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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32746/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Cuneo, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., e ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 95,00 di multa per il reato di furto aggravato (artt. 110, 624 e 625 n. 7 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha offerto una valida e congrua motivazione sull'abitualità delle condotte del ricorrente, elemento ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità ex 131- bis cod. pen.

A tal proposito, il ricorrente ha omesso di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata (si veda pag. 5) logicamente corretta e priva di vizi giuridici.

I Giudici esplicano le motivazioni del diniego della fattispecie della particolare tenuità del fatto in virtù dei numerosi precedenti penali per analoghe fattispecie di natura predatoria, oltre che di altri reati contro il patrimonio.

Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità dichiarando che presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-biscod. pen. è l'abitualità della condotta e il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266591); [OSCURATO:PERSONA] che con tale preliminare argomento, ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità e alla valutazione della tenuità, il ricorrente non si confronta, denunciando la violazione in relazione a tale secondo argomento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Cuneo, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., e ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 95,00 di multa per il reato di furto aggravato (artt. 110, 624 e 625 n. 7 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha offerto una valida e congrua motivazione sull'abitualità delle condotte del ricorrente, elemento ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità ex 131- bis cod. pen. A tal proposito, il ricorrente ha omesso di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata (si veda pag. 5) logicamente corretta e priva di vizi giuridici. I Giudici esplicano le motivazioni del diniego della fattispecie della particolare tenuità del fatto in virtù dei numerosi precedenti penali per analoghe fattispecie di natura predatoria, oltre che di altri reati contro il patrimonio. Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità dichiarando che presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-biscod. pen. è l'abitualità della condotta e il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266591); [OSCURATO:PERSONA] che con tale preliminare argomento, ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità e alla valutazione della tenuità, il ricorrente non si confronta, denunciando la violazione in relazione a tale secondo argomento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32746/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris