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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 36270/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17895/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 764/2021, depositata il 15/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato in fatto che: con atto di citazione notificato in data 1° settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Trani, la S.r.L. [OSCURATO:PERSONA] per sentirla dichiarare responsabile, a titolo contrattuale o extracontrattuale, di avergli smarrito il bagaglio, contenente vestiario ed effetti personali, riposto nel vano valigie dall’autista del pullman della convenuta, in occasione della gita scolastica delle V classi del liceo scientifico cui aveva partecipato; il Giudice di Pace, con la sentenza n. 913/2017, rigettava la domanda per prescrizione del diritto; lamentando l’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria basata sulla responsabilità extracontrattuale, invocata in via principale alternativa, [OSCURATO:PERSONA] impugnava la pronuncia del Giudice di Pace dinanzi al Tribunale di Trani che, con la sentenza n. 764/2021, ha rigettato l’appello; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta pronuncia, basandosi su sei motivi; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dalla [OSCURATO:SOCIETA], rimasta intimata; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; Considerato in diritto che: 1) con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4, cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.; secondo il ricorrente, il Tribunale ritenendo che “di fatto” il Giudice di Pace avesse escluso la possibilità di configurare la responsabilità aquiliana, atteso che “con la domanda risarcitoria il Sorrenti si è doluto (solamente) dell’omessa custodia del bagaglio imputabile a colpa dell’autista” quale “prestazione, che seppur accessoria, rientra nello spettro delle obbligazioni contrattuali derivanti dalla conclusione del contratto di trasporto”, avrebbe reso una motivazione apparente per giustificare la conferma della decisione del Giudice di Pace; il giudice di prime cure, infatti, non si sarebbe affatto pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno per responsabilità aquiliana, rilevando soltanto che l’azione di risarcimento era stata proposta “oltre l’anno previsto dall’art. 2951 cod.civ.”; proprio il fatto che il Giudice di Pace avesse evocato l’art. 2951 cod.civ. relativo alla prescrizione in materia di trasporto confermerebbe il fatto che non avesse preso in considerazione la responsabilità extracontrattuale per le negligenti condotte omissive e commissive dell’autista della società Petruzzi denunciate: avere aperto il portellone del vano bagagli mentre l’autobus era in movimento, non essersi fermato per recuperare il bagaglio volato via, nonostante la pronta segnalazione di alcuni studenti partecipanti alla gita e di alcuni automobilisti durante la manovra di sorpasso del pullman; né sarebbe motivata, ad avviso del ricorrente, l’affermazione del Tribunale secondo cui non era stato impugnato il capo della sentenza che qualificava la domanda in termini di responsabilità extracontrattuale; atteso che il decisum di primo grado non aveva qualificato la responsabilità, in appello era stata abbandonata la causa petendi della responsabilità contrattuale, reiterando la domanda solo sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale; 2) con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ., che il giudice a quo abbia reso una motivazione apparente e denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo; secondo il ricorrente, il Tribunale, pur avendo affermato che la responsabilità contrattuale può concorrere con quella extracontrattuale nel caso di trasporto, ha escluso che il comportamento imputato al vettore configurasse un fatto illecito extracontrattuale; il ricorrente vi ravvisa non solo contraddittorietà, ma anche l’omesso esame di fatti – l’apertura del portellone del bagaglio, il non essersi fermato per recuperare il bagaglio, nonostante le segnalazioni di alcuni studenti e di alcuni automobilisti, come confermato dalle testimonianze – “certamente esulanti dall’obbligo contrattuale di custodia” ; 3) con il terzo motivo è dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, 2° comma n. 4, e 115 cod.proc.civ.; il Tribunale avrebbe preso in considerazione solo il comportamento di omessa custodia e non anche quello che si era concretizzato nell’apertura del bagagliaio e nell’aver ignorato le segnalazioni che integrava gli estremi del comportamento illecito extracontrattuale; 4) i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché riguardano, da prospettive diverse, la medesima questione; in primo luogo, deve rilevarsi che il ricorrente è incorso nella preclusione di cui all’art. 348 tercod.proc.civ.; infatti, nell'ipotesi di “doppiaconforme”, prevista dall'articolo 348-ter, 5°comma, cod.proc.civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis, cfr. Cass. 25/02/2022, n. 6295); il fatto asseritamente omesso, peraltro, è stato preso in considerazione dal giudice a quo (p. 3 della sentenza), ritenendo, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, che non vi fossero i presupposti per invocare la responsabilità aquiliana; deve, poi, aggiungersi che il Tribunale non è incorso in alcuno dei vizi di motivazione che gli sono stati ascritti: i) né la ricostruzione del contenuto della sentenza del Giudice di Pace né la rilevata contraddittorietà della tesi attorea, contenute, rispettivamente, alla p. 3 e alla p. 4 della sentenza, si sono tradotte in una ratio decidendi che il ricorrente aveva interesse a censurare, perché il Tribunale con una propria motivazione ha ritenuto che non vi fossero, nel caso di specie, gli estremi di un comportamento illecito rilevante ai sensi dell’art. 2043 cod.civ.; ii) è stato escluso che nella fattispecie per cui è causa vi fossero i presupposti per invocare il cumulo di responsabilità (p. 3 della sentenza); né sussistono i presupposti per lamentare la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ.: il ricorrente infatti in tutta evidenza si duole dell’esito dell’attività di valutazione delle prove da parte del giudicante; tanto basta per ritenere inammissibile la censura e per poter decidere il ricorso senza attendere che le Sezioni unite si pronuncino sulla questione - loro rimessa dalle ordinanze interlocutorie n. 8895/2023 e n. 11111/2023 – del rilievo attribuibile in sede di giudizio di legittimità alla denuncia che una constatazione o un accertamento utilizzato dal giudice ai fini della decisione è inesistente o contraddetto da uno specifico atto processuale; 4) con il quarto motivo al Tribunale si imputano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 cod.civ.; secondo l’attore il comportamento dell’autista del pullman integrava gli estremi della responsabilità inquadrabile nelle fattispecie regolamentate dagli artt. 2051 e 2043 cod.civ. che il giudice a quoavrebbe omesso di applicare; infatti, sostiene il ricorrente, “anche la non corretta chiusura del vano bagagli, sostenuta in sentenza, … è sintomatico di un uso anomalo del pullman e/o del suo irregolare assetto di marcia … sicché il viaggiare in tali condizioni integra sicuramente un fatto colposi ed illecito, che prescinde dall’inadempimento contrattuale del vettore”; il motivo è infondato; il concorso dei due titoli di responsabilità si verifica allorché una medesima condotta sia tale da ledere un interesse che, oltre a trovare specifica tutela nel contratto intercorso con il danneggiante, sia concorrentemente tutelato dalle norme sui fatti illeciti; quella del contatto di trasporto è una delle ipotesi in cui la giurisprudenza ha tipizzato la sussistenza di un concorso, ammettendo che il vettore sia responsabile dei danni occorsi alle persone o alle cose sia a titolo di inadempimento dell’obbligazione derivante dal contratto di trasporto, sia a titolo di responsabilità extracontrattuale; in linea di principio detto cumulo ha un ambito di operatività limitato ai casi in cui un evento dannoso risulti lesivo “dei diritti assoluti che alla persona offesa spettano di non subire pregiudizio all’onore, alla propria incolumità personale e alla proprietà di cui è titolare”; in tali casi al danneggiato è lasciata la scelta dell’azione più favorevole per soddisfare il proprio diritto al risarcimento, in considerazione del fatto che l’azione contrattuale ha il vantaggio di un onere probatorio più alleggerito, e che, invece, l’azione extracontrattuale ha un termine prescrizionale più lungo ed è sottratta al limite di cui all’art. 1225 cod.civ. ; di regola, il concorso è escluso