CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 16804/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14897-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Castiglione del Lago (PG) via del Progresso n. 7 presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentanto e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 790/2020 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il 19/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14897/2021 Numero sezionale 4347/2022 Numero di raccolta generale 16804/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Rimini di conferma di sentenza del locale giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell’art. 1 sexies d.l. n. 28 del 2003 convertito in l. n. 88 del 2003. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Rimini - [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1 sexies d.l. n. 28 del 2003 convertito in l. n. 88 del 2003 che prevede che la sanzione sia disposta dal Prefetto, mentre nel caso di specie si contesta che il provvedimento sanzionatorio sia stato disposto dal viceprefetto dirigente (non vicario) senza delega. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: : Il motivo appare manifestamente fondato in applicazione del seguente principio di diritto: L'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice- prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo; sicché, ove non riesca a Ric. 2021 n. 14897 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14897/2021 Numero sezionale 4347/2022 Numero di raccolta generale 16804/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, il ricorrente è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1981 presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, con l'ulteriore conseguenza che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata (Sez. 2, Ord. n. 20972 del 2018). I restanti motivi sono assorbiti. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4. Il ricorrente non ha depositato memoria. 5. Richiamato il principio di diritto riportato nella proposta deve evidenziarsi che il ricorrente nella specie non è rimasto inerte ed ha sollecitato l’esercizio dei poteri del Giudice sicché la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può ritenersi sufficiente dovendosi invece provare l'esistenza di valida delega in favore del firmatario dell’atto. 5. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Rimini in persona di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Rimini in persona di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2021 n. 14897 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14897/2021 Numero sezionale 4347/2022 Numero di raccolta generale 16804/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 21 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 14897 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B