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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 02535/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso il decreto del 27/07/2020 del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG rt)..Q.Vio g4:1-(01-: ci.A4 CA.1 rt.n.

A- I o_ c obq .1tc. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Piacenza - quale giudice della esecuzione penale - con ordinanza resa in data 27 luglio 2020 ha respinto la domanda proposta, ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n.159 del 2011, da [OSCURATO:PERSONA] spa e riferita ad un bene oggetto di confisca a seguito di sentenza emessa in data 24 maggio 2018 (con sequestro preventivo del 17.8.2016). 1.1 Nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] spa è, pacificamente, soggetto terzo titolare del diritto di proprietà su beni (unità immobiliari) concessi in locazione finanziaria alla [OSCURATO:PERSONA], in epoca antecedente al sequestro.

Il Tribunale rileva che la domanda di ammissione al passivo non può trovare accoglimento, posto che il terzo titolare di diritti reali avrebbe dovuto esercitare il proprio diritto di intervento nel procedimento di cognizione, nei trenta giorni successivi l'esecuzione del sequestro, in applicazione dell'art.23 d.igs. n.159 del 2011.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso è affidato a tre motivi, qui esposti nei limiti strettamente necessari per R17 la motivazione ai sensi dell'art.173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen. . 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la domanda di 'rivendica' per la mancata comunicazione formale, a suo dire, della risoluzione del contratto di leasing.

In sede di opposizione il Tribunale ha variato il motivo del diniego in modo, si afferma, non consentito, peraltro attraverso una inedita applicazione del disposto dell'art.23 del d.lgs. n.159 del 2011 in sede di procedimento penale. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla pretesa natura perentoria del termine per l'intervento del terzo nel procedimento principale.

Trattandosi di procedimento penale, definito in primo grado nel 2018, con confisca dei beni ex art. 240 bis cod.pen., il terzo titolare del bene caduto in sequestro non avrebbe potuto costituirsi in sede di cognizione e la domanda di rivendica ben poteva essere introdotta in sede di formazione dello stato passivo della confisca. 2.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento ai medesimi punti oggetto del secondo motivo.

3. Il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, per le ragioni che seguono. 3.1 La posizione del soggetto terzo titolare - come nel caso in esame - di un diritto reale sui beni oggetto di sequestro a fini di confisca estesa penale è ontologicamente diversa da quella del terzo creditore (per rapporti contrattuali instaurati con prima del sequestro con il soggetto titolare del bene o dell'azienda caduta in sequestro) e diverso ne è il trattamento giuridico.

In sede di procedimento di prevenzione il terzo titolare di diritti reali sui beni caduti in sequestro è - da sempre - coinvolto nel procedimento principale, mentre il terzo creditore è ammesso a far valere il suo diritto - a determinate condizioni - dopo la definizione della procedura. 3.2 Ma in ambito penale solo con la riforma intervenuta nel 2017 (legge n.161 del 17.10.2017, oggetto di variazione con il d.lgs. n.21 del 1.3.2018 ) il sistema di tutela della posizione giuridica del soggetto terzo titolare formale dei beni, in giudizio penale con sequestro funzionale alla confisca estesa, è statg «parificate'» a quellddel soggetto titolare formale di beni sequestrati in prevenzione, attraverso la novellazione dell'art. 104 bis disp.att. cod.proc.pen. ed inserimento in tale articolo del comma lquinquies che prevede la citazione del terzo nel giudizio di cognizione, mentre nei giudizi penali già pendenti la posizione di tale soggetto è rimasta affidata allo strumento 'atipico' dell'incidente di esecuzione posteriore al giudicato. 3.3 In nessun caso, peraltro, il terzo titolare di un diritto reale è 'parte' del procedimento di verifica dei crediti, non potendo trasformarsi la posizione giuridica sottostante (da diritto reale a diritto di credito) che legittima la tutela «antagonista» alla ablazione del bene disposta con la confisca.

4. Nel caso in esame, pertanto, da un lato è fondata la doglianza della società ricorrente quanto alla abnorme individuazione - da parte del Tribunale - di un termine perentorio (mai potrebbe esserlo, tra l'altro, per i soggetti non citati) per spiegare intervento nel giudizio di cognizione penale, dall'altro è erronea la individuazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dello strumento processuale teso a rappresentare l'esistenza di un limite giuridico alla confisca (il diritto reale del terzo estraneo al reato), non potendo essere introdotta una domanda di rivendica ai sensi dell'art.59 d.lgs. n.159 del 2011. 4.1 Il terzo titolare di diritti reali su beni confiscati in ambito penale, non coinvolto nel giudizio di cognizione che ha generato il titolo, deve infatti rappresentare le sue ragioni tramite incidente di esecuzione (v. da ultimo Sez. 11 n.38855 del 28.9.2021, rv 282196).