quando l’interesse leso dall’inadempimento dell’obbligazione trovi una specifica e compiuta regolamentazione contrattuale (Cass. 18/02/2020, n. 4002; Cass. 06/07/2017, n. 16654); vero è che con riferimento alla perdita delle cose trasportate dovuta al comportamento colpevole del vettore, la giurisprudenza ritiene che il concorso di regola non operi, perché “ai fini della configurabilità del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, costituisca una entità avente autonoma giuridica rilevanza come atto illecito, ai sensi dell'art 2043 cod civ; pertanto, in caso di perdita delle cose trasportate, deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario (mittente o terzo) di esse, in quanto l'obbligazione accessoria della custodia, il cui inadempimento abbia determinato la perdita della merce, non è configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto” (Cass. 14/05/1979, n. 2773); in tema di responsabilità del vettore, ferma restando l'ammissibilità in astratto del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale pe fatti verificatisi durante il trasporto, il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore che rilevino a questi fini (Cass. 24/06/2020, n. 12420); deve pertanto ritenersi che il Tribunale, escludendo la ricorrenza di un comportamento colposo dell’autista del pullman rilevante ai fini della responsabilità aquiliana, abbia fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte: la lesione del diritto dell’odierno ricorrente non ha trovato il proprio fondamento in qualcosa di estraneo al contratto di trasporto, posto che la perdita del bagaglio è un danno di matricecontrattuale, perché deriva dal contratto;. 5) con il quinto motivo il ricorrente critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 cod.civ. e dell’art. 164 C.d.S.; l’errore del Tribunale consisterebbe nell’aver ritenuto inapplicabile l’art. 2054 cod.civ., perché il danno era derivato non dalla circolazione, ma dall’omesso controllo da parte dell’autista della corretta chiusura del vano bagagli; per il ricorrente tale omissione avrebbe dovuto essere valutata alla luce dell’art. 164 C.d.S. che impone la sistemazione del carico dei veicoli in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; il danno, quindi, era da considerare avvenuto nell’ambito della circolazione strada e ed essere regolato ai sensi dell’art. 2054 cod.civ.; il motivo non merita accoglimento; il danno che il ricorrente lamenta è quello consistente nella perdita del bagaglio e non quello provocato dal bagaglio per violazione delle regole sulla sistemazione dello stesso a bordo dell’autobus; perciò del tutto irrilevante è l’art. 164 C.d.S. - anche senza considerare che non risulta che la questione in questi termini sia stata sottoposta al vaglio del Tribunale - perché le regole operative dettate dal Codice della strada a proposito della sistemazione dei bagagli sono volte ad evitare che il bagaglio per come collocato sul mezzo comprometta la stabilità dello stesso o provochi danni in ragione della limitazione della visibilità e dello spazio di movimento del conducente o diventi un ostacolo per la circolazione; del tutto corretta è, dunque, la statuizione del Tribunale che ha escluso che la fattispecie per cui è causa potesse essere regolata dall’art. 2054 cod.civ., atteso che il ricorrente confonde il danno provocato dalla circolazione dei veicoli a persone e cose con quello verificatosi in occasione della circolazione dei veicoli, i quali, essendo direttamente ricollegabili al rapporto contrattuale tra vettore e trasportato, vengono risarciti in base alle norme specificamente applicabili in materia di trasporto; 6) con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 delle tariffe professionali ex dm. n. 55/2014 e per omessa motivazione ex art. 132, 2° comma, n. 4, cod.proc.civ.; il ricorrente domanda una diversa determinazione dei compensi del difensore della società [OSCURATO:SOCIETA], liquidati in euro 3.300,00 senza la specificazione di quanto liquidato per ciascuna fase e senza giustificare il discostamento dagli importi tariffari medi relativi al disputatum di euro 2000,00, pur sussistendo le condizioni per l’applicazione dei minimi tabellari, attesa la semplicità della materia e delle questioni trattate; aggiunge che il Tribunale ha motivato la maggiorazione di un terzo, ex art. 4, comma 8, dei parametri professionali, stante la manifesta fondatezza delle difese di parte appellata, ma si tratterebbe di una motivazione erronea “giacché la decisione sul merito dell’appello adottata dal Tribunale di Trani è stata ancorata a motivazioni sue proprie”; il motivo non ha pregio; è consolidato l'orientamento di codesta Corte, correttamente applicato dalla sentenza impugnata, secondo cui, in tema diliquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa solo allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (ex multiscfr.

