CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 30504/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16622/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocatoLIO SERGIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 8801/2016 depositata il 20/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR ha rigettato l’appello della contribuente; 2. ricorre percassazione la contribuente con tre motivi di ricorso; 3. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata; 4. la ricorrente ha depositato due memorie, nella prima rappresenta l’ammissibilità del ricorso in quanto la notifica di questo era stata tentata all’indirizzo dell’Agenzia delle entrate –Ufficio provinciale di [OSCURATO:PERSONA] (come risultava dal sito web dell’Agenzia); successivamente, il 3 luglio 2017 , appena tredici giorni dopo la notizia della mancata notifica, il ricorso in cassazione è stato regolarmente notificato all’Agenzia delle entrate; con la seconda memoria ha insistito sulla fondatezza del ricorso. Considerato che 1. Il ricorso deve ritenersi notificato nei termini, in quanto la prima notifica effettuata nel termine per l’impugnazione (il 20 giugno 2017, vedi relata di notifica dell’Ufficiale giudiziario che dà atto del trasferimento di sede dell’ente) non è andata a buon fine per ragioni non imputabili alla ricorrente. Infatti, come documentato, nel sito dell’Agenzia l’indirizzo risultava ancora quello vecchio, non era stato quindi aggiornato il trasferimento della sede. La ricorrente,in buona fede, ha tentato la notifica al vecchio indirizzo (quello risultante dal sito Web). Tempestivamente la ricorrente ha effettuato nuova e corretta notifica a mezzo PEC il 3 luglio 2027, tredicigiorni dopo la scadenza del termine (nei termini indicati dalla Sezioni Unite di questa Corte, la metà di quello ex art. 325, cod. proc. civ., che coincide con la tentata notifica). Conseguentemente, deve ritenersi valida la notifica: «In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art.325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa» (Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441 –01; vedi anche Sez. L - , Ordinanza n. 17577 del 21/08/2020, Rv. 658886 -01). 2. Risultano fondati i primi due motivi di ricorso, che assorbono il terzo. Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 1, comma 335, legge 30 dicembre 2004, art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza ex art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione all’art. 61, d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Questa Corte di Cassazione ha costantemente ed innumerevoli volte ritenuto che: «In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l'emanazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva annullato l'avviso di accertamento catastale di un immobile in quanto non era stato spiegato in che termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale, nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, aveva avuto una ricaduta sul singolo immobile e sulla classe e rendita catastale dello stesso)» (Sez. 5- , Ordinanza n. 29988 del 19/11/2019, Rv. 655923 – 01; vedi anche Sez. 5 - , Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019, Rv. 656285 – 01 e Sez. 5 - , Sentenza n. 25201 del 24/08/2022, Rv. 665498 –01, e moltissime altre). La sentenza impugnata, invece, ritiene non necessaria una motivazione specifica dell’avviso di accertamento, ritenendo legittimo l’accertamento catastale motivato con la sola indicazione della norma utilizzata dall’ufficio nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona ( «l’avviso di classamento va ritenuto sufficientemente motivato con l’esplicitazione delle norme e del procedimento seguito per effettuarlo»). Manca un’analisi della motivazione dell’avviso di accertamento nei sensi indicati dalla giurisprudenza, ormai costante, di questa Corte di Cassazione, sopra richiamata. L’accertamento si riferisce sempre a valutazioni generiche e non a caratteristiche del singolo immobile; conseguentemente lo stesso deve ritenersi carente di motivazione.Rileva inoltre quanto stabilito dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 249/2017. La sentenza deve, quindi, cassarsi senza rinvio in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la decisione nel merito di annullamento dell’atto impugnato. Le spese del giudizio possono compensarsi interamente in considerazione del consolidamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, e della stessa legislazione in materia (anche a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale), solo dopo la proposizione del ricorso. P.Q.M. Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza in relazione aimotivi accolt i e, decidendo nel merito, annulla l’atto impugnato,