Da ciò deriva la necessità di annullamento senza rinvio della decisione impugnata, dovendosi consentire al soggetto terzo di introdurre la domanda di tutela nelle forme consentite.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così deciso in da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso il decreto del 27/07/2020 del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG rt)..Q.Vio g4:1-(01-: ci.A4 CA.1 rt.n. A- I o_ c obq .1tc. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Piacenza - quale giudice della esecuzione penale - con ordinanza resa in data 27 luglio 2020 ha respinto la domanda proposta, ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n.159 del 2011, da [OSCURATO:PERSONA] spa e riferita ad un bene oggetto di confisca a seguito di sentenza emessa in data 24 maggio 2018 (con sequestro preventivo del 17.8.2016). 1.1 Nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] spa è, pacificamente, soggetto terzo titolare del diritto di proprietà su beni (unità immobiliari) concessi in locazione finanziaria alla [OSCURATO:PERSONA], in epoca antecedente al sequestro. Il Tribunale rileva che la domanda di ammissione al passivo non può trovare accoglimento, posto che il terzo titolare di diritti reali avrebbe dovuto esercitare il proprio diritto di intervento nel procedimento di cognizione, nei trenta giorni successivi l'esecuzione del sequestro, in applicazione dell'art.23 d.igs. n.159 del 2011. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso è affidato a tre motivi, qui esposti nei limiti strettamente necessari per R17 la motivazione ai sensi dell'art.173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen. . 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la domanda di 'rivendica' per la mancata comunicazione formale, a suo dire, della risoluzione del contratto di leasing. In sede di opposizione il Tribunale ha variato il motivo del diniego in modo, si afferma, non consentito, peraltro attraverso una inedita applicazione del disposto dell'art.23 del d.lgs. n.159 del 2011 in sede di procedimento penale. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla pretesa natura perentoria del termine per l'intervento del terzo nel procedimento principale. Trattandosi di procedimento penale, definito in primo grado nel 2018, con confisca dei beni ex art. 240 bis cod.pen., il terzo titolare del bene caduto in sequestro non avrebbe potuto costituirsi in sede di cognizione e la domanda di rivendica ben poteva essere introdotta in sede di formazione dello stato passivo della confisca. 2.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento ai medesimi punti oggetto del secondo motivo. 3. Il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, per le ragioni che seguono. 3.1 La posizione del soggetto terzo titolare - come nel caso in esame - di un diritto reale sui beni oggetto di sequestro a fini di confisca estesa penale è ontologicamente diversa da quella del terzo creditore (per rapporti contrattuali instaurati con prima del sequestro con il soggetto titolare del bene o dell'azienda caduta in sequestro) e diverso ne è il trattamento giuridico. In sede di procedimento di prevenzione il terzo titolare di diritti reali sui beni caduti in sequestro è - da sempre - coinvolto nel procedimento principale, mentre il terzo creditore è ammesso a far valere il suo diritto - a determinate condizioni - dopo la definizione della procedura. 3.2 Ma in ambito penale solo con la riforma intervenuta nel 2017 (legge n.161 del 17.10.2017, oggetto di variazione con il d.lgs. n.21 del 1.3.2018 ) il sistema di tutela della posizione giuridica del soggetto terzo titolare formale dei beni, in giudizio penale con sequestro funzionale alla confisca estesa, è statg «parificate'» a quellddel soggetto titolare formale di beni sequestrati in prevenzione, attraverso la novellazione dell'art. 104 bis disp.att. cod.proc.pen. ed inserimento in tale articolo del comma lquinquies che prevede la citazione del terzo nel giudizio di cognizione, mentre nei giudizi penali già pendenti la posizione di tale soggetto è rimasta affidata allo strumento 'atipico' dell'incidente di esecuzione posteriore al giudicato. 3.3 In nessun caso, peraltro, il terzo titolare di un diritto reale è 'parte' del procedimento di verifica dei crediti, non potendo trasformarsi la posizione giuridica sottostante (da diritto reale a diritto di credito) che legittima la tutela «antagonista» alla ablazione del bene disposta con la confisca. 4. Nel caso in esame, pertanto, da un lato è fondata la doglianza della società ricorrente quanto alla abnorme individuazione - da parte del Tribunale - di un termine perentorio (mai potrebbe esserlo, tra l'altro, per i soggetti non citati) per spiegare intervento nel giudizio di cognizione penale, dall'altro è erronea la individuazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dello strumento processuale teso a rappresentare l'esistenza di un limite giuridico alla confisca (il diritto reale del terzo estraneo al reato), non potendo essere introdotta una domanda di rivendica ai sensi dell'art.59 d.lgs. n.159 del 2011. 4.1 Il terzo titolare di diritti reali su beni confiscati in ambito penale, non coinvolto nel giudizio di cognizione che ha generato il titolo, deve infatti rappresentare le sue ragioni tramite incidente di esecuzione (v. da ultimo Sez. 11 n.38855 del 28.9.2021, rv 282196). Da ciò deriva la necessità di annullamento senza rinvio della decisione impugnata, dovendosi consentire al soggetto terzo di introdurre la domanda di tutela nelle forme consentite. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in da
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