Cass. 20/02/2023, n.5289); i doveri motivazionali del giudice sul punto si caratterizzano per un minore rigore argomentativo che consente di ritenere soddisfatto l’obbligo motivazione, indicando i parametri tariffari usati per giungere a una determinataliquidazione delle spese della parte civile, tenuto conto delle indicazioni contenute nel D.M. n. 155 del 2014; né sussiste, come sembra ipotizzare il ricorrente, un obbligo per il giudicante di attenersi ai valori medi; i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale e impongono al giudice solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 a indicare i parametri che lo hanno guidato la liquidazione del compenso, fermo il divieto di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche e non non consone al decoro della professione (Cass. 23/04/2020, n. 8146); quanto all’aumento di un terzo rispetto ai parametri valoriali dettati dal D.M. n. 37/2018, il giudice a quonon solo ha soddisfatto l’obbligo di motivazione, indicando la manifesta fondatezza delle difese di parte appellata (p. 4 della sentenza), ma ha disposto in linea con il nuovo testo dell’art. 4, comma 1, del dm 55/2014, come modificato dal dm n. 37/2018, il quale fa obbligo al giudice di tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che possono essere aumentati fino all'80% o diminuitiin ogni caso non oltre il 50% (cfr. Cass. 13/04/2023, n. 9815); 7) il ricorso va dunque rigettato; 8) nulla deve essere liquidato per le spese, non avendo la società Petruzzi svolto attività difensiva in questa sede; 9) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della parte ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17895/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 764/2021, depositata il 15/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato in fatto che: con atto di citazione notificato in data 1° settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Trani, la S.r.L. [OSCURATO:PERSONA] per sentirla dichiarare responsabile, a titolo contrattuale o extracontrattuale, di avergli smarrito il bagaglio, contenente vestiario ed effetti personali, riposto nel vano valigie dall’autista del pullman della convenuta, in occasione della gita scolastica delle V classi del liceo scientifico cui aveva partecipato; il Giudice di Pace, con la sentenza n. 913/2017, rigettava la domanda per prescrizione del diritto; lamentando l’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria basata sulla responsabilità extracontrattuale, invocata in via principale alternativa, [OSCURATO:PERSONA] impugnava la pronuncia del Giudice di Pace dinanzi al Tribunale di Trani che, con la sentenza n. 764/2021, ha rigettato l’appello; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta pronuncia, basandosi su sei motivi; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dalla [OSCURATO:SOCIETA], rimasta intimata; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; Considerato in diritto che: 1) con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4, cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.; secondo il ricorrente, il Tribunale ritenendo che “di fatto” il Giudice di Pace avesse escluso la possibilità di configurare la responsabilità aquiliana, atteso che “con la domanda risarcitoria il Sorrenti si è doluto (solamente) dell’omessa custodia del bagaglio imputabile a colpa dell’autista” quale “prestazione, che seppur accessoria, rientra nello spettro delle obbligazioni contrattuali derivanti dalla conclusione del contratto di trasporto”, avrebbe reso una motivazione apparente per giustificare la conferma della decisione del Giudice di Pace; il giudice di prime cure, infatti, non si sarebbe affatto pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno per responsabilità aquiliana, rilevando soltanto che l’azione di risarcimento era stata proposta “oltre l’anno previsto dall’art. 2951 cod.civ.”; proprio il fatto che il Giudice di Pace avesse evocato l’art. 2951 cod.civ. relativo alla prescrizione in materia di trasporto confermerebbe il fatto che non avesse preso in considerazione la responsabilità extracontrattuale per le negligenti condotte omissive e commissive dell’autista della società Petruzzi denunciate: avere aperto il portellone del vano bagagli mentre l’autobus era in movimento, non essersi fermato per recuperare il bagaglio volato via, nonostante la pronta segnalazione di alcuni studenti partecipanti alla gita e di alcuni automobilisti durante la manovra di sorpasso del pullman; né sarebbe motivata, ad avviso del ricorrente, l’affermazione del Tribunale secondo cui non era stato impugnato il capo della sentenza che qualificava la domanda in termini di responsabilità extracontrattuale; atteso che il decisum di primo grado non aveva qualificato la responsabilità, in appello era stata abbandonata la causa petendi della responsabilità contrattuale, reiterando la domanda solo sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale; 2) con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ., che il giudice a quo abbia reso una motivazione apparente e denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo; secondo il ricorrente, il Tribunale, pur avendo affermato che la responsabilità contrattuale può concorrere con quella extracontrattuale nel caso di trasporto, ha escluso che il comportamento imputato al vettore configurasse un fatto illecito extracontrattuale; il ricorrente vi ravvisa non solo contraddittorietà, ma anche l’omesso esame di fatti – l’apertura del portellone del bagaglio, il non essersi fermato per recuperare il bagaglio, nonostante le segnalazioni di alcuni studenti e di alcuni automobilisti, come confermato dalle testimonianze – “certamente esulanti dall’obbligo contrattuale di custodia” ; 3) con il terzo motivo è dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, 2° comma n. 4, e 115 cod.proc.civ.; il Tribunale avrebbe preso in considerazione solo il comportamento di omessa custodia e non anche quello che si era concretizzato nell’apertura del bagagliaio e nell’aver ignorato le segnalazioni che integrava gli estremi del comportamento illecito extracontrattuale; 4) i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché riguardano, da prospettive diverse, la medesima questione; in primo luogo, deve rilevarsi che il ricorrente è incorso nella preclusione di cui all’art. 348 tercod.proc.civ.; infatti, nell'ipotesi di “doppiaconforme”, prevista dall'articolo 348-ter, 5°comma, cod.proc.civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis, cfr. Cass. 25/02/2022, n. 6295); il fatto asseritamente omesso, peraltro, è stato preso in considerazione dal giudice a quo (p. 3 della sentenza), ritenendo, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, che non vi fossero i presupposti per invocare la responsabilità aquiliana; deve, poi, aggiungersi che il Tribunale non è incorso in alcuno dei vizi di motivazione che gli sono stati ascritti: i) né la ricostruzione del contenuto della sentenza del Giudice di Pace né la rilevata contraddittorietà della tesi attorea, contenute, rispettivamente, alla p. 3 e alla p. 4 della sentenza, si sono tradotte in una ratio decidendi che il ricorrente aveva interesse a censurare, perché il Tribunale con una propria motivazione ha ritenuto che non vi fossero, nel caso di specie, gli estremi di un comportamento illecito rilevante ai sensi dell’art. 2043 cod.civ.; ii) è stato escluso che nella fattispecie per cui è causa vi fossero i presupposti per invocare il cumulo di responsabilità (p. 3 della sentenza); né sussistono i presupposti per lamentare la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ.: il ricorrente infatti in tutta evidenza si duole dell’esito dell’attività di valutazione delle prove da parte del giudicante; tanto basta per ritenere inammissibile la censura e per poter decidere il ricorso senza attendere che le Sezioni unite si pronuncino sulla questione - loro rimessa dalle ordinanze interlocutorie n. 8895/2023 e n. 11111/2023 – del rilievo attribuibile in sede di giudizio di legittimità alla denuncia che una constatazione o un accertamento utilizzato dal giudice ai fini della decisione è inesistente o