tribunale di Bari il Comune di Casamassima,chiedendone la condanna al pagamento in loro favore della somma di euro40.795,31 oltre interessi di mora ex art. 9 comma 3 della L. 2.3.1949n.143 in forza della convenzione stipulata il 25.10.2000, a titolo dicompenso per l'incarico di progettazione preliminare e definitivadell'intervento relativo alla realizzazione del sottovia via Quasimodo dellalinea ferroviaria Bari – Casamassima – Putignano e di rimborso del pareredi congruità, (incarico legittimato dalla delibera della Giunta comunale diCasamassima n. 142 del 27.7.2000, poi integrata dalla delibera n. 162 del26.9.2000). In subordine gli attori chiedevano la condanna dell'entepubblico per arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c., perché l'opera,finanziata nel 2001, era stata effettivamente realizzata secondo progetto.Costituitosi, il Comune di Casamassima eccepiva la nullità della deliberadella Giunta comunale n. 142 del 27 luglio 2000 per mancanza dicopertura finanziaria e di impegno di spesa della delibera di incarico, inviolazione dell'art. 284 comma 1° del R.D. n. 383/1934, dell'art. 55comma 5° della L.n.142/1990, e dell'art. 23 del D.L. n. 66/1989,convertito nella L. n.144/1989 e, per l’effetto, il suo difetto dilegittimazione passiva ex art. 191 del D. Lgs. n.267/2000. In subordine,l'ente pubblico deduceva l’inammissibilità della domanda di condannadell’amministrazione comunale per ingiustificato arricchimento.Istruita la causa, il Tribunale rigettava le domande attoree, ritenendo chela delibera di incarico fosse nulla per la mancata attestazione dellacopertura finanziaria, e che in base all'art. 191 cit., in caso di acquisizionedei beni e servizi nonostante la violazione degli obblighi di coperturafinanziaria degli enti pubblici, il rapporto obbligatorio intercorresse tra ilprivato e l'amministratore, funzionario, o dipendente che aveva consentitoNumero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/2026la fornitura, con conseguente estraneità del Comune, e compensavaintegralmente le spese del giudizio.2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appello, al quale resisteva il Comune di Casamassima,chiedendone il rigetto.Con la sentenza n. 99/2020 del 26.11.2019/22.1.2020, la Corte d'appellodi Bari, in accoglimento dell’appello, condannava l’appellato al pagamentoin favore degli appellanti, in solido tra loro, della somma di euro31.871,34 oltre interessi legali dal 27.10.2000 (data di consegna deglielaborati progettuali), fino al saldo effettivo, maggiorati delle spese pereuro 249,00 per il parere di congruità ed al pagamento delle speseprocessuali del doppio grado.In particolare, la Corte riteneva che la deliberazione della Giunta comunalen. 162 del 26.9.2000, di richiamo ed integrazione della delibera di incaricodella stessa giunta n. 142 del 27.7.2000, fosse dotata di impegno di spesae di copertura finanziaria, come attestato dal visto apposto in calce alladelibera dal responsabile del servizio, considerando conseguentementeintervenuta la richiesta condizione di esecutività e pienamente valida laconvenzione stipulata tra i progettisti ed il Comune di Casamassima.3. Avverso questa sentenza il Comune di Casamassima ha propostotempestivo ricorso a questa Corte, affidandosi a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.Nell'imminenza dell'adunanza camerale il solo ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,comma 1°, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 162 del D.Lgs. n.267/2000, nonché del combinato disposto dell’art. 284, co. 1°, R.D.n.383/1934, dell’art. 55, co. 5°, L. n. 142/1990, dell’art. 23, D.L.n.66/1989, convertito nella L. n. 144/1989 e dell’art. 191, D. Lgs.Numero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/2026n.267/2000, avendo la Corte distrettuale affermato che costituiva validoimpegno e copertura di spesa per l'importo della parcella professionalestabilito in lire 430.000.000, con esclusione dell’invalidità dellaconvenzione del 25.10.2000 di affidamento dell’incarico professionalestipulata dai progettisti con il Comune, la mera indicazione, nella deliberadella Giunta comunale n. 162/2000, integrativa rispetto alla delibera n.142 del 27.7.2000 (di suo priva di ogni riferimento alle fonti di coperturafinanziaria), del possibile accesso ad un futuro finanziamento della CassaDepositi e Prestiti, con differimento dell’iscrizione contabile all’esercizio dibilancio successivo a quello in cui era stata assunta e