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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22526/2022

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to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15795/2014R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma via Pisanelli n. 2, giusta procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 105/7/13, depositata l’11 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate emetteva avvisi di accertamento per Ires e Irap per il 2005 nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, in conseguenza, avviso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per Oggetto: Cartella ex art. 68 d.lgs. n. 546/92 i maggiori redditi percepiti attesa la natura di società a ristretta base azionaria delle prime.

Le società e il contribuente presentavano ricorso avverso i rispettivi atti impositivi.

L’impugnazione avverso l’avviso emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] era rigettato dalla CTR del Veneto (n. 49/06/2013), ma la relativa sentenza era cassata dalla Suprema Corte con ordinanza n. 994 del 20/01/2016, che rinviava al giudice di merito.

L’impugnazione della società [OSCURATO:PERSONA] era, a sua volta, rigettata sia dal giudice di primo grado che dalla CTR del Veneto, avverso la cui decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

Il giudizio avverso il conseguente avviso emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], invece, veniva sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione delle controversie relative alle società.

Nelle more, tuttavia, l’Agenzia delle entrate emetteva cartella di pagamento, a titolo provvisorio, per le somme dovute dal contribuente.

Avverso tale cartella, oggetto del presente giudizio, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso, che veniva rigettato dalla CTP di Venezia.

La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con un motivo, cui resiste l’Ufficio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Lamenta il ricorrente l’errore di giudizio della CTR che non ha considerato la doglianza, formulata in appello,sulla carenza di prova degli utili extrabilancio attesa la non definitività degli avvisi di accertamento nei confronti delle società, i cui giudizi erano ancora pendenti, e del contribuente, il cui giudizio era invece sospeso in attesa della definizione dei primi, decidendo dunque in violazione dei principi in materia di riparto dell’onere della prova e di presunzioni.

2. Il motivo- e, quindi, il ricorso - è inammissibile per più ragioni.

2.1. La doglianza, in primo luogo, è diretta a far va le re un vizio sulla sufficienza della motivazione, in quanto tale non più proponibile ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ratione temporisapplicabile trattandosi di sentenza pubblicata nel dicembre 2013.

2.2. La censura, inoltre, ove debba essere intesa come omessa pronuncia,è comunque inammissibile in quanto irritualmente proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. anziché ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.; in tale ipotesi, peraltro, la stessa sarebbe infondata posto che la CTR ha espressamente statuito che «i motivi di impugnazione dell’appello nel caso di iscrizione a ruolo derivante da atto prodromico regolarmente notificato devono riguardare solo i vizi formali dell’iscrizione a ruolo della cartella stessa.

L’appellante contesta gli elementi assunti e sfociati negli avvisi di accertamento nei confronti delle due società già oggetto di impugnazione.

Da ciò l’inammissibilità dell’appello».

La CTR, dunque, non ha omessodi valutare o di pronunciare sulle doglianze, che ha, semplicemente, ritenuto inammissibil i perché involgenti questioni di merito dell’atto presupposto (e pertinenti ai relativi giudizi), estraneealla procedura di riscossione.

2.3. Ciò rende inammissibile anche la lamentata violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., attesa l’estraneità delle relative questioni alla ratio decidendidella sentenza impugnata.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive € 13.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15795/2014R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma via Pisanelli n. 2, giusta procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 105/7/13, depositata l’11 dicembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate emetteva avvisi di accertamento per Ires e Irap per il 2005 nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, in conseguenza, avviso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per Oggetto: Cartella ex art. 68 d.lgs. n. 546/92 i maggiori redditi percepiti attesa la natura di società a ristretta base azionaria delle prime. Le società e il contribuente presentavano ricorso avverso i rispettivi atti impositivi. L’impugnazione avverso l’avviso emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] era rigettato dalla CTR del Veneto (n. 49/06/2013), ma la relativa sentenza era cassata dalla Suprema Corte con ordinanza n. 994 del 20/01/2016, che rinviava al giudice di merito. L’impugnazione della società [OSCURATO:PERSONA] era, a sua volta, rigettata sia dal giudice di primo grado che dalla CTR del Veneto, avverso la cui decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione. Il giudizio avverso il conseguente avviso emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], invece, veniva sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione delle controversie relative alle società. Nelle more, tuttavia, l’Agenzia delle entrate emetteva cartella di pagamento, a titolo provvisorio, per le somme dovute dal contribuente. Avverso tale cartella, oggetto del presente giudizio, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso, che veniva rigettato dalla CTP di Venezia. La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con un motivo, cui resiste l’Ufficio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Lamenta il ricorrente l’errore di giudizio della CTR che non ha considerato la doglianza, formulata in appello,sulla carenza di prova degli utili extrabilancio attesa la non definitività degli avvisi di accertamento nei confronti delle società, i cui giudizi erano ancora pendenti, e del contribuente, il cui giudizio era invece sospeso in attesa della definizione dei primi, decidendo dunque in violazione dei principi in materia di riparto dell’onere della prova e di presunzioni. 2. Il motivo- e, quindi, il ricorso - è inammissibile per più ragioni. 2.1. La doglianza, in primo luogo, è diretta a far va le re un vizio sulla sufficienza della motivazione, in quanto tale non più proponibile ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ratione temporisapplicabile trattandosi di sentenza pubblicata nel dicembre 2013. 2.2. La censura, inoltre, ove debba essere intesa come omessa pronuncia,è comunque inammissibile in quanto irritualmente proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. anziché ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.; in tale ipotesi, peraltro, la stessa sarebbe infondata posto che la CTR ha espressamente statuito che «i motivi di impugnazione dell’appello nel caso di iscrizione a ruolo derivante da atto prodromico regolarmente notificato devono riguardare solo i vizi formali dell’iscrizione a ruolo della cartella stessa. L’appellante contesta gli elementi assunti e sfociati negli avvisi di accertamento nei confronti delle due società già oggetto di impugnazione. Da ciò l’inammissibilità dell’appello». La CTR, dunque, non ha omessodi valutare o di pronunciare sulle doglianze, che ha, semplicemente, ritenuto inammissibil i perché involgenti questioni di merito dell’atto presupposto (e pertinenti ai relativi giudizi), estraneealla procedura di riscossione. 2.3. Ciò rende inammissibile anche la lamentata violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., attesa l’estraneità delle relative questioni alla ratio decidendidella sentenza impugnata. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive € 13.200,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bi
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