contraddetto da uno specifico atto processuale; 4) con il quarto motivo al Tribunale si imputano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 cod.civ.; secondo l’attore il comportamento dell’autista del pullman integrava gli estremi della responsabilità inquadrabile nelle fattispecie regolamentate dagli artt. 2051 e 2043 cod.civ. che il giudice a quoavrebbe omesso di applicare; infatti, sostiene il ricorrente, “anche la non corretta chiusura del vano bagagli, sostenuta in sentenza, … è sintomatico di un uso anomalo del pullman e/o del suo irregolare assetto di marcia … sicché il viaggiare in tali condizioni integra sicuramente un fatto colposi ed illecito, che prescinde dall’inadempimento contrattuale del vettore”; il motivo è infondato; il concorso dei due titoli di responsabilità si verifica allorché una medesima condotta sia tale da ledere un interesse che, oltre a trovare specifica tutela nel contratto intercorso con il danneggiante, sia concorrentemente tutelato dalle norme sui fatti illeciti; quella del contatto di trasporto è una delle ipotesi in cui la giurisprudenza ha tipizzato la sussistenza di un concorso, ammettendo che il vettore sia responsabile dei danni occorsi alle persone o alle cose sia a titolo di inadempimento dell’obbligazione derivante dal contratto di trasporto, sia a titolo di responsabilità extracontrattuale; in linea di principio detto cumulo ha un ambito di operatività limitato ai casi in cui un evento dannoso risulti lesivo “dei diritti assoluti che alla persona offesa spettano di non subire pregiudizio all’onore, alla propria incolumità personale e alla proprietà di cui è titolare”; in tali casi al danneggiato è lasciata la scelta dell’azione più favorevole per soddisfare il proprio diritto al risarcimento, in considerazione del fatto che l’azione contrattuale ha il vantaggio di un onere probatorio più alleggerito, e che, invece, l’azione extracontrattuale ha un termine prescrizionale più lungo ed è sottratta al limite di cui all’art. 1225 cod.civ. ; di regola, il concorso è escluso quando l’interesse leso dall’inadempimento dell’obbligazione trovi una specifica e compiuta regolamentazione contrattuale (Cass. 18/02/2020, n. 4002; Cass. 06/07/2017, n. 16654); vero è che con riferimento alla perdita delle cose trasportate dovuta al comportamento colpevole del vettore, la giurisprudenza ritiene che il concorso di regola non operi, perché “ai fini della configurabilità del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, costituisca una entità avente autonoma giuridica rilevanza come atto illecito, ai sensi dell'art 2043 cod civ; pertanto, in caso di perdita delle cose trasportate, deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario (mittente o terzo) di esse, in quanto l'obbligazione accessoria della custodia, il cui inadempimento abbia determinato la perdita della merce, non è configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto” (Cass. 14/05/1979, n. 2773); in tema di responsabilità del vettore, ferma restando l'ammissibilità in astratto del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale pe fatti verificatisi durante il trasporto, il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore che rilevino a questi fini (Cass. 24/06/2020, n. 12420); deve pertanto ritenersi che il Tribunale, escludendo la ricorrenza di un comportamento colposo dell’autista del pullman rilevante ai fini della responsabilità aquiliana, abbia fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte: la lesione del diritto dell’odierno ricorrente non ha trovato il proprio fondamento in qualcosa di estraneo al contratto di trasporto, posto che la perdita del bagaglio è un danno di matricecontrattuale, perché deriva dal contratto;. 5) con il quinto motivo il ricorrente critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 cod.civ. e dell’art. 164 C.d.S.; l’errore del Tribunale consisterebbe nell’aver ritenuto inapplicabile l’art. 2054 cod.civ., perché il danno era derivato non dalla circolazione, ma dall’omesso controllo da parte dell’autista della corretta chiusura del vano bagagli; per il ricorrente tale omissione avrebbe dovuto essere valutata alla luce dell’art. 164 C.d.S. che impone la sistemazione del carico dei veicoli in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; il danno, quindi, era da considerare avvenuto nell’ambito della circolazione strada e ed essere regolato ai sensi dell’art. 2054 cod.civ.; il motivo non merita accoglimento; il danno che il ricorrente lamenta è quello consistente nella perdita del bagaglio e non quello provocato dal bagaglio per violazione delle regole sulla sistemazione dello stesso a bordo dell’autobus; perciò del tutto irrilevante è l’art. 164 C.d.S. - anche senza considerare che non risulta che la questione in questi termini sia stata sottoposta al vaglio del Tribunale - perché le regole operative dettate dal Codice della strada a proposito della sistemazione dei bagagli sono volte ad evitare che il bagaglio per come collocato sul mezzo comprometta la stabilità dello stesso o provochi danni in ragione della limitazione della visibilità e dello spazio di movimento del conducente o diventi un ostacolo per la circolazione; del tutto corretta è, dunque, la statuizione del Tribunale che ha escluso che la fattispecie per cui è causa potesse essere regolata dall’art. 2054 cod.civ., atteso che il ricorrente confonde il danno provocato dalla circolazione dei veicoli a persone e cose con quello verificatosi in occasione della circolazione dei veicoli, i quali, essendo direttamente ricollegabili al rapporto contrattuale tra vettore e trasportato, vengono risarciti in base alle norme specificamente applicabili in materia di trasporto; 6) con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 delle tariffe professionali ex dm. n. 55/2014 e per omessa motivazione ex art. 132, 2° comma, n. 4, cod.proc.civ.; il ricorrente domanda una diversa determinazione dei compensi del difensore della società [OSCURATO:SOCIETA], liquidati in euro 3.300,00 senza la specificazione di quanto liquidato per ciascuna fase e senza giustificare il discostamento dagli importi tariffari medi relativi al disputatum di euro 2000,00, pur sussistendo le condizioni per l’applicazione dei minimi tabellari, attesa la semplicità della materia e delle questioni trattate; aggiunge che il Tribunale ha motivato la maggiorazione di un terzo, ex art. 4, comma 8, dei parametri professionali, stante la manifesta fondatezza delle difese di parte appellata, ma si tratterebbe di una motivazione erronea “giacché la decisione sul merito dell’appello adottata dal Tribunale di Trani è stata ancorata a motivazioni sue proprie”; il motivo non ha pregio; è consolidato l'orientamento di codesta Corte, correttamente applicato dalla sentenza impugnata, secondo cui, in tema diliquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa solo allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (ex multiscfr. Cass. 20/02/2023, n.5289); i doveri motivazionali del giudice sul punto si caratterizzano per un minore rigore argomentativo che consente di ritenere soddisfatto l’obbligo motivazione, indicando i parametri tariffari usati per giungere a una determinataliquidazione delle spese della parte civile, tenuto conto delle indicazioni contenute nel D.M. n. 155 del 2014; né sussiste, come sembra ipotizzare il ricorrente, un obbligo per il giudicante di attenersi ai valori medi; i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale e impongono al giudice solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 a indicare i parametri che lo hanno guidato la liquidazione del compenso, fermo il divieto di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche e non non consone al decoro della professione (Cass. 23/04/2020, n. 8146); quanto all’aumento di un terzo rispetto ai parametri valoriali dettati dal D.M. n. 37/2018, il giudice a quonon solo ha soddisfatto l’obbligo di motivazione, indicando la manifesta fondatezza delle difese di parte appellata (p. 4 della sentenza), ma ha disposto in linea con il nuovo testo dell’art. 4, comma 1, del dm 55/2014, come modificato dal dm n. 37/2018, il quale fa obbligo al giudice di tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che possono essere aumentati fino all'80% o diminuitiin ogni caso non oltre il 50% (cfr. Cass. 13/04/2023, n. 9815); 7) il ricorso va dunque rigettato; 8) nulla deve essere liquidato per le spese, non avendo la società Petruzzi svolto attività difensiva in questa sede; 9) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della parte ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
Sentenza Cassazione n. 36270/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris