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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25994/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 058CXJY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, fatto commesso nell'anno 2019, la pena di anni due e mesi otto di reclusione; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando con l'unico motivo assenza di motivazione del giudizio di commisurazione della pena; rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 11 18 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 058CXJY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, fatto commesso nell'anno 2019, la pena di anni due e mesi otto di reclusione; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando con l'unico motivo assenza di motivazione del giudizio di commisurazione della pena; rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11 18 april
Sentenza Cassazione n. 25994/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris