CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34371/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 9382/2026 Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a condanna per il reato di resistenza ex art. 337 cod. pen.; Letta la sentenza impugnata e visti gli atti; Ritenuto che il primo motivo, vertente sulla responsabilità, non è consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. Ed invero, reiterando censure già esaminate in sentenza, il ricorrente sollecita inammissibilmente anzitutto una alternativa ricostruzione in fatto, là dove, con diffusa motivazione, la Corte di appello ha spiegato come senza discrasie logiche che la condotta intimidatoria è stata posta in essere immediatamente prima della perquisizione veicolare e reiterata prima della redazione del relativo verbale, sicché, pur non avendo impedita l'attività doverosa del pubblico ufficiale, la ha certamente ostacolata (v. pag. 4); Ritenuto che il motivo sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato, in quanto dedotto in appello subordinatamente alla riqualificazione giuridica della condotta nel reato di minaccia aggravata, che è stata negata, alla luce di quanto precisato in ordine al primo motivo (v. pag. 4) e comunque, dal complessivo apparato argomentativo della decisione impugnata, non emergono gli estremi di una tenue offensività; Considerato, quanto al terzo motivo, che ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509) e, nella specie, il diniego è motivato attribuendo rilievo assorbente alla gravità del fatto, senza trascurare il profilo personologico, evidenziato dall'assenza di elementi significativi di resipiscenza; Considerato, quanto al terzo motivo, con riferimento alla mancata esclusione della recidiva, che i precedenti - numerosi e per reati anche di rilevante gravità - da cui l'imputato risulta gravato sono stati valutati in sentenza non per sé stessi, ma come significativi di una ingravescente pericolosità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R cci [OSCURATO:PERSONA] 1 F- ,19.--C---[OSCURATO:PERSONA] 24 SET 2026 )