scadeval’obbligazione ed ai bilanci dei quattro anni successivi.1.1 La Corte osserva, preliminarmente, che vanno respinte le eccezioni diinammissibilità del primo motivo sollevate dai controricorrenti, sia inquanto non si richiede una rivalutazione del fatto, bensì una verifica dellaconformità dei fatti accertati dalla Corte distrettuale alle norme di leggeche si assumono violate, sia in quanto le questioni dell'esistenza di unimpegno di bilancio del Comune di Casamassima e della coperturafinanziaria non sono questioni nuove non trattate dalla sentenzaimpugnata.1.2 Neppure può ritenersi preclusiva, come giudicato esterno, all'esamedel primo motivo di ricorso, la sentenza, prodotta in primo grado, delConsiglio di Stato n.10/2002, che ha concluso il giudizio vertentesull'impugnazione degli atti comunali inerenti alle modalità pubblicitarieseguite per addivenire al conferimento dell'incarico progettuale ai dueprofessionisti, e non ha affatto riguardato la validità, sotto il profilodell'impegno di bilancio e della copertura finanziaria delle delibere n. 142del 27.7.2000 e n. 162 del 26.9.2000 della Giunta comunale del [OSCURATO:PERSONA], che anzi in quel giudizio aveva sostenuto la piena validitàdi quelle delibere.Numero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/20261.3 Venendo al merito del primo motivo, la Corte osserva che lo stessobasa la presunta nullità delle citate delibere della Giunta comunale diCasamassima e quella conseguente della convenzione stipulata dalle partiil 25.10.2000, sulla violazione del combinato disposto dell’art. 284, co. 1°,R.D. n.383/1934, dell’art. 55, co. 5°, L.n.142/1990, dell’art. 23, D.L. n.66/1989, convertito nella L.n.144/1989, e dell’art. 191 del D. Lgs. n.267/2000, non tenendo conto della normativa effettivamente vigenteall'epoca dell'approvazione delle delibere della Giunta comunale inquestione del 27.7.2000 e del 26.9.2000.Ripercorrendo sinteticamente l'evoluzione normativa intervenuta sul puntodell'impegno di spesa e della copertura finanziaria delle deliberazionicomunali di incarichi progettuali, va ricordato che in base agli articoli 284e 288 del R.D. n. 383/1934 si richiedeva che la delibera indicassel'ammontare della somma occorrente per l'incarico progettuale ed i mezziper farvi fronte, e che in mancanza di uno di questi elementi ledeliberazioni risultavano viziate da nullità.L'art. 23 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 66, convertito dalla L. 24.4.1989 n. 144, hapoi stabilito al comma 3 che è consentita a tutte le amministrazionicomunali l'effettuazione di qualsiasi spesa esclusivamente ove sussistanola deliberazione autorizzativa divenuta, o dichiarata esecutiva, nonchél'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove nonesista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, dacomunicare ai terzi interessati, ed al comma 4 che, nel caso in cui vi siastata acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nelcomma precedente, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini dellacontroprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore el'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura.L'art. 55, comma 5, della legge n. 142/1990 nel testo originario,riagganciandosi al summenzionato art. 23, aveva poi stabilito che gliimpegni di spesa non potessero essere assunti senza attestazione dellaNumero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/2026relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del serviziofinanziario e che, senza tale attestazione, l'atto era nullo di diritto. Tuttociò allo scopo di garantire l'equilibrio di bilancio ed il buon andamentodell'azione amministrativa e per prevenire l'assunzione di impegnifinanziari senza la relativa spesa, per cui si era introdotto l'elementoformale dell'attestazione della copertura finanziaria, che aveva indotto lagiurisprudenza di legittimità a limitare la nullità di diritto della delibera diimpegno di spesa alle ipotesi di mancanza assoluta dell'attestazione dicopertura finanziaria, escludendo interpretazioni più penetranti, comequella proposta dalla Corte dei conti, che estendevano il sindacato dallaverifica formale dell'attestazione alla congruità dei mezzi di coperturafinanziaria indicati (Cass. n. 4284/1997).L'art. 6, comma 11, della L. 15.5.1997 n. 127, applicabile ratione temporisnel caso qui in esame, ha poi stabilito che “all'art. 55 L. 142/1990 ilcomma 5 è sostituito dal seguente: I provvedimenti dei responsabili deiservizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabiledel servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto diregolarità contabile attestante la copertura finanziaria”. Di fatto con talemodifica è stata eliminata la previsione di nullità per mancanzadell'attestazione di copertura finanziaria.L'art. 191 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 267 (entrato in vigore il 13.10.2000)ha in seguito stabilito al comma 1 che “Gli enti locali possono effettuarespese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competenteprogramma del bilancio di previsione e l'attestazione della coperturafinanziaria di cui all'articolo 153 comma 5. Nel caso di spese riguardantitrasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche,somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, ilresponsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario leinformazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegnoe della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, leNumero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/2026forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmenteall'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fatturadeve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazionesino a quando i dati non gli vengano comunicati”. La norma stabilisce poi,al comma 4, che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e serviziin violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapportoobbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte nonriconoscibile ai sensi dell'articolo 194 comma 1, lettera e), tra il privatofornitore e l'amministratore funzionario o dipendente che hanno consentitola fornitura”. Anche in questa disposizione, pertanto, è scomparsa laprevisione della nullità per difetto di attestazione della coperturafinanziaria, ponendosi la comunicazione della stessa come condizione diesecutività.Il citato d.lgs. n. 267 del 2000, denominato [OSCURATO:PERSONA] delle leggisull'ordinamento degli enti locali, ha integralmente abrogato (art. 274,lettera q) la legge n. 142 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] contiene unadisposizione identica all'art. 55 comma 5 della L. n. 142/1990, comesostituito dall'art. 6, comma 11, della L. 15.5.1997 n.127, e precisamentel'art. 151, comma 4°, nel quale è previsto che "I provvedimenti deiresponsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi alresponsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'approvazionedel visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria". Si ècosì ribadito che il visto di regolarità contabile è una condizione diesecutività e non di validità della delibera.1.4. Orbene, all'epoca dell'approvazione delle delibere di incaricoprofessionale della Giunta comunale di Casamassima del 27.7.2000 e del26.9.2000, che rilevano in questa sede, non era ancora entrato in vigore enon va quindi applicato il d.lgs. n. 267 del 2000.Numero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/2026La sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 11098 del 26.7.2002,riferendosi ad un quadro normativo corrispondente a quello che qui vienein rilievo, rappresentato dall'art. 55, comma 5, della L. n. 142/1990 neltesto modificato dall'art. 6, comma 11, della L. 15.5.1997, n. 127, haevidenziato che la riscrittura dell'ordinamento contabile e la nuovadistribuzione di competenze tra organi politico-amministrativi eresponsabili dei singoli servizi, ha sovvertito il precedente ordine, sicché lacopertura finanziaria, che prima era un prius, successivamente è divenuta,dal punto di vista dell'attestazione formale, un posterius. La normadell'art. 55, comma 5, della L. 8.6.1990, n. 142, è stata, cioè, modificatanel senso che l'attestazione di copertura ha assunto un significatoaccertativo della necessaria copertura di bilancio dell'atto emanato nelcontesto del richiesto visto di regolarità contabile, che riguarda anchel'esatta imputazione di spesa. In altri termini, l'attestazione di coperturafinanziaria non precede più l'impegno, né, soprattutto, è più requisito divalidità, ma accede, completandolo, alla relativa deliberazione odeterminazione di spesa di cui diventa condizione di esecutività, per cui lasua mancanza non comporta la nullità dell'atto di spesa.L’attestazione, da elemento (interno) costitutivo della validità, rectiusdella stessa esistenza della delibera, è divenuto un atto di controlloesterno all'atto ma interno all'organizzazione.Conseguentemente, le deliberazioni di spesa prive dell'attestazione sonovalide anche se non esecutive. Ciò risulta pienamente conforme alprincipio di separazione delle competenze tra direzione politica e direzioneamministrativa introdotto dal D. Lgs. 3.2.1993 n. 29. L'apposizionedell'attestazione di copertura finanziaria, infatti, è un'attività gestionaleespletata in applicazione della normativa che la prevede. La mancataapposizione del visto da parte dell'organo burocratico non può comportarela nullità dell'atto - che impegni una spesa - adottato dall'organo politico -amministrativo, poiché la sanzione sarebbe evidentemente eccessiva eNumero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/2026creerebbe un'incongruenza nell'ordinamento, condizionando la validità diun atto alla sussistenza di un altro atto proveniente da un soggettorispetto al quale sussiste il regime di separazione dei compiti. La mancataesecutività risulta conforme a quest'ultimo principio e consente la distintaverifica dell'operato di ciascuno ed il sanzionamento delle eventualiresponsabilità con le modalità previste dall'ordinamento, in relazione alledistinte competenze.L'atto amministrativo emanato senza la copertura finanziaria, lungidall'essere "nullo di diritto", come previsto dal vecchio testo dell'art. 55,comma 5, della L.n. 142/1990, è valido e diviene esecutivo solo conl'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura.Pertanto, nel caso di specie, la normativa di legge invocata dal ricorrentenon era più applicabile, e l'impugnata sentenza, alla pagina 7 capoverso,ha correttamente indicato, pur senza riportare la normativa sopravvenuta,che il visto di regolarità contabile congiunto all'attestazione di coperturafinanziaria costituiva requisito di esecutività della delibera concernentel'attribuzione dell'incarico progettuale ai due professionisti appellanti,prendendo poi atto che in calce alla delibera il responsabile del servizio delComune di Casamassima, aveva attestato l'esistenza della coperturafinanziaria e la regolarità contabile, garantendo quindi la sussistenza delrequisito formale.Il giudice di secondo grado ha, inoltre, evidenziato, che nella deliberamedesima era previsto che dell'importo, spettante ai professionisticomplessivamente, di lire 430.000.000, 80.000.000 di lire erano già dotatidi copertura finanziaria con i provvedimenti della Giunta comunale n. 120del 7.7.2000 e n. 143 del 27.7.2000, mentre per i residui 350.000.000 dilire vi era stata richiesta di finanziamento alla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, edin particolare al Fondo rotativo per la progettazione istituito dallaL.n.549/1995 e dalla L. n. 135/1997 e regolamentato dalla [OSCURATO:PERSONA] con la circolare n. 1221/1997, modificata dalla circolareNumero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/2026n.1127/1998, con conseguente anticipazione a favore del Comune diCasamassima ex art. 54 della L. n. 549/1995 delle spese necessarie pergli studi di fattibilità, per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivied esecutivi, e con imputazione degli oneri di restituzione delfinanziamento sugli appositi bilanci di competenza a partire dall'anno 2001e per i quattro anni successivi.Nella sentenza impugnata, peraltro, si dà atto, a pagina 4, che il progettodefinitivo elaborato dagli attuali controricorrenti, è stato approvato dallaGiunta comunale di Casamassima con la delibera n. 49 del 15.3.2001,ottenendo la copertura finanziaria dalla Regione Puglia per la realizzazionedel sottovia su via Quasimodo, confluita nell'Elenco degli interventi delPiano Regionale dei Trasporti, come emergente dalla delibera n. 74dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ne deriva che anche nell'ipotesi in cui il finanziamento delfinanziariamente la somma di lire 350.000.000 non fosse stato ancoraconcesso allorché il responsabile del servizio del Comune di Casamassimaaveva attestato l'esistenza della copertura finanziaria e la regolaritàcontabile in calce alla delibera di incarico professionale, non essendo piùipotizzabile una nullità della delibera per difetto di copertura finanziaria, lacondizione di esecutività si era certamente verificata in ragionedell'intervenuto finanziamento regionale dell'opera pubblica, allorché, nel2009, i professionisti hanno richiesto il pagamento delle loro spettanze peri progetti che avevano presentato già il 27.10.2000.Non può invece indurre a diversa soluzione la sentenza delle Sezioni Unitedi questa Corte n. 26657/2014, che parla di nullità della delibera diincarico in assenza di impegno contabile registrato sulla base dell'art. 23commi 3 e 4 del D.L. 2.3.1989 n. 66, convertito nella L. 24.4.1989 n. 144,in quel caso non ancora sostituito dall'art. 55, comma 5, della L.n.142/1990 come riformato dall'art. 6 comma 11 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.127.Numero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/20261.5. Dall’insieme di queste considerazioni deriva l’infondatezza del primomotivo di ricorso.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,comma 1°, c.p.c., il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 9 dellaL.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.143, avendo la Corte distrettuale errato nell’individuazionedel termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 9 dellaL.2.3.1949 n. 143, facendoli decorrere dalla data di consegna deglielaborati (27.10.2000) e non dal sessantesimo giorno successivo all’inviodella parcella, effettuato la prima volta con la nota del 10.8.2006.2.1 Il motivo è fondato.Anzitutto va esclusa l'inammissibilità per la novità della questione, inquanto in primo grado la domanda di pagamento del compenso deiprofessionisti era stata respinta, ed il problema della decorrenza degliinteressi si è posto solo con la pronuncia della sentenza di secondo grado,che ha fatto decorrere gli interessi sul compenso riconosciuto dovuto dalladata della consegna dei progetti.Per contrastare poi il rilievo dei controricorrenti – secondo il quale laspeciale decorrenza degli interessi prevista dal comma 4 dell'art. 9 dellalegge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 143 non sarebbe applicabile nella specie, perché laCorte d'appello avrebbe riconosciuto ai professionisti solo gli interessilegali previsti dall'art. 1284 comma 1° c.c., e non i superiori interessiprevisti dalla normativa speciale (vedi in tal senso Cass. sez. un. 7.5.2024n.1229) – è sufficiente notare che, pur non essendo stato proposto ricorsoincidentale da parte dei professionisti al fine di ottenere l'applicazionedello speciale tasso più elevato, che pertanto non potrà esserericonosciuto in sede di rinvio, la parte debitrice ben può dolersidell'erronea decorrenza degli interessi da una data diversa ed anteriorerispetto a quella prevista dalla legge sulla liquidazione dei compensispettanti agli ingegneri, non avendo evidentemente interesse a contestareNumero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/2026che sia stato riconosciuto a suo carico un tasso di interesse inferiore aquello per legge dovuto per quelle prestazioni.Secondo il disposto dell'art. 9, comma 4 della tariffa professionale degliingegneri ed architetti approvata con la legge n. 143 del 1949, "ilpagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giornidalla consegna della stessa; dopo di che sulle somme dovute e non pagatedecorrono a favore del professionista ed a carico del committente gliinteressi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Bancad'Italia". La disposizione, di carattere ampio, riguarda il pagamento diqualsiasi somma a saldo della specifica del professionista (vedi in tal sensoin una fattispecie sovrapponibile di compenso per un progetto per il qualeerano stati riconosciuti interessi dalla costituzione in mora Cass. 9.9.2016n.17854).Nel caso di specie gli interessi moratori sono stati accordati, comerichiesto dai professionisti, addirittura dalla data della consegna deglielaborati progettuali (27.10.2000), ma tale statuizione contrasta con laprevisione della suindicata disposizione, che li fa decorrere dalsessantunesimo giorno successivo alla consegna della specifica.3. In conclusione, è rigettato il primo motivo di ricorso ed è accolto ilsecondo.La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e ilgiudizio è rinviato alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, laquale tornerà a pronunciarsi sulla questione della decorrenza degliinteressi attenendosi alle indicazioni della presente decisione.Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassal'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla CorteNumero registro generale 26938/2020Numero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 21736/2026Data pubblicazione 25/06/2026d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.5.2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21736/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris